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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 29 marzo 2006

 
est. Delle Vergini
 

[...] Visto il ricorso Rg. 2363/05 per dichiarazione di apolidia, o, in subordine, per concessione del diritto di asilo, presentato da [...], nato a Koper-Capodistria (Yugoslavia, ora Slovenia) [...] così osserva:

rilevato che con ricorso depositato il 29.6.2005 [...] ha chiesto il riconoscimento dello status di apolide esponendo:

- di essere nato il [...] a [...], figlio di [...] e di [...], entrambi i genitori di origine bosniaca;

- che, al tempo della nascita di esso ricorrente, la città di Capodistria faceva parte della Repubblica Slovena all'interno della più ampia Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia;

- che il 20.7.1990 il Parlamento della Repubblica Slovena proclamava la propria indipendenza dalla Federazione Yugoslava e il 23 dicembre dello stesso anno un plebiscito confermava detta volontà che veniva sancita dallo stesso parlamento il 25.6.1991;

- di essere vissuto a Capodistria fino al 1996, quando decise di emigrare in Italia, ove attualmente dimora privo di permesso di soggiorno:

- di avere avuto la propria residenza, dalla nascita e fino al 25.2.1992, a Capodistria e che nello stesso Comune risulta iscritto nei registri di cittadinanza come cittadino della Repubblica Socialista di Bosnia e Herzegovina nella Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia dalla nascita e fino al 25.6.1991, giorno della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica di Slovenia;

- che il certificato di cittadinanza del Comune di Capodistria attesta che esso ricorrente non ha ottenuto la cittadinanza della Repubblica di Slovenia;

- che nonostante esso [...] sia nato e vissuto per trenta anni in Slovenia, prima come Repubblica facente parte della federazione yugoslava, poi come Stato indipendente, non ha mai avuto la cittadinanza slovena;

- che allorquando nel 1991 la Slovenia raggiunse l'indipendenza dalla Yugoslavia, su 2 milioni di abitanti 200.000 erano originari, come esso [...], delle altre Repubbliche della ex Yugoslavia; che alcuni, come esso [...], sono nati in Slovenia da genitori non sloveni ed altri sono emigrati nella regione e vi risiedono da tempo;

- che nel 1992 il governo sloveno, con riferimento alla legge sulla cittadinanza - art. 40 -, stabilì, che per ottenere il permesso di residenza, dette 200.000 persone dovessero fare domanda entro sei mesi; che di queste circa 170.000 persone hanno ottenuto la residenza o la cittadinanza, altre 11.000 hanno lasciato il paese; altre 18.000 sono rimaste senza presentare la domanda;

- che in molti, casi la domanda non è stata presentata per ignoranza o per scarsa informazione, come nel caso di esso ricorrente;

- che nel 1992 esso ricorrente faceva il camionista, con lunghi viaggi che lo portavano fuori casa per lunghi periodi; di non aver presentato la domanda per ignoranza della perentorietà del termine; che, scaduti i sei mesi concessi dal governo, con effetto dal 25.2.1992 il suo nome, al pari di quello di altri nelle medesime condizioni, é stato eliminato dai registri pubblici, con distruzione dei documenti e perdita della identità e dei diritti che avevano fino a pochi giorni prima (donde l'utilizzo dell'appellativo "izbrisani", cioè "cancellati");

- di non risultare dal 25.2.1992 più iscritto nell'anagrafe del Comune di Capodistria;

- che con due sentenze, una del 1999 e l'altra del 2003, la Corte costituzionale Slovena ha dichiarato la situazione di persone come esso ricorrente illegittima e incostituzionale;

- che nel 1999 il parlamento sloveno, come conseguenza della prima sentenza, ha varato una legge che ha permesso ad alcuni "izbrisani" di regolarizzare la loro posizione; che i cancellati in grado di dimostrare che nel 1992 vivevano in Slovenia da anni, hanno potuto fare domanda per la residenza o la cittadinanza; che circa settemila dei cancellati hanno ottenuto la cittadinanza slovena, 4.800 il permesso di residenza, i restanti 6.000 sono rimasti apolidi;

- che esso [...], nel 1999, era ormai da tempo in Italia e quindi, nuovamente, non è stato in grado di presentare la nuova domanda;

- che con sentenza del 2003 la Corte costituzionale slovena ha invitato il Ministero dell'interno a conferire la cittadinanza effettiva a tutti coloro che fossero stati residenti sloveni, o il giorno del plebiscito sull'indipendenza (23.12.1990), o nel giorno della cancellazione (25.2.1992); che a seguito di detta sentenza il Ministero dell'interno sloveno chiese l'emanazione di apposita legge "tecnica" che regolasse le modalità per il rilascio della cittadinanza o della residenza;

- che il 4.4.2004 un referendum popolare ha escluso la possibilità dell'emanazione di siffatta legge "tecnica" che potesse concedere nuovamente la cittadinanza ai c.d. cancellati;

- di non avere altro titolo per acquistare di diritto la cittadinanza slovena per origine in quanto nessuno dei due genitori era sloveno, come stabilito dall'art. 4 e ss. della legge slovena sulla cittadinanza, né di poterla acquistare per essere nato sul territorio sloveno, non vigendo in Slovenia, al pari dell'Italia, il principio dello ius soli, come stabilito all'art. 9 della legge sulla cittadinanza;

- di non essere nemmeno cittadino della Repubblica di Bosnia e Herzegovina, in quanto con comunicazione del 9.4.2003 il Consolato generale di Bosnia ed Herzegovina di Milano ha dichiarato infatti che esso [...] non risulta registrato nei registri dei cittadini della Bosnia Herzegovina e quindi non cittadino bosniaco;

- che, secondo l'art. 6 della legge sulla cittadinanza della Bosnia Herzegovina del 1997, acquista la cittadinanza per discendenza, e i1 sig. [...] avrebbe effettivamente entrambi i genitori bosniaci, se iscritto all'anagrafe bosniaca prima del compimento del 23° anno; che esso [...] al momento del raggiungimento del 23° anno di età viveva stabilmente a Capodistria in Slovenia e né lui, nè i suoi genitori, intendevano rientrare in Bosnia:

- rilevato che quanto esposto dal ricorrente trova conforto nella documentazione dallo stesso prodotta;

- rilevato che il soggetto interessato alla dichiarazione di apolidia non ha l'onere di rivolgersi preventivamente all'autorità amministrativa per la certificazione ex art. 17 d.p.r. n. 572/1993 (trattandosi di mera facoltà che non è né pregiudiziale né tantomeno esclusiva dei ricorso diretto all'autorità giudiziaria ordinaria), e può chiedere direttamente al giudice in procedimento camerale un provvedimento che accerti - con effetti dì giudicato rebus sic stantibus - il proprio status di apolide;

- rilevato che la condizione di apolide del ricorrente è certa, visto che per effetto di quanto esposto e documentato, é rimasto privo di qualsiasi altra possibile cittadinanza, sia quella slovena che quella bosniaca;

- rilevato infine come il ricorrente non potrebbe beneficiare degli effetti della recente legge 8.3.2006, n. 124, che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana a quei soli connazionali, di lingua e cultura italiane, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, già cittadini italiani e già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava, e ai discendenti di questi ultimi, parimenti di lingua e cultura italiane;

- rilevato che non vi sono condizioni ostative alla concessione della apolidia ai sensi della l. 1.2.1962, n. 306 (Ratif. esecuz. Convenzione relativa allo status apo1idi adottata a New York il 28.9.1954); che non osta all'accoglimento della domanda la circostanza che il ricorrente sia privo di permesso di soggiorno, in quanto detta circostanza non rientra fra le condizioni ostative di cui alla citata Convenzione di New York del 28.9.1954 e d'altro canto un eventuale provvedimento di espulsione esporrebbe il ricorrente a provvedimenti di respingimento da parte di ogni successivo Stato di destinazione;

- rilevato che la domanda del ricorrente può essere accolta secondo i principi generali del procedimento di cui al capo VI, titolo II del libro IV del c.p.c, in materia di stato delle persone;

- rilevato che nessuna pronuncia va emanata in punto di spese del procedimento, non essendovi stata opposizione al ricorso;

P.Q.M.

il tribunale dichiara lo stato di apolidia di [...], nato a Koper-Capodistria (Yugoslavia, ora Slovenia il [...]). Nulla sulle spese.