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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Torino, ordinanza del 18 novembre 2005

 
est. Bologna
 

Con ricorso depositato il 26.10.2005 [...] ha impugnato il decreto di espulsione n. 3746/05 emesso nei suoi confronti dal prefetto di Torino per non avere egli fatto richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso in Italia , avvenuto nel corso del 2000 e per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica, emanato dal questore della provincia di Roma il 9.4.2003, notificatogli lo stesso giorno. Il decreto di espulsione impugnato è stato adottato dal prefetto di Torino in applicazione dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98, laddove è previsto che, una volta accertata la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal questore "in ogni caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

Avverso il suindicato decreto di espulsione ha presentato ricorso il [...] , deducendone l'illegittimità per violazione di legge in riferimento all'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 286/98 e difetto di motivazione sotto il profilo dell'omesso bilanciamento degli interessi contrapposti , nonché per violazione di legge, da ravvisarsi nella insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto di espulsione di cui all'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98 .

La "nuova espulsione" disposta dal prefetto nel caso in cui l'espellendo, non trattenuto presso un Centro di permanenza temporanea, non abbia ottemperato all'ordine del questore di allontanarsi spontaneamente dal territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica dell'ordine, avrebbe infatti come presupposto l'accertamento in sede penale della condotta penalmente sanzionata dalla prima parte del medesimo articolo 14 comma 5 ter. Nel caso di specie non risulterebbe che il sig. [...] sia stato sottoposto a procedimento penale per l'illegittimo trattenimento nel territorio dello Stato e difetterebbe quindi il presupposto indispensabile all'adozione del nuovo decreto di espulsione. Ciò premesso , il giudice di pace osserva:

Il decreto di espulsione impugnato dal [...] è stato adottato ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione in vigore dopo le modifiche apportati dalla legge 12.11.2004 n. 271. Nei confronti del ricorrente il questore di Roma il 9.4.2003 aveva adottato un decreto di allontanamento entro cinque giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis T.U. immigrazione, cui il [...] non ha ottemperato.

E' opportuno premettere alcuni brevi cenni in ordine all'art. 14 del d.lgs. n. 286/98 e a modificazioni che il legislatore vi ha recentemente apportato, innovando profondamente disposizioni concernenti i reati collegati all'espulsione.

Il comma 5 ter della disposizione in esame è stato modificato dalla legge 12.11.2004 n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 14.9.2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

La prima parte dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98, come modificato dalla legge 271/04, prefigura i reati connessi all'illegittimo trattenimento dello straniero sul territorio nazionale e prevede che "lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito del questore ai sensi del comma 5 bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettere a) e c), ovvero per non avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso di soggiorno revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo .In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, con accompagnamento a frontiera a mezzo della forza pubblica".

Ritiene questo giudice che la collocazione sistematica dell'inciso "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ... " , che segue alla individuazione delle fattispecie incriminatici e alla enunciazione delle sanzioni penali ad esse applicabili, deponi a favore dell'interpretazione della norma nel senso che in riferimento ad ognuno dei reati elencati nella prima parte dell'art. 14 comma 5 ter l'adozione del nuovo provvedimento espulsione debba avvenire dopo che è stata positivamente accertata la responsabilità penale dello straniero inottemperante all'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale.

Sotto un primo profilo, strettamente sistematico, va infatti rilevato che l'adozione di nuovo decreto di espulsione, sganciato dall'accertamento della responsabilità penale dell'espellendo, risulterebbe del tutto superflua, dal momento che l'emanazione del decreto di espulsione di cui all'art. 14 comma 5 ter, presuppone che nei confronti dello straniero siano già stati in precedenza adottati un decreto di espulsione ed un ordine questorile di allontanamento, la cui piena efficacia ed esecutività non viene a cessare, tanto che il questore sarebbe legittimato a darvi esecuzione in qualsiasi momento disponendo l'accompagnamento coattivo alla frontiera.

Diversamente argomentando, qualora si ritenesse che la "nuova espulsione" costituisce un momento del tutto autonomo dall'accertamento di uno dei reati previsti dalla norma in esame, si potrebbe arrivare alla situazione, paradossale, in cui lo straniero che fosse stato assolto da uno dei reati di cui alla prima parte dell'art. 14 comma 5 ter - per essere stata accertata la sussistenza di un motivo idoneo a giustificare il suo trattenimento sul territorio nazionale - ancor prima dell'accertamento della sua responsabilità penale potrebbe essere comunque espulso con accompagnamento immediato alla frontiera in forza di un decreto di espulsione motivato in relazione al puro e semplice trattenimento sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. La medesima condotta, ritenuta non costituente reato sotto il profilo. della responsabilità penale, verrebbe invece considerata idonea a legittimare ex se l'adozione di un nuovo decreto di espulsione, a prescindere dall'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo.

Siffatta interpretazione sembra però condurre ad esiti di dubbia legittimità costituzionale, in quanto, da un lato, finisce con lo svuotare di significato la scriminante del giustificato motivo soggettivo previsto dalla norma in esame; dall'altro, comporta la non univocità e tassatività dei precetti normativi che lo straniero sarebbe chiamato a rispettare: se per un verso egli è legittimato, a trattenersi sul territorio nazionale in presenza di un giustificato motivo, dall'altro, contraddittoriamente, sarebbe tenuto a lasciare comunque il territorio nazionale, a prescindere da qualsivoglia giustificato motivo che ve lo impedisca.

La conclusione prospettata risulta tuttavia in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5/2004 , laddove si precisa che "i motivi che a mente dell'art. 14 comma 1 legittimano la pubblica amministrazione a non procedere ... all'accompagnamento coattivo alla frontiera ... (indisponibilità di idoneo vettore o necessità di procurare un documento per l'espatrio) non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di giustificati motivi per non ottemperare all'ordine del questore. E ciò in specie (ad impossibilia nemo tenetur) quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera ... ".

Poste tali premesse in ordine all'inquadramento teorico - sistematico del decreto di espulsione emanabile ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98 , nel caso in esame non risulta dagli atti del giudizio né dalle note difensive fatte pervenire dalla questura di Torino che il [...] sia stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter prima parte del d.lgs. n. 286/98.

Viene di conseguenza a difettare il presupposto affinché possa essere adottato il decreto di espulsione previsto dall'ultima parte della disposizione citata ed il provvedimento impugnato deve, conseguentemente, essere annullato.

La sussistenza di orientamenti interpretativi contrastanti in ordine all'interpretazione dell'art. 14 comma 5 ter T.U. immigrazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il giudice di pace di Torino accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione n. 3746/05 emesso dal prefetto di Torino il 28.9.2005, notificato in pari data a [...]. Spese di lite compensate. [...].