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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Rovigo, sentenza del 26 luglio 2005, n. 494

 
est. Bordon
 

Nella causa civile iscritta al n. 682/2004 RGAC promossa da [...] contro l'amministrazione dell'interno [...] e con l'intervento del Procuratore della Republica. [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 23.7.2004 il cittadino liberiano [...] esponeva che, nato in Monrovia (Liberia ) il [...], era vissuto serenamente coi genitori ed tre fratelli sino al 1989 quando, con lo scoppio della guerra, era dovuto fuggire prima in Sierra Leone e poi in Nigeria; ritornato a Monrovia nel 2002, aveva scoperto che il padre era morto nel 1990 in un bombardamento, la madre era stata ùccisa mentre cercava di raggiungerlo, e i tre fratelli erano stati bruciati vivi dai ribelli guidati dall'ex presidente Charles Taylor; poiché il conflitto si era ulteriormente intensificato sin dal 1999, quando alle forze governative fedeli a Taylor si era contrapposto il gruppo armato del Liberiani uniti per la conciliazione e la democrazia (LURD), aveva dovuto nuovamente fuggire, come altri migliaia di profughi, per rifugiarsi dapprima il Libia, dove aveva lavorato come bracciante, e quindi in Italia, che aveva raggiunto via mare su un gommone assieme ad altri 32 disperati sbarcando il 27.12.2002 a Lampedusa: dopo enormi traversie aveva raggiunto Rovigo, dove aveva trovato alloggio presso il Centro interetnico ed aveva cercato di integrarsi frequentando un corso per saldatore presso 1'ENAIP ed altro di italiano presso la Casa di accoglienza Arcobaleno. Ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, aveva presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma la Commissione centrale gliela aveva respinta con provvedimento 11.12.2003; conseguentemente non gli era stato più rinnovato il permesso di soggiorno, scaduto il 27.1.2003, ed anzi il 14.6.2003 era stato emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione, che era stato poi annullato con sentenza 7.7.2004 dal tribunale; egli comunque non poteva trovare lavoro e riusciva a sopravvivere solo grazie all'aiuto di volontari e della Caritas. Tutto ciò premesso il ricorrente sosteneva che in Liberia permaneva notoriamente una difficile situazione politica poiché dopo l'esilio dell'ex presidente Taylor, contro cui era stato emesso mandato di cattura, era subentrato il Governo di Transizione Nazionale (NTGL) presieduto da Gyudeth Bryant, il quale non era in grado di assicurare tranquillità al Paese a causa delle forti pressioni esercitate sia dall'ex capo del governo, sia dai gruppi dei ribelli del LURD e del Model, tanto che il rappresentante dell'ONU aveva previsto un periodo di almeno quattro anni per rimettere in piedi il Paese; nel frattempo - continuava il ricorrente - la situazione è drammatica poiché perdurano devastazioni e saccheggi nella capitale e dall'interno, dove le forze dell'ONU faticano ad arrivare, pervengono notizie ancora più allarmanti. Pertanto il ricorrente deduceva che il provvedimento della Commissione centrale era del tutto ingiustificato e domandava a questo tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, almeno di quello di avente diritto all'asilo politico. Il ricorso ed il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza erano notificati il 17.9.2004 alla amministrazione dell'interno, la quale si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto delle domande attoree. Opponeva la convenuta che il [...] non aveva dato prova alcuna che il pericolo di persecuzione fosse concreto e perdurante e, soprattutto, riguardasse specificamente la sua persona. La causa era istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova testimoniale. All'udienza del 27.4.2005 infine era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La Commissione centrale con provvedimento 11.12.2003 non ha riconosciuto a [...] lo status di rifugiato argomentando che le condizioni di pericolo da lui dedotte investono la generalità dei suoi connazionali e come tali, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951. L'attore impugna tale provvedimento e chiede altresì il riconoscimento quantomeno dello status di avente diritto all'asilo politico.

Entrambe le domande rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 5 del D.L. n. 416 del 1989, che attribuiva al giudice amministrativo la competenza sull'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato, è stato infatti abrogato dall'art. 46 della legge n. 40 del 1998, abrogazione confermata dall'art. 47 del d.lgs. n. 286 del 1998. Ed in tale situazione la Suprema Corte (S.U., 17.12.1999, n. 907) ha affermato che, poiché la qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29.7.1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo, una figura riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva per cui controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'art. 32 della legge 30.7.2002, n. 189, che ha trasformato la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato in Commissione nazionale per il diritto di asilo e ha demandato ad istituende commissioni territoriali la decisione sulle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, ha attribuito al tribunale in composizione monocratica la competenza sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni. Ma tale norma non incide nel caso in esame in quanto la sua applicazione è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il quale è stato emanato con d.p.r. 16.9.2004 n. 3003 (G.U. 22.12.2004) e quindi successivamente all'inizio del presente procedimento.

Alla presente causa continuano dunque ad applicarsi le norme ordinarie, che attribuiscono la competenza per le cause in materia di stato e di capacità delle persone, in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 70 comma 1 n. 3), al tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1 n. 1). La competenza territoriale, essendo stata esattamente convenuta in giudizio l'amministrazione dell'interno per essere la Commissione centrale priva di autonoma soggettività giuridica, non può che spettare al tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 sul foro erariale (Cass. 18.6.2004, n. 11441). Questo tribunale sarebbe quindi territorialmente incompetente. Ma l'incompetenza non è stata eccepita né rilevata entro la prima udienza di trattazione ed ora non può più essere rilevata (art. 38 c.p.c.).

2. Nel merito la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato non merita accoglimento. Secondo la Convenzione di Ginevra del 29.7.1951 la qualifica di rifugiato presuppone il fondato timore di essere perseguitato. Non è quindi sufficiente una persecuzione generalizzata, come quella che coinvolge intere etnie o gruppi di popolazione, ma deve trattarsi di una persecuzione personale nei confronti di chi chiede lo status di rifugiato (Cass. 9.4.2002 n. 5055). Orbene dalle prove assunte emerge solo che [...] appartiene alla minoranza cristiana kruc, contro cui i ribelli, tutt'ora presenti in Liberia, sfogano soprattutto la loro violenza. Le notizie poi sulla morte e l'uccisione dei familiari provengono dalle stesse affermazioni dell'attore, il quale peraltro non parla di persecuzione contro la sua famiglia in quanto tale. Manca quindi la prova di una persecuzione personale e diretta nei suoi confronti.

3. Fondata è invece la domanda subordinata. Le categorie dei rifugiati e degli aventi diritto all'asilo politico, pur essendo entrambe riconducibili alla figura giuridica degli status e dei diritti soggettivi, non sono del tutto sovrapponibili. Invero il terzo comma dell'art. 10 della Costituzione, norma immediatamente precettiva, riconosce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il riconoscimento dello status di avente diritto all'asilo politico non presuppone quindi, come per il rifugiato, un fondato timore di essere perseguitato nel senso anzidetto (cfr Cass. n. 907 del 1999 citata). Orbene in Liberia permane notoriamente secondo le notizie di stampa, come del resto risulta dalla testimonianza del sacerdote [...] responsabile del Centro missionario della diocesi di Rovigo, una situazione di estrema confusione politica di cui approfittano i cosiddetti ribelli per saccheggiare, devastare, massacrare e compiere ogni genere di violenza anche contro la popolazione civile. E le truppe delle forze di pace (provenienti dalla Nigeria, dal Senegal, dal Mali, dal Gambia e dalla Guinea Bisau, dal Ghana e dal Togo) non sono in numero insufficiente per assicurare l'ordine, specie fuori dalla capitale e all'interno del Paese. Il timore di [...] di non avere assicurati in patria i diritti fondamentali garantiti a tutti dalla Costituzione italiana è quindi fondato.

Il riconoscimento dello status di avente diritto all'asilo politico comporta ovviamente il diritto di soggiornare in Italia (articoli 2 comma 1 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e 15 d.p.r. 16.9.2004 n. 3003). Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

il tribunale cosi provvede: respingere la domanda proposta da [...] di riconoscimento dello status di rifugiato; riconosce allo stesso [...] lo status di avente diritto all'asilo politico e, conseguentemente, di soggiornare in Italia; compensa interamente tra le parti le spese processuali.