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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, decreto del 17 febbraio 2006

 
est. Clerici
 

[...]. Visti gli atti relativi ai minori: [...] nata a [...]; [...] nata a [...]; [...] nata a [...], di [...] e di [...]. Visto il ricorso depositato il 6.2.2006 con il quale il sig. [...], cittadino bosniaco, ha chiesto, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato, allo scopo di ricongiungersi alle figlie conviventi [...] e [...], e di presentarsi al giudice delegato per l'audizione disposta nell'ambito del procedimento aperto nei confronti della figlia [...]. Visto il separato ricorso ex art. 31 d.lgs. 286/98, pure depositato il 6.2.2006, (iscritto come proc. n. 251/06 Reg. Vol. iur.) con il quale il sig. [...] ha richiesto di essere autorizzato alla permanenza in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle tre figlie (nate e sempre vissute in Italia, ed ivi rimaste dopo che il padre si è recato in Francia per asserite necessità familiari), e per il periodo "conforme alle necessità delle minori";

Verificato che risulta pendente avanti questo tribunale una procedura per l'eventuale dichiarazione di adottabilità della minore [...], nell'ambito della quale i genitori, già convocati per l'udienza del 9.1.2006, non si sono presentati;

Preso atto che l'assenza del padre a detta convocazione motivata dalla sopravvenuta detenzione in Francia, e comunque, considerata la precarietà della sua situazione personale, dalla mancanza delle condizioni per il suo regolare reingresso in Italia;

Ritenuto che il tempo occorrente per acquisire i necessari atti istruttori nell'ambito della procedura ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98 rischierebbe di arrecare un pregiudizio irreparabile alle ragioni del ricorrente, essendo egli di fatto impedito a svolgere le proprie difese, sia con riguardo alla domanda di merito proposta ai sensi della norma citata, sia rispetto alla procedura di adottabilità pendente nei confronti della minore [...].

Ritenuto pertanto che la richiesta sia meritevole di accoglimento, in via provvisoria ed urgente, limitatamente alle necessità istruttorie connesse al completamento della procedura di adottabilità in corso nei confronti della minore [...], e per il periodo di tempo presumibilmente necessario all'esaurimento dei citati procedimenti, riservata al prosieguo ogni valutazione riguardo al fondamento della domanda di merito.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 co. 3 d.lgs. 286/98, 700, 669 bis segg. c.p.c.; provvedendo in via d'urgenza; autorizza [...] nato a [...] all'ingresso ed alla permanenza sul territorio dello Stato italiano sino al 31.12.2006. [...].