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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Bologna, decreto dell'11 novembre 2004

 
rel. Campanile
 

Nel procedimento iscritto al n. 207 Reg. Vol. 2004. Visto il decreto in data 13.4.2004 con cui il tribunale di Bologna, pronunciando sul ricorso proposto, ai sensi del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, da [...] e [...], disponeva che il questore di Bologna provvedesse al rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di famiglia, a favore di [...] e dei figli della coppia. Letto il reclamo proposto dal Ministero degli interni, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con cui è stata dedotta la violazione della procedura prevista dal T.U. immigrazione, con particolare riferimento alla necessità del previo rilascio, da parte dell'autorità diplomatica competente, del visto d'ingresso;

Osserva

Il reclamo è infondato. Rileva preliminarmente il Collegio che la questione in esame, attinente alla necessità o meno di un visto d'ingresso quando i congiunti del richiedente si trovino già nel territorio nazionale, non integra - come pure si è sostenuto - una legittimazione di una situazione di fatto illegittima, in quanto i congiunti di [...] il quale possedeva i requisiti per avanzare domanda di ricongiungimento degli stessi (come già stabilito dal tribunale con un precedente provvedimento), si trovavano legittimamente in Italia in forza di un permesso di soggiorno "per protezione temporanea".

Si tratta quindi di stabilire se, come ritenuto dal tribunale, possa prescindersi dal rilascio del visto d'ingresso (tale da comportare il rientro, a tal fine, dei congiunti del richiedente nel martoriato Kossovo), ovvero possa procedersi direttamente, come stabilito con il provvedimento impugnato, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A giudizio della Corte deve trovare applicazione quell'orientamento secondo il quale la ratio legis è quella di favorire l'unità familiare nei limiti soggettivi definiti dall'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, ragion per cui "questa intenzione del legislatore non può essere ignorata in forza di una lettura meramente letterale dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998" (così, in motivazione, Cass., 7.2.2001, n. 1714, Giust. Civ., 2001, I, 924).

Non va sottaciuto, invero, che lo stesso art. 28 testé citato prevede, al comma terzo, che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 176".

Tanto premesso, è agevole constatare come la finalità del visto d'ingresso sia, per l'appunto, quella di consentire al minore di pervenire legittimamente nel territorio italiano, onde ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'art. 29 del più volte citato d.lgs. n. 286/1998, prevede, tuttavia - alle lettere b), c), e d) - svariate ipotesi in cui il permesso di soggiorno è rilasciato senza previa emanazione del visto d'ingresso, proprio perché il destinatario del permesso stesso è già residente in Italia. Deve pertanto ritenersi che, in applicazione di tale principio generale, quando, come nel caso di specie, il minore sia già presente nel territorio italiano in maniera non illegittima, e ricorrano tutte le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, possa e debba prescindersi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, dalla formalità inerente all'emanazione del visto d'ingresso secondo le modalità prescritte dall'art. 29, settimo comma, del d.lgs. n. 286/1998. La peculiarità della questione induce a compensare le spese di lite relative al presente grado del giudizio.

P.Q.M.

la Corte respinge il reclamo proposto dal Ministero degli interni avverso il decreto emesso dal tribunale di Bologna in data 9-14.4.2004 ad istanza di [...] e [...]. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dell'intero procedimento.