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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 24 agosto 2005

 
est. Sonego
 

Letti gli atti relativi alla minore [...] nata [...], e, in particolare, il ricorso pervenuto il 28.6.2005 con cui il padre, sig. [...] e la madre sig.ra [...] chiedono ex art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 di poter rimanere in Italia almeno per il tempo che risulterà necessario per garantire la guarigione alla figlia [...] e di poter svolgere attività lavorativa;

Rilevato che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che [...] è nata prematura, sottopeso e che le è stata diagnosticata una gastroschisi congenita e prematurità;

Ritenuto che la neonata nel caso in cui fossero trascurate adeguate cure mediche, rischierebbe di avere problemi di crescita fin dai primi mesi di vita;

Ritenuto, pertanto, che l'eventuale rientro in Romania del signor [...] e della signora [...] potrebbe compromettere lo stato di salute di [...], specie ove si consideri che difficilmente in quello Stato la neonata potrà avere quelle cure che le vengono somministrate attualmente presso l'Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo di Trieste;

Ritenuto che l'autorizzazione a rimanere in Italia porta con sè, automaticamente senza la necessità di una specifica statuizione, per tutta la durata di efficacia del provvedimento, che l'interessato possa svolgere attività lavorativa, essendo l'ambiente di lavoro una di quelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e dove si estrinsecano i diritti inviolabili riconosciuti a ciascuna persona in quanto tale (cfr., art. 2 della Costituzione);

vista la richiesta del pubblico ministero di accoglimento dell'istanza; applicati l'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 e gli artt 737 e 738 c.p.c.

P.Q.M.

autorizza il sig. [...] e la sig.ra [...] a permanere in Italia fino al compimento del secondo anno di età della figlia [...]