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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Sassari, decreto del 13 dicembre 2005, n. 210

 
est. Minisola
 

Vista la segnalazione qui pervenuta in data 28.4.2005, con la quale l'ufficio servizi sociali e culturali del Comune di Budoni ha rappresentato la situazione dei [...], nato [...], e [...] nata [...], entrambi residenti in località [...], dall'unione dei quali, in data 8.8.2004, è nata [...], la quale, considerata la tenera età e le connesse esigenze di equilibrato sviluppo psicofisico, necessiterebbe della presenza in loco della madre, attualmente priva di regolare permesso di soggiorno; ha comunicato altresì che, fatte debite indagini in merito, nell'ipotesi in cui la minore dovesse seguire la propria madre in Marocco, non sussisterebbe idonea condizione abitativa, economica e sanitaria, alla crescita della stessa bambina, chiedendo pertanto che sia garantita l'unità familiare, per il tempo necessario al raggiungimento di un primo livello di autonomia della medesima. Preso atto delle risultanze delle indagini svolte dalla sezione specializzata di polizia giudiziaria incaricata all'uopo dalla Procura della Repubblica presso questo tribunale, qui comunicate in data 23.5.2005, dalle quali risulta quanto segue: il padre della minore effettua lavori stagionali presso i villaggi della società "studio vacanze" di Budoni, è in attesa del rilascio di una licenza di commercio ambulante in aree pubbliche da parte del Comune di Budoni al fine di integrare i propri redditi familiari, dedicandosi comunque a lavori saltuari quali pulizia giardini, imbiancatura, piccole manutenzioni; la moglie si dedica alla attività di collaboratrice domestica; la loro dimora è sufficientemente confortevole per il nucleo familiare che vi abita; entrambi i coniugi intendono proseguire gli studi iscrivendosi all'università di Sassari, facoltà di giurisprudenza, mediante adesione al progetto formazione a distanza del centro didattico di Budoni; il padre ha inoltre rappresentato alla dirigente del locale servizio sociale la sua disponibilità ad assolvere mansioni di mediatore per i concittadini presenti a Budoni, con il favorevole consenso della suddetta, in ragione delle apprezzabili qualità morali, studi effettuati ed atteggiamenti passati dello stesso; entrambi i coniugi non risultano gravati da pregiudizi di carattere penale; il permesso di soggiorno della madre, rilasciatole per la durata di mesi 12, per cure mediche, è scaduto l'8.2.2005, ed il suo passaporto ordinario ha validità fino al 15.1.2006; entrambe le famiglie di provenienza dei coniugi in esame, nel loro Paese di origine, versano in condizioni socio economiche di elevata precarietà, cosicché, qualora la madre dovesse fare rientro in Marocco, portando con sé la figlia minore, quest'ultima sarebbe inevitabilmente esposta a vivere in un contesto inidoneo a garantirne uno sviluppo psicofisico equilibrato; infine da una recente visita pediatrica, è emerso che la minore, la quale a breve verrà inserita dai locali servizi sociali, nell'asilo nido del Comune di Budoni, è risultata essere sotto peso.

Sentite le parti all'udienza istruttoria del 4.10.2005, le quali hanno confermato l'istanza in epigrafe, prodotto un certificato medico relativo alle condizioni di peso della minore in data 3.10.2005, nonché certificazione ecografia in data 16.9.2005, dalle quali risulta che la signora [...] è incinta di quasi due mesi.

Ritenuto che l'attenzione di questo tribunale per i minorenni per l'applicazione al caso concreto della norma di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 deve essere orientata secondo i principi del diritto convenzionale e che in particolare:

- l'art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che un fanciullo possa essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà solo quando questa separazione è necessaria nell'interesse del fanciullo, come quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo;

- l'art. 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che "ogni domanda di ricongiungimento familiare deve essere considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza", e perciò a maggiore ragione con le stesse attitudini va considerata ogni questione che comporti, attraverso la negazione dell'autorizzazione alla permanenza del genitore in Italia, allontanamento (come contrario del ricongiungimento) del genitore dai figli;

- l'art. 3, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali "l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs. n. 286/98, la privazione dei genitori, conseguente alla loro espulsione, costituirebbe di per sé un grave danno per la crescita psicofisica dei minori, in quanto non solo li priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir loro meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo;

rilevato che nell'interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo unico sull'immigrazione;

ritenuto che l'interesse superiore del fanciullo è principalmente garantito dall'unità familiare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso titolo IV del d.lgs. 286/98 che per l'appunto recita "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati;

ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U., avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia;

ritenuto, in punto di diritto, di dover pertanto condividere l'orientamento di molteplici tribunali dei minorenni (Milano 5.5.2004, 31.7.2004, 19.10.2004, 25.10.2004 , Firenze 9.11.2004, 5.8.2005, 31.8.2005, Salerno 5.11.2004, ecc.), e Corti d'appello sezione minorenni (Torino 5.5.2004, Lecce 17.11.2004) in consapevole disaccordo con la costante giurisprudenza restrittiva della Suprema Corte (Cass. n. 11624/2001; n. 3991/2002; n. 8510/2002; n. 9088/2002; n. 17194/2003), per la quale l'autorizzazione in parola può essere concessa solo in presenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali, con ciò ingiustamente subordinando alle esigenze di regolamentazione dei flussi immigratori, il superiore interesse del fanciullo, che costituisce criterio guida per la interpretazione degli istituti e delle norme finalizzate alla protezione dei minori, ivi compresa la legge n. 40 del 1998, nonché l'ulteriore principio della salvaguardia dell'unità familiare introdotto dall'articolo 1 della legge 4.5.1983 n. 184 (principi cui si ispirano altresì la sentenza n. 198 del 23.5.2003 e l'ordinanza n. 295 del 4.8.2003 emesse dalla Corte costituzionale)

ritenuto pertanto che i "gravi motivi" non possano essere predeterminati a priori ma debbano essere valutati caso per caso, prescindendo da considerazioni astratte, e che i parametri di età e di salute elencati dalla norma non possano essere più che semplificativi ed aggiuntivi (come conferma anche l'interpretazione letterale: "e tenuto conto");

ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico della piccola [...], tenuto conto altresì della sua tenera età e delle sue condizioni di salute (trattasi di bimba che ha appena un anno e mezzo, è nata e cresciuta in Italia, ed è sotto peso), per le quali è elevato il rischio di forte trauma qualora dovesse essere separata dalla madre e dalla situazione ambientale nella quale è nata e sta crescendo, situazione nella quale i due genitori come sopra detto, sono perfettamente inseriti; preso altresì atto che, secondo le indagini svolte, qualora invece dovesse essere separata dal padre e seguire la madre in Marocco (così infrangendosi per via forzosa l'unità familiare), finirebbe in un contesto non idoneo a garantirne una crescita equilibrata, a causa della elevata precarietà economica della famiglia di origine, e dell'ambiente sociale a lei completamente nuovo, nel quale andrebbe da esiliata;

ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza di cui sopra, consentendo alla madre di rimanere nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, pari ad anni due, tenuto conto dell'età di [...] e della prossima nascita di un altro figlio;

P.Q.M.

visti gli artt. 330 segg. c.c., 737 segg. c.p.c., 29 e seguenti l. 6.3.1998 n. 40; visto il conforme parere del p.m.; autorizza la sig.ra [...], madre della minore [...], a permanere in Italia a norma dell'art. 31 comma 3 d.lgs. 286/98 per la durata di anni due.