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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, richiesta di archiviazione del 19 novembre 2004

 
est. De Lorenzi
 

Al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Treviso. Il pubblico ministero visti gli atti del procedimento penale soprandicato nei confronti di [...].

Rilevato che il fatto denunciato non integra l'ipotesi di cui all'art. 5 della legge 152/75 in quanto trattasi dell'uso non di un "mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona", ma dell'uso di un indumento proprio di una particolare tradizione, indossato con finalità certamente diverse da quelle che la norma incriminatrice intende reprimere; d'altra parte la difficoltà del riconoscimento, che va valutata caso per caso, a meno che non si tratti di manifestazioni pubbliche, non può essere ritenuta nel caso di specie ove gli operanti non hanno avuto alcuna difficoltà a procedere al riconoscimento della persona;

infine, si ritiene sussista anche il "giustificato motivo" che autorizza la condotta astrattamente incriminata; invero, trattasi di donna che vestiva secondo la propria tradizione religiosa;

Visto l'art. 408 c.p.p.,125 d.lgs. 2711/89

chiede

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.