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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, sentenza del 28 settembre 2005, n. 4747

 
est. Ciochetti
 

Nella causa iscritta al n. 6934 R.G.L. 2005, promossa da [...] contro [...] e contro [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.6.2005 [...], quale genitore di [...], chiede al giudice del lavoro di condannare l'Inps - in contraddittorio con la regione Piemonte - a ripristinare, in favore del minore, l'indennità di frequenza ex art. 1 l. 289/1990, riconosciuta dall'1.6.1998 ed erogata con ultimo versamento del 14.11.2002, venendo quindi sospesa. L'Istituto convenuto si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso, ritenendolo destituito di fondamento. Osserva in particolare di avere legittimamente sospeso la prestazione, per mancanza nel ricorrente del permesso di soggiorno, come sancito dall'art. 80, co. 19 della l. 23.12.2000 n. 388, di interpretazione autentica dell'art. 39 della l. 6.3.1998 n. 40. Non provvede viceversa a costituirsi la regione Piemonte, [...]. Fallita la conciliazione, la causa viene infine discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

Motivi della decisione

Le norme da prendere in considerazione ai fini della definizione del presente giudizio sono l'art. 39 della l. 6.3.1998 n. 40, e l'art. 80, co. 19 della l. 23.12.2000 n. 388. La prima disposizione stabilisce che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno [...] sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".

La seconda norma prevede viceversa che "l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ... ".

La ricorrente, che è unicamente in possesso del permesso di soggiorno e non invece della carta di soggiorno, ha legittimamente fruito della prestazione oggetto di causa a far tempo dall'1.6.1998, essendo a tale epoca in vigore l'art. 39 della l. 8.3.1998 n. 40.

Ciò premesso, si tratta di stabilire se la sopravvenienza dell'art. 80, co. 19, della l. 23.12.2000 n. 388, che ha modificato restrittivamente il precedente enunciato normativo, determini - come ritiene l'Inps - il venir meno nella parte ricorrente del diritto in godimento. Per ammettere una simile conclusione, che sicuramente aprirebbe le porte ad un incidente di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri ex artt. 3 e 38 Cost., bisognerebbe o rinvenire nello ius superveniens una disposizione che ne sancisce la retroattività così da consentire il clamoroso travolgimento di diritti quesiti, ovvero attribuire ad esso una valenza e portata interpretativa, dal che ne scaturirebbe un effetto destinato ad incidere direttamente sulla norma pregressa, sia pure attraverso il procedimento ermeneutico.

Sennonché non esiste nella legge sopravvenuta alcuna disposizione che ne sancisca la retroattività. Quanto poi alla lettura dello ius superveniens in chiave interpretativa, va osservato che essa è del tutto impraticabile. Sussiste infatti incompatibilità tra i due enunciati normativi, i quali regolano la stessa fattispecie in modo opposto ed inconciliabile (la pregressa cioè ammette ciò che la successiva nega), onde l'unica vicenda ipotizzabile è la successione delle leggi nel tempo e non invece l'integrazione normativa con valenza interpretativa.

Sul punto e in tal senso va richiamata la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2298/01 ove si legge quanto segue: ritiene la Corte che non possa essere attribuito carattere interpretativo alla norma di cui all'art. 80, co. 19 l. 388/00.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 17.3.1995 n. 88) "al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo di una disposizione di legge occorre verificare, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni di ermeneutica, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione di interpretazione".

Analogamente è stato affermato che "non riveste carattere interpretativo la legge che, anziché desumere, enucleare, od escludere un qualche significato già insito nella disposizione interpretata interviene con effetto innovativo per modificare la precedente disposizione (Cons. Stato, sez. I, 16.4.1997 n. 565).

I tratti distintivi della norma interpretativa nella fattispecie oggetto di giudizio sono insussistenti. La concessione in favore degli stranieri dell'assegno sociale era già compiutamente regolata dall'art. 39 l. 40/98 e tale norma prevedeva il requisito alternativo della titolarità del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno. L'art. 80 l. 388/00 invece elimina l'alternatività e riconosce il diritto solo in favore dello straniero titolare della carta di soggiorno; la norma quindi modifica in senso restrittivo la normativa previgente ed innovativamente prevede che la titolarità del permesso di soggiorno non è più sufficiente ai fini della concessione dell'assegno sociale.

Deve quindi necessariamente affermarsi la natura innovativa della disciplina contenuta nell'art. 80, co. 19 l. 388/00 e conseguentemente - stante il principio generale di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi ed in difetto di una espressa introduzione di un termine per l'applicabilità della norma - la nuova disciplina introdotta non può operare per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore".

Alla luce di quanto ora esposto, l'istituto convenuto va pertanto condannato a ripristinare in favore del ricorrente la prestazione oggetto di causa, a far tempo dall'1.6.1998 e sotto deduzione di quanto già erogato fino alla disposta sospensione.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'istituto convenuto, in forza del princpio di soccombenza.

Non vi è ragione di pronuncia sulle spese di lite, quanto ai rapporti tra parte ricorrente e regione Piemonte, atteso che tale ultima parte è rimasta contumace e comunque che nessuna statuizione è stata adottata nei confronti della medesima.

P.Q.M.

il tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., condanna l'Inps a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza dall'1.6.1998, dedotte le somme già corrisposte; condanna l'Inps a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, [...].