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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 2 luglio 2005

 
est. Pezzutti
 

Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2005 al numero 1722, tra [...] e Ministero dell'interno non costituito.

1. [...] cittadino jugoslavo, con ricorso depositato il 13.5.2005, ha chiesto al tribunale di ordinare il rilascio del visto d'ingresso al ricongiungimento familiare con il coniuge [...] e, in subordine, l'accertamento del diritto di quest'ultima a ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare.

2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore di Firenze e che era regolarmente sposato con [...]; che era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie; che il questore di Firenze aveva, tuttavia, negato tale autorizzazione asserendo che non era "in possesso di un titolo di soggiorno idoneo stabilito dalla legislazione vigente in materia per potere ottenere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare"; che tale provvedimento era illegittimo in quanto assunto in violazione dell'art. 29, ottavo comma, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché del primo comma dell'art. 28 dello stesso testo normativo e degli articoli 3 e 39 della Costituzione e dell'art. 6 della C.E.D.U.

3. Il Ministero dell'interno, benché regolarmente avvisato della procedura, non si é costituito in giudizio.

4. Il questore di Firenze, con provvedimento del 2.3.2005, ha rigettato la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare presentata da [...] sul rilievo che il ricorrente "é titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 l. 40/98" e che "tale titolo non consente di effettuare il ricongiungimento familiare così come previsto dall'art. 28 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche".

5. Stabilisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal presente Testo unico, solo agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

6. Nel caso in esame [...] é titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. Il rilascio del permesso di soggiorno a fini umanitari é un istituto volto ad ovviare ad una situazione specifica, in cui allo straniero dovrebbe essere altrimenti negata la possibilità di soggiornare in Italia sulla base di Convenzioni o accordi internazionali.

7. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari al pari dei permessi per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale e per motivi di famiglia non richiede l'accertamento della condizione di reciprocità. Esso, inoltre, consente l'esercizio di lavoro autonomo nonché lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato.

8. Seguendo il ragionamento indicato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1714 del 2001[1], deve, pertanto, ritenersi non ragionevole e fonte di conseguenze discriminatorie riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare allo straniero titolare del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo e negarlo, al contrario, per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Un trattamento giuridico differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo.

9. Se la "ratio legis" é quella di favorire l'unità familiare nei limiti soggettivi definiti dall'art. 29, questa intenzione del legislatore non può essere sacrificata in forza di una lettura meramente letterale dell'art. 28, primo comma, del decreto legislativo n. 286 del 1998, trascurando del tutto i pur significativi elementi d'interpretazione emergenti dal testo coordinato di tale norma e di quelle dettate dal regolamento di attuazione relative alle facoltà del titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

10. Tutto ciò premesso la domanda proposta da [...] va accolta e va, pertanto, accertato il diritto del medesimo a richiedere il ricongiungimento familiare con la moglie [...]. 11. Con riferimento alle spese del giudizio va rilevato che siamo in presenza di un procedimento in camera di consiglio che, da un lato, presuppone la contrapposizione tra due soggetti e, dall'altro, ha per oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo. Il giudizio conseguente al ricorso dell'interessato, ex art. 30, comma sesto, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, investe la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi (si confronti: Cass., 25.6.2004, n. 11862 e Cass., 20.8.2003, n. 12223). Ne consegue, pertanto, che vanno regolamentate le spese del procedimento.

12. L'interpretazione non letterale della legge e la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale configura un giusto motivo per procedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del codice di procedura civile, alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente decidendo, accertato il diritto di [...] a richiedere il ricongiungimento familiare con la moglie [...], dichiara interamente compensate le spese del giudizio.