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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Lucca, decreto del 5 dicembre 2005, n. 2047

 
est. Lucente
 

Il giudice sciogliendo la riserva che precede, osserva. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 è possibile ricorrere al tribunale in composizione monocratica non solo con il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, o il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma anche contro tutti gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritti all'unità familiare.

Nel caso in esame il permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato dalla questura di Lucca il 31.3.2005, limitando in modo espresso l'autorizzazione concessa dal tribunale per i minorenni di Firenze ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto, rientra tra i provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare, ed è pertanto impugnabile dinanzi a questo tribunale. Il tribunale per i minorenni di Firenze, con provvedimento dell'1.6.2004, ha autorizzato la permanenza in Italia del ricorrente [...] per un periodo di due anni, in applicazione del terzo comma dell'art. 31 d.lgs. 286/98, accertando il suo diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e ad esercitare le facoltà ad esso connesse ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/98, tra cui la facoltà di svolgere attività lavorativa. Ritiene questo giudicante che la questura di Lucca fosse obbligata a adempiere alle prescrizioni del tribunale per i minorenni, senza poterne sindacare in alcun modo le statuizioni, e quindi fosse obbligata a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari, che consentirebbe al ricorrente di svolgere attività lavorativa.

Tale conclusione è suffragata in primo luogo dal tenore letterale della norma, la quale dispone che i provvedimenti del tribunale sono comunicati "al questore per gli adempimenti".

Inoltre deriva dal sistema delineato dal legislatore, che consente al tribunale per i minorenni di autorizzare la permanenza del familiare "anche in deroga alle altre disposizioni del presente Testo unico". In tal modo si è attribuito a tale organo giudiziario, ai fini di un'efficace tutela del minore straniero, un potere non vincolato alle altre condizioni previste dalla legge, e quindi a maggior ragione dai diversi convincimenti dell'amministrazione obbligata a rilasciare il permesso di soggiorno.

La questura di Lucca sostiene che l'art. 11 d.p.r. 334/2004 prevede nei casi di cui all'art. 31, comma 3, il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, e pertanto di aver agito nel rispetto della normativa applicabile al caso di specie.

L'eccezione non tiene conto del potere concesso dal legislatore al tribunale dei minori di autorizzare la permanenza del familiare anche in deroga alle altre disposizioni del d.lgs. 286/98, e quindi a maggior ragione della normativa regolamentare di applicazione. Inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche non costituisce ottemperanza alla decisione del tribunale dei minori, in quanto non consente di svolgere attività lavorativa.

Il ricorso va pertanto accolto ed alla questura di Lucca va ordinato il rilascio di un permesso per motivi familiari. La sopravvenienza del d.p.r. 334/2004, e le conseguenti difficoltà interpretative, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie l'opposizione e per l'effetto ordina alla questura di Lucca il rilascio in favore del ricorrente [...] di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in ottemperanza al decreto del tribunale per i minorenni di Firenze del 1.6.2004. Compensa le spese per la sussistenza di giusti motivi.