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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Trieste, decreto del 19 dicembre 2005

 
est. Vascon
 

Nel procedimento iscritto al n. 337/05 R.A.A., relativo al ricorso interposto da [...] contro il decreto di espulsione del prefetto di Trieste n. 507 dd. 3.12.2005. All'udienza del 3.12.2005 in sede di trattazione della richiesta avanzata dalla questura di Trieste di convalida dell'espulsione dello straniero sopra nominato, il medesimo, tramite suo difensore, ha dichiarato di impugnare il decreto prefettizio di espulsione ritenendo che essendo stato abolito il visto di entrata in Italia per soggiorni non superiori a 90 giorni con Regolamento comunitario, non fosse necessario chiedere alcun permesso di soggiorno. Ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione di detto decreto in attesa della decisione. Questo giudice ha accolto la richiesta di sospensiva e fissato l'odierna udienza per la trattazione del ricorso.

[...] è entrato in Italia il giorno 9.10.2005 con passaporto in corso di validità transitando attraverso 1'Ungheria e l'Austria, come si evince dai timbri apposti dalla polizia di frontiera tra Ungheria ed Austria. Tra Austria ed Italia, com'è noto non ci sono controlli essendo territorio dell'Unione Europea. L'espulsione è stata motivata unicamente con l'inosservanza della disposizione dell'art. 5 co. 2, del d.lgs 286/98, secondo cui andava richiesto alla questura permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.

Afferma il decreto che tale omissione non è stata giustificata da alcun motivo di forza maggiore.

Il Regolamento (CE) n. 539/2001 pubblicato nella G.U. n. l. 81 del 21.3.2001, direttamente applicabile negli Stati membri in base al Trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal Regolamento (CE) n. 2414/2001 pubblicato nella G.U. n. l. 327 del 12.12.2001, ha disposto che i cittadini dei Paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di munirsi di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

La norma comunitaria - la quale prevale sulle norme interne che disponessero diversamente - va interpretata nel senso che i cittadini dei Paesi terzi, per entrare nel territorio dell'Unione non hanno bisogno di alcun altro permesso per soggiorni entro i tre mesi, valendo la norma comunitaria quale permesso generalizzato per tali brevi soggiorni.

Va aggiunto, ad abundantiam, che il richiedere la prova dell'esistenza dello stato di forza maggiore per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni è "prova diabolica" soprattutto per l'inesistenza di controlli di polizia tra Austria e Italia, che potrebbero avvisare lo straniero di tale obbligo che, per i motivi più sopra esposti, non sussiste.

Pertanto ritiene questo giudice ultronee le motivazioni tendenti ad equiparare i cittadini degli Stati candidati a quelli degli Stati membri tant'è vero che anche cittadini di Stati membri come l'Ungheria e la Slovenia, ad esempio devono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio per entrare in Austria o in Italia.

All'odierna udienza il rappresentante della P.A. si é doluto che questo giudice. avrebbe "violato la legge" disponendo la sospensione cautelare del provvedimento impugnato perché il d.lgs. 286/98 dice che la proposizione del ricorso avverso il decreto di espulsione non ne sospende l'esecuzione. Non di diritto col semplice fatto di proporre ricorso.

Ma la sospensione cautelare in attesa del giudizio, su richiesta, può essere disposta dal giudice anche se il d.lgs. in questione non dà espressa previsione.

Tutti sanno che il giudice ordinario non può sospendere o modificate l'atto amministrativo, ma diverso è quando il giudice esamina la questione non incidenter tantum, ma avendo giurisdizione funzionale esclusiva.

La novella che ha attribuito la competenza al giudice di pace della trattazione dei ricorsi avverso i decreti di espulsione é carente, perché doveva dire dei poteri del giudice e forse non ha voluto. Poichè è indubbio che, anche se la materia investe problemi riguardante la libertà personale, la procedura é quella camerale civile, il giudice, operando nel campo civilistico, ove la norma sia carente, ricorre all'analogia.

C'è infatti altra materia devoluta alla giurisdizione del giudice di pace, quella delle sanzioni amministrative, ove sono riconosciuti al giudice i poteri di cui qui si discute.

Pertanto nel vuoto legislativo nel campo delle espulsioni, l'attività interpretativa giurisprudenziale non può che evolversi nella direzione assunta da questo giudice.

In conclusione, affermata la potestà di sospendere cautelarmene il decreto di espulsione anche perchè apparirebbe iniqua una diversa decisione, e ritenuta la sussistenza per i cittadini degli Stati, fra cui la Romania, del permesso generalizzato di soggiornare negli Stati della Comunità europea per tre mesi, disposto dal Regolamento n. 539/2001 reso pienamente operante per i cittadini rumeni con il successivo Regolamento (pure in premessa citato) n. 2414/2001, questo giudice accoglie il ricorso considerato che [...] è entrato nel territorio dello Stato il 9.10.2005 e, quindi, non sono trascorsi ancora tre mesi.

Ne consegue che lo straniero può soggiornare in Italia fino al 9.1.2006 con obbligo alla scadenza di lasciare il territorio dello Stato a meno che non chieda, ed ottenga, permesso di soggiorno per ulteriore periodo.

Per completezza va osservato come lo straniero, anche rumeno, possa essere espulso anche prima, qualora ragioni di ordine pubblico lo impongano, o si ritenga abbia violato altre norme, non ultima quella che vuole egli avere i mezzi di sostentamento.

Nel caso di specie la P.A. ha motivato il suo provvedimento unicamente con l'omessa richiesta del permesso di soggiorno.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del prefetto di Triestre n. 507 dd. 3.12.2005 ed il conseguente ordine del questore di pari data n. Cat. A12/2005U:I: - sez. III/ 245.