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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 18 gennaio 2006

 
est. Riverso
 

A scioglimento della riserva in atti;

Premesso in fatto

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna, emesso il 18.11.2005 e notificato in pari data, veniva ordinata l'espulsione della sig.ra [...] nata a Zhejiang (Cina) il [...] disponendone l'immediato accompagnamento alla frontiera; contemporaneamente il questore di Bologna mediante decreto (motivato con l'indisponibilità di posti presso il Centro di permanenza temporanea) ordinava all'interessata di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.

Con ricorso depositato in data 22.11.2005 la sig.ra [...] proponeva opposizione chiedendo l'annullamento dei provvedimenti su indicati, per motivi di seguito esposti:

A) Violazione di legge: mancata e/o errata applicazione degli artt. 2, co. 6, e13, co. 7, del T.U. 286/98 e art. 3 d.p.r. 334/2004. Difetto di traduzione; nullità dell'atto ex art. 21 septies l. 241/90. Violazione del diritto di difesa.

Sul punto, asseriva la ricorrente che sia il decreto di prefettizio che l'ordine questorile, ambedue tradotti servendosi di moduli prestampati usati per tutte le espulsioni adottate nei confronti di cittadini cinesi, presentavano difformità rispetto al testo italiano, nonché che tale difformità riguardava punti essenziali dei provvedimenti, vale a dire:

1) il presupposto dell'espulsione ("non ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno nei tempi stabiliti dalla legge" - testo in lingua cinese, mentre il testo italiano indicava come presupposto dell'espulsione ex art. 13 co. 2 lettera b) T.U., la circostanza che il permesso di soggiorno di cui la ricorrente era titolare "sia stato revocato o annullato o ne sia stato diniegato il rinnovo").

2) le conseguenze penali dell'ordine di lasciare il territorio nazionale.

B) Vìolazione dell'art. 13 co. 2 lett. b) e degli artt. 5 e 6 T.U. d.lgs. 286/98. Violazione dell'art. 21 legge 1034/71 e succ. mod. difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 3 l. 241/90.

Al riguardo, la ricorrente faceva presente come il presupposto dell'espulsione ex art. 13 co. 2 lettera b) T.U. fosse inesistente; ciò in quanto 1'efficacia del diniego di rinnovo del 7.1.2005 del permesso di soggiorno (ottenuto dalla ricorrente in seguito all'emersione del 2002) era stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5290 del 4.11.2005, di cui tra l'altro la ricorrente con missiva del 16.11.2005 dava comunicazione all'amministrazione.

Ciò posto, il presupposto indicato nel decreto espulsivo sarebbe stato insussistente, alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato; non solo, ma quand'anche il diniego fosse stato ancora efficace, non poteva disporsi l'espulsione con accompagnamento, bensì l'intimazione di lasciare il territorio nazionale entro 15 gg., ex art. 13 co. 5 T.U. 286/98 , posto che tale trattamento è previsto per lo straniero già regolarmente soggiornante - salvo che il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Essendo pertanto illegittimo il decreto espulsivo, del pari lo era - a detta della ricorrente - il conseguente ordine questorile, anche perché l'ipotesi con cui lo stesso era stato motivato ("l'indisponibilità di posti presso il Centro di permanenza") non è contemplata tra i casi di cui all'art. 14 co. 5 bis T.U. 286/98. Concludeva quindi l'interessata chiedendo con apposita istanza - in via cautelare - la sospensione dei provvedimenti opposti, evidenziando come nell'ipotesi ricorressero tutti i presupposti di legge a sostegno della stessa, nonché il definitivo annullamento.

Il giudice con decreto del 23.11.2005 fissava l'udienza di comparizione avanti a sé e, ravvisandone i presupposti di legge, concedeva l'invocata sospensione della esecutorietà dei provvedimenti opposti. Alla prima udienza del 5.12.2005, era presente personalmente l'interessata ed il proprio difensore che, riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva per l'accoglimento del ricorso. A sua volta il rappresentante dell'amministrazione resistente deduceva che non appena si fosse venuti a conoscenza del provvedimento di sospensione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Consiglio dì Stato, si sarebbe provveduto a rivedere la posizione della sig.ra [...]. Il giudice si riservava.

Ossevato che esiste agli atti copia dell'ordinanza n. 5290 emessa dal Consiglio di Stato il 4.11.2005, con cui il giudice dell'appello amministrativo ha sospeso sia l'efficacia della sentenza n. 798/05 del Tar Emilia Romagna sia gli effetti del provvedimento di diniego emesso dal questore di Bologna; considerato che la conseguenza principale di tale pronuncia consiste nel "congelamento", ai sensi dell'art. 21 l. 1034/71, dall'efficacia del provvedimento negativo, determinandone l'inidoneità temporanea a disciplinare la situazione, ne deriva che lo stesso (venuti meno gli effetti) non può essere assunto a presupposto del decreto espulsivo de quo, e deve quindi dichiararsi che quest'ultimo é giuridicamente nullo per inefficacia del presupposto.

Ad abundantiam, qualora si dovesse credere che il decreto sia stato emesso in quanto, di fatto, l'amministrazione resistente non è venuta a conoscenza del ravvedimento del Consiglio di Stato, (sebbene nel fascicolo della ricorrente vi sia la prova della trasmissione alla questura) il provvedimento opposto é da ritenersi illegittimo anche per quanto attiene all'inesatta traduzione in lingua conosciuta dalla ricorrente.

Posto che la difformità, tra la traduzione del provvedimento notificato alla [...] e lo stesso in lingua italiana, emerga non da una traduzione giurata ma da lettura effettuata informalmente da interprete cinese, questo giudice, stante l'illegittimità ictu oculi del decreto opposto, per motivi di economicità del processo non ha ritenuto di nominare un interprete.

Giova ricordare che, ai fini dell'efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 13 co. 7 T.U., costituisce requisito necessario ed indefettibile l'accertamento della possibilità per il destinatario di comprendere il contenuto degli stessi, e ciò al duplice fine di garantire l'effettivo espletamento del diritto di difesa inerente al provvedimento notificato, nonchè di consentire di ottemperare alle prescrizioni in esso contenute. La traduzione, infatti, non attiene meramente alla fase formale di comunicazione dell'atto amministrativo, ma ne costituisce elemento integrante ed essenziale per la sua riconoscibilità, in quanto riguarda un provvedimento destinato a persona straniera, rispetto alla quale la lingua dell'atto e imprescindibile per l'esercizio del diritto di difesa, ex art. 24 Carta costituzionale. Valga, al riguardo, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, che nella pronuncia n. 9128 del 2001 (sez. I civile) in tema di espulsione afferma che "poichè la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, la sua mancata traduzione nella lingua del suo Paese d'origine o in altra lingua a lui conosciuta lede il diritto di difesa".

Il legislatore, nel sancire il diritto alla comprensione linguistica, ha inteso perseguire la finalità di garantire allo straniero una effettiva conoscenza dell'atto, anche al fine di poter esplicare il diritto di difesa, e che la Corte costituzionale con le sentenze 198 e 227 del 2000 ha definitivamente chiarito come il difetto di traduzione, su un atto che incide sulla libertà personale, faccia venire meno la validità dell'atto stesso.

Occorre considerare infine che, a sostegno della validità dell'atto, non può invocarsi la circostanza che lo stesso possa essere divenuto conoscibile, posto che la violazione ad una compiuta conoscenza dell'atto attraverso una traduzione effettivamente idonea non é suscettibile di sanatoria; é infatti orientamento costante ritenere che non si applichi l'art. 156 co. 3 c.p.c. neanche quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso difendendosi nel merito, poiché ciò non significa automaticamente che egli abbia avuto l'opportunità di difendersi compiutamente; nel caso de quo non sono rinvenibili i dettami richiesti dall'art. 13 co. 7 T.U. 286/98.

Ciò premesso, alla luce delle superiori argomentazioni i provvedimenti opposti vengono annullati per violazione di legge. Ogni altro motivo di gravame resta assorbito.

Si ammette la ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 13 co. 8 T.U. 286/98.

P.Q.M.

il giudice di pace di Bologna, nel procedimento avente N.R.G. 1497/05 promosso ex art. 13 co. 8 T.U. dalla sig.ra [...] avverso il decreto del prefetto della provincia di Bologna emesso in data 18.11.2005 ed il conseguente ordine questorile di pari data così decide: in via preliminare, ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; nel merito, in accoglimento del ricorso, annulla i provvedimenti opposti.