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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 26 settembre 2005

 
est. Sgargi
 

Il giudice onorario dott.ssa Barbara Sgargi letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 8.9.2005.

Premesso in fatto che

Il ricorrente [...], nato in Romania il [...], con ricorso depositato in data 28.8.2005 impugnava il provvedimento rilasciato dal questore della provincia di Bologna in data 13.6.2005, il quale, premesso che il cittadino straniero aveva presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa da inserirsi sul proprio permesso di soggiorno rilasciatogli per le cure mediche dalla figlia, respingeva l'istanza rilevando che l'art. 6 T.U. 286/98 e l'art. 14 d.p.r. 394/99 non prevedono il permesso di soggiorno per cure mediche tra quelli che consentono lo svolgimento di attività lavorativa. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dal suddetto provvedimento, del quale affermava l'illegittimità per violazione del diritto all'unità familiare. Non si è costituita la questura e all'udienza dell'8.9.2005 fissata per la comparizione delle parti nessuno era presente per il questore che faceva pervenire relazione scritta;

Letta la relazione informativa, depositata dalla questura di Bologna - Ufficio Immigrazione in data 7.9.2005, osserva.

Il ricorso appare fondato.

L'art. 31 T.U. prevede che "Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia".

A norma di tale articolo il tribunale dei minori di Bologna ha autorizzato il ricorrente e la moglie a permanere in Italia per otto mesi a far data dal 24.3.2005.

L'art. 28 comma 3 T.U. prevede che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo [...]". Il superiore interesse del fanciullo di non essere separato dai genitore può dirsi effettivo nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ai sensi dell'art. 31 T.U. a permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa esercitando i1 proprio diritto-dovere di accudire e mantenere i figli.

La previsione dell'art. 31 si inserisce nel Titolo V del T.U. intitolato "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori" e dedicato essenzialmente al permesso di soggiorno per motivi di famiglia, permesso che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

II rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità di un determinato reddito o di mezzi di sussistenza per il periodo di soggiorno e pertanto non può restare preclusa al familiare la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa per procurare a sé e al minore mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno.

Violerebbe, infatti, il disposto di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione la previsione del rilascio dell'autorizzazione subordinato alla dimostrazione di disponibilità economiche da parte del familiare o del minore, trattandosi di diritti inviolabili dell'uomo.

Infine il rilievo svolto dalla questura dell'avvenuto raggiungimento della maggior età da parte della figlia del ricorrente si ritiene privo di pregio in quanto, in primo luogo, il ricorso accolto dal tribunale dei minori, che ha prolungato la permanenza dei genitori in Italia di otto mesi è stato presentato mentre la figlia del ricorrente era ancora minorenne; in secondo luogo perché, nonostante la ragazza abbia raggiunto la maggiore età da qualche mese, viste le sue gravi condizioni di salute é da considerarsi totalmente a carico del padre per ragioni oggettive.

Conclusivamente, la fondatezza dei motivi di ricorso per le ragioni sopra indicate ne comporta pertanto l'accoglimento.

P.Q.M,

Visti gli artt. 28, 29 e 31, comma 3, d.lgs. n. 286/98, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla provvedimento della questura di Bologna datato 13.6.2005 e dichiara che il permesso di soggiorno [...] rilasciato dalla questura di Bologna il 16.5.2006 con scadenza il 24.11.2005 a favore di [...] consente lo svolgimento di attività lavorativa limitatamente al periodo di validità del permesso stesso.