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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Udine, decreto del 23 gennaio 2006

 
est. Verbi
 

Il giudice definitivamente pronunciando nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 11.5.2005 da [...] avverso il decreto di diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;

Il ricorrente [...] ha chiesto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, lett. c) d.lgs. 286/98, in quanto convivente con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana, cioè la nipote [...], figlia della sorella [...], convivente con il sig. [...]. La questura di Udine, in data 20.04.2005, gli ha notificato decreto di diniego del richiesto permesso di soggiorno, motivato dal fatto che la convivenza con il parente italiano, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 19, lett. c) richiede che la stessa "sia voluta ed espressa dal cittadino italiano che deve quindi possedere la capacità di agire e tale non è certamente il caso della minore con cui convive [...]" Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso avverso il suddetto decreto, deducendo che la norma, nel richiedere la convivenza con un parente cittadino italiano non specifica che tale convivenza debba essere voluta o espressa, essendo sufficiente una situazione di fatto di convivenza, e che la motivazione adottata viola il diritto all'unità familiare non solo del ricorrente e di sua sorella, ma anche quello della minore, trascurando il disposto dell'art. 28, 3 comma T.U.

Si è costituita la questura di Udine, che rilevava che presupposto per il ricongiungimento é che il familiare straniero sia a carico del cittadino italiano e che, se lo straniero, in difetto di detto requisito, non può fare ingresso in Italia, tantomeno può permanervi. In secondo luogo, rilevava che le disposizioni di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) del d.lgs. 286/98 e successive modifiche e art. 28 lett. b) del d.p.r. 394/99 sono volte a tutelare, in funzione dell'interesse all'unità familiare, una effettiva comunione di vita, che giustifica la sottrazione dello straniero alle regole generali che non gli consentirebbero di rimanere in Italia. Era evidente che il minore non potesse validamente esprimersi in tal senso, non avendo capacità di agire.

Nel caso di specie, non è contestata la circostanza della convivenza del ricorrente con la minore, parente italiana, né il rapporto di parentela.

La norma che trova applicazione è l'art. 19, lett. c) d.lgs. 286/98, che stabilisce il divieto di espulsione per lo straniero che conviva con parente entro il quarto grado, richiedendo, quale presupposto per il divieto dell'espulsione, la situazione di fatto della convivenza e tale norma è volta a tutelare, in funzione dell'interesse all'unità familiare, chi si trovi in una situazione irregolare e non potrebbe altrimenti trattenersi sul territorio italiano. Perché tale tutela possa esplicarsi è necessario che al rapporto parentale entro il quarto grado con il cittadino italiano si accompagni la convivenza con lo stesso. La norma non richiede che la convivenza sia voluta ed espressa: anche a voler intendere in tal senso la norma, quale manifestazione di volontà del cittadino italiano di instaurare con il parente straniero una comunione di vita che giustifica la sottrazione dello straniero alle regole generali sulla permanenza in Italia, in nome del prevalente interesse all'unità familiare, va rilevato che, per quanto riguarda un minore, il consenso è validamente espresso dal soggetto che ha la potestà sullo stesso, i genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, che lo rappresentano in tutti gli atti civili e a cui é riconosciuto il potere di esprimere e realizzare la volontà dei figli minori;

che la convivenza della minore, cittadina italiana, con il ricorrente non è la conseguenza di una scelta unilaterale del ricorrente, ma è espressione della volontà del minore, validamente espressa dai genitori che la rappresentano; ritenuta, pertanto, l'illegittimità del decreto di diniego della questura di Udine dd. 19.1.2005 del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/98.

P.Q.M.

accoglie il ricorso.