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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Catania, sentenza del 13 giugno 2005, n. 1807

 
est. Lima
 

Nella causa civile iscritta al n. 533/01 R.G., promossa da [...] contro Fondiaria Sai s.p.a., [...].

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31.1.2001, [...] conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale la SAI s.p.a., oggi Fondiaria Sai s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada. [...].

8. Ha sostenuto il procuratore di parte convenuta nella comparsa di risposta (in un brano già sopra testualmente riportato), che, «tenendo conto del fatto che la sig.ra Herath è straniera, questa, se vuole attivare una pretesa risarcitoria avverso il Fondo di garanzia deve - in ossequio del disposto dell'art. 16 delle preleggi - dimostrare che "lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all'istituto dell'assicurazione, ... l'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello sull'onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico" (Cass. sez. III, 10.2.1993, n.1681)».

Si tratta di affermazioni infondate sia in fatto che in diritto.

Per un verso, in fatto, il procuratore dell'attrice ha prodotto in giudizio un fax dell'Ambasciata della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka, con il quale si attesta che:

«a) Tutte le vittime di incidenti stradali hanno il diritto di ricevere risarcimenti o compensazioni in base alla legge di Sri Lanka. La nazionalità delle vittime non precluderà in alcun modo il diritto al risarcimento. La questione dell'esistenza di un accordo di reciprocità fra lo Sri Lanka e il paese di appartenenza della vittima non sorge al momento del pagamento dei danni.

b) Il risarcimento dei danni a una vittima di un incidente stradale viene liquidato senza prendere in considerazione né la nazionalità né la situazione di diritti civili ecc. della vittima stessa. In altre parole qualsiasi vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento senza alcuna discriminazione.

c) La legge sulle assicurazioni vigente in Sri Lanka accetta il concetto di "Perdita Patrimoniale". Questo concetto include i danni morali e il risarcimento per la perdita della vita a favore del coniuge sopravvissuto e dei figli minorenni al di sotto dei 18 anni, della persona deceduta.

d) E' obbligatoria una assicurazione per danni causati a terzi da pare di tutti gli autoveicoli privati a Sri Lanka in base a quanto disposto dalla sezione 99 (1) del Codice della Strada n. 15 del 1951 emendato dalla legge n. 31 del 1979. Tuttavia l'assenza di questa assicurazione non preclude il diritto al risarcimento da parte della vittima.

e) Gli eredi del defunto hanno diritto a ricevere il risarcimento o le compensazioni direttamente. Il coniuge di una persona deceduta ha il diritto alla metà della compensazione e i figli (minori di 18 anni) hanno il diritto alla rimanenza.

f) Se la vittima non è coniugata, gli eredi prescritti saranno i genitori, le sorelle e i fratelli che avranno diritto al risarcimento».

Dunque, nel caso di specie, è assicurata la condizione di reciprocità pretesa dalla parte convenuta. Sul punto è opportuno sottolineare come la Corte di cassazione, proprio con la sentenza citata da parte convenuta nel brano della comparsa di risposta sopra riportato, abbia statuito che «in caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della l. 24.12.1969 n. 990, deve solo dimostrare, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni della legge in generale, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno» (Cass. sez. III, 10.2.1993, n. 1681).

9. Ma va osservato che, per altro verso, la questione posta dalla Fondiaria Sai è infondata anche in diritto.

E ciò perché la Costituzione repubblicana, promulgata dopo le disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), preliminari al codice civile, riconosce alcuni diritti a chiunque - cittadino o straniero - e non solo al cittadino.

Ed è pacifico che la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione, sia per ragioni connesse al tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative.

Ora, non può esservi dubbio sul fatto che la vita, la salute e l'integrità fisica sono diritti che la Costituzione italiana riconosce a chiunque (artt. 2 e 32).

Ed è certo che il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di quei beni altro non è che un aspetto della titolarità di quei diritti.

Stupisce davvero che possa anche solo ipotizzarsi che in Italia possa essere offesa senza obbligo di risarcimento l'integrità fisica di uno straniero in ipotesi proveniente da un paese nel quale questa non è garantita o nel quale è sconosciuto il concetto di "risarcimento" o (con riferimento a uno dei fondamenti che si è ipotizzato per l'istituto - di questi tempi enfatizzato e abusato - della reciprocità) il risarcimento non è riconosciuto agli stranieri o magari anche solo agli italiani.

E lo stesso deve dirsi - anche se in questo giudizio non ha rilievo - delle lesioni della proprietà. Deve escludersi, in sostanza, che possa impunemente essere colpevolmente distrutta, rubata o anche solo danneggiata la proprietà di uno straniero solo perché egli proviene da un paese in cui ciò sarebbe possibile.

A riprova e ulteriore approfondimento di tale assunto, basti considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno statuito che, «con riguardo alla prestazione lavorativa effettuata in Italia, il diritto del lavoratore straniero a norma dell'art. 36 Cost. alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia, nonché il diritto al riposo e alle ferie, non trova deroga con riguardo al disposto dell'art. 16 delle preleggi (norma di carattere sostanziale, non inerente alla giurisdizione) che subordina la capacità giuridica dello straniero di acquistare diritti alla condizione di reciprocità» (Cass. S.U., 4.3.1988, n. 2265).

Dunque, con riferimento ai casi di lesioni personali da sinistro stradale, andranno risarciti anche al danneggiato straniero e senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità i danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale - fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali - e quelli alla sua proprietà (danni in ipotesi patiti da un autoveicolo di proprietà dello straniero, che, ovviamente, non vanno risarciti nell'ipotesi di cui all'art. 19 lettera "a" della legge 990/1969).

Alla stregua di tali considerazioni, non possono condividersi le pronunce giurisprudenziali che hanno preteso la verifica della condizione di reciprocità quale presupposto necessario del risarcimento di danni rientranti nel novero di quelli testé elencati: cfr, fra le altre, tribunale Monza, 1.7.2003, in Giur. milanese 2003, 422, che, con riferimento ai danni da lesioni personali, distingue ingiustificatamente fra risarcimento dei danni alla salute e risarcimento dei danni patrimoniali e morali; giudice di pace Novara, 1.2.2002, in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 584; tribunale Padova, 5.7.2000, in Nuova giur. civ. commentata 2001, I, 660, che assoggetta alla condizione di reciprocità addirittura il risarcimento del danno biologico, così che, dunque, uno straniero in Italia per turismo, proveniente da un paese dove la vita e l'integrità fisica non sono un diritto, potrebbe essere, ad esempio, pestato e gravemente ferito senza obbligo di risarcimento; tribunale Parma, 28.7.1998, in Riv. giur. circol. trasp. 1999, 541; la stessa Cass. sez. III, 10.2.1993, n. 1681, già citata ad altri fini; e tribunale Udine, 27.11.1984, in Dir. economia assicur. 1985, 329, che distingue fra danni patrimoniali e danni morali.

E vanno condivise, invece:

- tribunale Roma, 27.9.2001, in Giur. romana 2002, 76, per la quale «la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 disp. prel. c.c. non è operante allorché il cittadino straniero chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, come quello alla salute, nonché il danno morale e quello patrimoniale derivanti da una lesione della salute»;

- tribunale Monza, 8.5.1998, in Danno e resp. 1998, 927, per la quale «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti indistintamente gli esseri umani non sono soggetti alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale»;

- tribunale Siena, 9.2.1993, in Arch. giur. circol. e sinistri 1993, 627, per la quale «anche un cittadino straniero - e senza necessità di alcuna prova positiva della sussistenza della condizione di reciprocità con l'ordinamento giuridico dello Stato di cui è cittadino - è ammesso a godere del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alle lesioni personali subite ad opera di conducente sconosciuto, a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada». Pacifico è, infine, che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti è riconosciuto dalla nostra Costituzione a tutti indistintamente e senza necessità di reciprocità: cfr sul punto Cass. sez. II, 7.6.1990, n. 5454, dalla quale si traggono ulteriori argomenti a conforto della tesi che l'art. 16 delle preleggi va letto in maniera coordinata con la Costituzione.

10. A fronte del frequente richiamo che in tante occasioni viene fatto - molto spesso a sproposito -, in questo tempo nel quale i rapporti fra italiani e stranieri sono sempre più frequenti, al principio di reciprocità, può essere opportuno sottolineare che i diritti che la Costituzione riconosce - e non attribuisce - a chiunque sono diritti in questo senso assoluti, non negoziati né negoziabili.

Dunque, essi non possono essere messi in discussione dall'interesse - che spesso viene indicato come nobile fondamento della reciprocità - a condizionare i governi di paesi stranieri verso politiche più aperte, più egualitarie, più giuste.

Alla stregua del dettato costituzionale, il popolo italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze riconosce quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né per sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità.

E qualora dovesse prendere atto che altri popoli non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali delle persone, se ne dorrà, ma non muterà le proprie convinzioni, le proprie regole di condotta, i propri giudizi, facendosi correo della arretratezza e inciviltà che criticasse in quegli altri, ma riconoscerà il diritto alla vita, alla salute, alla dignità personale, all'integrità fisica e morale non soltanto ai popoli amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a ogni uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel gruppo politico, etnico, sociale, economico, religioso, ecc. [...].

P.Q.M.

il giudice condanna la Fondiaria Sai S.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, a pagare a [...] la complessiva somma di € 31.265,55 (trentunomiladuecentosessantacinque/55). [...].