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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 marzo 2006

 
rel. Calzolari
 

Nel procedimento ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 relativa alla minore [...] nata a Milano il [...].

Premesso che

il padre della minore ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, allegando documentazione attestante il possesso da parte della moglie di permesso di soggiorno, con scadenza 26.9.2007; il sig. [...] è stato espulso dall'Italia nel 2000 dopo aver subito e scontato una condanna per sfruttamento della prostituzione; i genitori della minore hanno contratto matrimonio il 6.9.2005 e hanno dichiarato di vivere insieme; il padre lavora attualmente in nero e provvede al sostentamento della famiglia, la madre, da dicembre 2005, non lavora per dedicarsi alla bambina.

Ritenuto che

sulla base di tali premesse, nell'interesse della minore è opportuno autorizzare la permanenza in Italia del padre per un periodo di anni due (anche al fine di consentirgli di regolarizzare la sua posizione);

appare infatti necessario, nel preminente interesse della minore, garantire l'unità familiare, e la presenza del genitore che, unitamente all'altro (che ha regolare permesso di soggiorno), contribuisce concretamente alla cura, accudimento e assistenza del figlio, svolgendo dunque il ruolo genitoriale;

il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire anche al padre della minore lo svolgimento di un'attività lavorativa: tale conclusione discende dall'ampia portata della previsione dell'art. 31 d.lgs. 286/98 modificato dalla l. 189/02 (che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato "per motivi di salute" ai sensi dell'art. 44 d.p.r. 394/99) ed è coerente con la ratio di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti può assicurarsi una piena tutela del minore.

Il permesso dovrà altresì consentire l'iscrizione del nucleo familiare al Servizio sanitario nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata; visto il parere del p.m.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98, 333-336 c.c. e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato, autorizza [...] nato a [...] (Albania), padre della minore in premessa indicata, a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento. Visto l'art. 741, co. 2 , c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.