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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto dell'8 agosto 2005

 
est. Piazza
 

Nel ricorso promosso da [...] contro il prefetto della Provincia di Bologna ex art. 13, co. 8 T.U. n. 286/1998. [...].

Premesso che

Il ricorrente adduceva l'illegittimità del decreto di espulsione del prefetto del 14.4.2005, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, emesso con la motivazione "Lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova scaduto di validità il 5.4.2001 senza averne richiesto il rinnovo" per i seguenti motivi:

1. Il ricorrente riceveva copia del predetto via fax mentre era ancora trattenuto presso il Cpt di Bologna; contestava pertanto l'irregolarità formale del provvedimento espulsivo non notificato in originale.

2. Non vi erano correttamente contenuti gli avvisi di legge sulle conseguenze del mancato ottemperamento all'ordine di lasciare lo Stato italiano entro 15 giorni, e di non rientrarvi nel termine previsto;

3. Il ricorrente era stato trattenuto irregolarmente presso il Cpt - successivamente alla comunicazione del decreto del giudice di pace di Bologna del 14.4.2005 che ne disponeva l'immediato rilascio per l'effetto dell'annullamento del precedente decreto di espulsione - sino a quando non gli veniva notificato nelle forme anzidette il provvedimento impugnato. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 737 cpc, compariva il funzionario delegato dal prefetto il quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva a verbale in merito al terzo motivo di cui all'atto introduttivo che a seguito della notifica del decreto del giudice di pace che annullava il precedente decreto di espulsione, la questura di Bologna ha provveduto ad un nuovo procedimento espulsivo sulla base della nuova fattispecie, che comunque comportava il rintraccio della persona interessata. Pertanto il nuovo decreto veniva notificato al ricorrente presso lo stesso Cpt da parte di personale competente. Il funzionario della prefettura  non contestava pertanto l'assunto del [...]che affermava di essere stato trattenuto presso il Cpt sino alle ore successivamente alla notifica del decreto del giudice di pace di annullamento della precedente espulsione  contenente l'ordine del mancato rilascio dello stesso, avvenuta alle ore 9.30 del 14 aprile, sino alle ore 14.30.

In diritto

Giurisprudenza unanime costituzionale e di legittimità ravvisa nel trattenimento al Cpt una limitazione alla libertà personale che deve essere pertanto soggetta alle particolari garanzie dettate dall'art. 13 Cost. Il T.U. all'art. 14 prevede tassativi casi per il trattenimento. Tale misura è strettamente condizionata alla legittimità del provvedimento di espulsione e per gli esclusivi effetti di legge previsti dal provvedimento esecutivo del questore di accompagnamento coattivo alla frontiera che - per avere efficacia - deve sempre essere convalidato dall'autorità giudiziaria previo controllo di legittimità, tant'è che lo stesso legislatore prevede che perde efficacia se non sono rispettati i ristretti ambiti temporali previsti per il procedimento di convalida.

Va da sé che conseguentemente alla dichiarazione di inefficacia e/o di nullità del provvedimento esecutivo del questore o del provvedimento espulsivo del prefetto da parte dell'a.g., l'autorità di p.s. non ha più alcun titolo per trattenere chiunque all'interno del Cpt.

Le particolari garanzie di legge in ordine alla misura del trattenimento si evincono anche dalle disposizioni di cui all'art. 14 co. 5 T.U. che regolano la permanenza nel Cpt nel senso che non può essere superiore ai sessanta giorni.

Pertanto si evince da tutto l'impianto della legge Bossi-Fini che il trattenimento presso il Cpt è misura strettamente legata all'esecuzione dell'espulsione e vertendo in tema di limitazione della libertà personale deve essere mantenuta nei rigorosi limiti previsti dalla legge e in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Del tutto illegittimo quindi il trattenimento del ricorrente presso il Cpt successivamente alla notifica del decreto cron. 1449/05 con cui il giudice di pace dichiarava la nullità del provvedimento espulsivo posto alla base del suo trattenimento e conseguentemente il suo immediato rilascio.

Per ammissione stessa del funzionario della prefettura risultante in atti, il ricorrente veniva trattenuto presso il Cpt dalle 9.30 del 14.4.2005 alle 14.30 dello stesso giorno al solo fine di permettere all'amministrazione procedente la nuova notifica del provvedimento espulsivo contenente l'ordine ad allontanarsi dal territorio dello Stato entro 15 giorni.

Per la particolare natura giuridica del trattenimento presso il Cpt come previsto dalla legge e come sopradescritto, questo giudice ritiene che il provvedimento di espulsione notificato al ricorrente presso il Cpt, successivamente alla notifica del predetto decreto del giudice di pace cron. 1449/05, sia illegittimo per vizio di procedimento in quanto inficiato ab origine dal fatto che il ricorrente è stato a tal fine illegittimamente trattenuto presso il Cpt quando in realtà doveva essere rilasciato poichè l'amministrazione non aveva alcun titolo per trattenerlo ulteriormente. Gli altri motivi di ricorso si ritengono in questo assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Bologna del 14.4.2005. Nulla per le spese. [...].