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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 2 marzo 2006

 
est. Gentile
 

Nel procedimento n. 28/2006 R.G.V. promosso da [...] - in proprio ed in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore [...] e sulla figlia [...] - e da [...] in proprio con ricorso depositato in data 4.1.2006 avente ad oggetto: ricorso ex art. 30, 6° comma, d.lgs n 286/98. [...].

Premessa in fatto che.

Le ricorrenti [...] in proprio ed in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore [...], e sulla [...], ed [...] in proprio, con ricorso depositato in data 4.1.2006 impugnavano il provvedimento emesso dal questore della provincia di Bologna in data 18.11 2005 e notificato in data 30.12.2005 il quale, considerato che l'Ufficio tecnico del dipartimento di sanità pubblica dell'area territoriale di Bologna aveva dichiarato l'alloggio di residenza di [...] idoneo per un nucleo familiare composto da tre o quattro persone, rilevato che già quattro persone risultavano residenti presso detta abitazione, ritenuto pertanto che non erano presenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di [...], non essendo stata in grado di dimostrare la disponibilità dì un alloggio idoneo, visti gli articoli 4, comma 3, e 5 del d.lgs. n. 286/98 nonché l'art. 12 del d.p.r. n 394/99 respingeva l'istanza di [...] intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Le ricorrenti chiedevano la disapplicazione e/o l'annullamento del suddetto provvedimento. del quale affermavano l'illegittimità [...]; chiedevano inoltre che il giudice accogliesse il ricorso, nel contempo accertando e dichiarando la sussistenza del diritto all'unità familiare di [...] con la figlia [...] e conseguentemente il diritto a favore di quest'ultima al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. [...]. Non si costituiva il Ministero dell'interno [...].

Osserva.

Il ricorso appare fondato. Rileva infatti questo giudice come ai sensi dell'art. 29, co. 3 lettera a) del d.lgs. n. 286/98 sia necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio dì età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale i1 minore effettivamente dimorerà. Il legislatore ha pertanto previsto per il minore di anni 14 una disciplina specifica, disponendo che egli possa essere inserito nell'alloggio idoneo per il suo nucleo familiare senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del proprietario dell'alloggio stesso. Si osserva come nei caso di specie il certificato rilasciato in data 3.6.2005 dal dipartimento di sanità pubblica Area territoriale di Bologna attesti che l'appartamento di residenza di [...] è idoneo per un nucleo familiare composto da 3 (tre) o 4 (quattro) persone (doc. n. 12 fascicolo di parte ricorrente). Si evidenzia inoltre come nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra il locatore [...] e la conduttrice [...] sia espressamente previsto, alla clausola n. 3, che "l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: [...]" (doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente). Si ritiene pertanto che nel caso di specie la corretta interpretazione della legge sopra citata avrebbe dovuto portare a ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 29, 3 comma, lettera a) del d.lgs. 286/98 per la figlia minore di anni 14 [...], in virtù del consenso espresso dal titolare dell'alloggio, ed altresì sussistente il medesimo requisito per la figlia [...], quale quarto componente, insieme alla madre [...], al di lei marito [...] ed al fratello [...], del nucleo familiare destinato ad essere ospitato nell'alloggio de quo.

Tanto premesso il provvedimento impugnato risulta dunque illegittimo in quanto emesso in violazione di legge.

Per quanto riguarda infine il requisito di cui all'art. 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 286/98, ritiene questo giudice che esso sia già stato positivamente accertato dalla competente questura che nulla ha in merito opposto alla richiedente nel proprio provvedimento di diniego.

La fondatezza del ricorso per le ragioni sopra indicate ne comporta l'accoglimento.

La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

visti gli artt. 28, 29 e 30, co. 6 d.lgs. n. 286/198, accoglie il ricorso e per l'effetto, riconosciuto il diritto all'unità familiare di [...] con la figlia [...], dispone che la questura di Bologna rilasci il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di [...]. Dichiara integralmente compensate le spese di lite. [...].