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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Firenze, decreto del 21 dicembre 2005

 
rel. Turco
 

Nel procedimento iscritto al n. 415 del ruolo della volontaria giurisdizione dell'anno 2005, promosso, in questo grado, da Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi (già Azienda ospedaliera di Careggi), [...] contro [...] procedimento avente ad oggetto: azione contro la discriminazione dello straniero ex art. 44 d.lgs. 25.7.1998 n. 286; [...]. La Corte, letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; osserva.

1) Con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale di Pistoia il 15.12.2004 [...] espose:

- di essere cittadino albanese e di risiedere regolarmente in Italia dal 31.3.1996;

- di essere medico-chirurgo, specialista in cardiologia, e di svolgere attualmente, dal 2002, la sua attività professionale, dapprima come medico volontario e, dal marzo 2004, come libero professionista "a contratto", presso la divisione di cardiologia dell'Ospedale di Careggi, in Firenze;

- di avere avuto notizia, nel giugno 2004, che l'Azienda aveva emanato un bando di concorso per 6 dirigenti medici in Cardiologia, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 23 del 9.6.2004;

- di avere constatato, avendo intenzione di partecipare al concorso, che il bando richiedeva, per l'ammissibilità della domanda di partecipazione, la "cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ... o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea";

- di avere, ugualmente, inviato la domanda di ammissione;

- di avere ricevuto, il 14.10.2004, la comunicazione dell'Azienda di esclusione dal concorso "per difetto della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea" (in un fax precedentemente inviato al ricorrente si faceva, invece, riferimento al fatto che "l'essere assunto presso una Azienda sanitaria con la qualifica di dirigente pare implicare quell'esercizio di pubblici poteri che, per normativa e giurisprudenza, sono riservati esclusivamente al cittadini italiani").

2) Argomentato in ordine all'antigiuridicità della discriminazione in discorso ex artt. 43 e 44 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, il ricorrente concluse affinché fosse ordinato alla Azienda ospedaliera di Careggi di ammetterlo al concorso in parola, oltre al risarcimento del danno;

3) Con decreto depositato il 7.5.2005 il tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento del ricorso, ordinò alla Azienda convenuta l'ammissione di [...] al concorso de quo; respinse la domanda di risarcimento del danno; dichiarò integralmente compensate le spese di lite.

4) Con atto di reclamo depositato il 1.6.2005 l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi (già Azienda ospedaliera di Careggi) s'è doluta di tale provvedimento per i seguenti motivi:

I) difetto di giurisdizione del giudice adito ("la posizione azionata dal ricorrente non può considerarsi vicenda successiva all'instaurarsi del vincolo contrattuale di lavoro e quindi assumere la consistenza di diritto soggettivo, riguardando al contrario proprio la legittimità di un concorso pubblico finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, resta, come tale, attribuita in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa");

II) «l'art. 2 del d.lgs. 286/1998 non opera una assoluta equiparazione tra cittadino italiano e straniero comunitario e non in materia di accesso al lavoro privato e pubblico come sostiene il giudice adito in primo grado; difatti al comma 5 prevede che "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge"; di più: il successivo art. 27 comma 3 dello stesso d.lgs. 286/1998 prevede espressamente che "rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività": è di tutta evidenza come il legislatore ha accolto un principio, non di equiparazione giuridica piena, bensì limitata, che sopporta eccezioni ed opera un rinvio alla normativa specifica vigente per le varie materie ... ; pare difficilmente sostenibile che le disposizioni di cui al d.lgs. 286/98 possano avere implicitamente abrogato disposizioni di rango primario facenti parte, fra l'altro, di un ordinamento speciale, quale quello oggetto del d.p.r. 3/1957, ma soprattutto del d.p.r. 483/97, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale ... ; la Corte costituzionale, con la sentenza 454 del 30.12.1998 ... , ha ... affermato che la garanzia legislativa di "parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti" per i lavoratori extracomunitari, rispetto ai lavoratori cittadini italiani, contenuta nel d.lgs. 286/98, opera fin quando non esista nell'ordinamento una norma che esplicitamente o implicitamente deroghi alla piena uguaglianza ... ; l'art. 38 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (c.d. Testo unico in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ... prevede al comma 1 che: "i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale"; questa difesa non vede quale meccanismo interpretativo delle fonti esistenti legittimerebbe l'assunto per cui una possibilità lavorativa nel pubblico impiego nettamente preclusa ai cittadini comunitari qualora detta funzione comporti, direttamente o indirettamente, l'esercizio di pubblici poteri, debba ritenersi dovuta, a parità di funzioni, ai cittadini extracomunitari»;

III) "il tribunale di Pistoia, nell'ordinanza reclamata, precisa che ... , nell'ipotesi in esame, non sembra che nessun interesse fondamentale od inderogabile della collettività sia coinvolto dal ruolo che il [...] vorrebbe andare a ricoprire, non sembrando che un dirigente medico in cardiologia svolga un lavoro che incida direttamente, od anche indirettamente, in qualcuno degli interessi basilari di cui sopra; al riguardo, ci si limita a far riferimento a quanto sopra esposto in merito al fatto che il rivestire la qualifica di dirigente all'interno di una P.A. implica necessariamente l'esercizio di pubblici poteri, precluso, a tutt'oggi, a chi non sia in possesso della cittadinanza italiana".

5) Costituitosi in giudizio il convenuto in sede di reclamo ha contrastato il reclamo in fatto e in diritto, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

6) Il P.g., il 15.6.2005, ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

7) La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 30.9.2005.

8) L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata avendo, il ricorrente, agito ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, norma che, espressamente, demanda al tribunale ordinario di provvedere "con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda" diretta "a rimuovere gli effetti della discriminazione", "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", determinata dal "comportamento di un privato o della pubblica amministrazione" (in termini: Corte d'appello di Firenze, 2.7.2002, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 272, con nota di Mammone; in Ragiusan, 2003, f. 229-0, 569: "È sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa, a norma del combinato disposto degli art. 2 e 44 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, da un cittadino extracomunitario nei confronti di una azienda ospedaliera pubblica per l'accertamento del comportamento discriminatorio dalla stessa tenuto con la mancata ammissione alla procedura concorsuale per l'assunzione, a causa del mancato possesso del requisito della cittadinanza italiana").

9) E' necessario, prima di affrontare il merito della controversia, dar conto, sinteticamente, del quadro normativo che viene in campo (omissis).

10) All'esito dell'esplorazione normativa compiuta sub 9 risultano direttamente applicabili alla fattispecie che è oggetto del giudizio le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, a norma del quale "La Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione dell'Oil n. 143 del 24.6.1975, ratificata con legge 10.4.1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani";

b)l'articolo 27, co. 2, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo cui "rimangano ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività";

c) l'art. 1 del d.p.r. 10.12.1997, n. 483 ("Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale"), del seguente tenore: "Articolo 1 Requisiti generali di ammissione. 1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; ... ".

11) In ordine alla norma di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 483, che sembrerebbe, dunque, precludere al dott. [...] la partecipazione al concorso di cui trattasi debbono essere svolte le seguenti considerazioni:

I) la fonte del diritto rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 483, ha natura di regolamento delegato, emanato a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23.8.1988 n. 400;

II) utilizzando lo strumento dei regolamenti delegati, previsti dal predetto comma 2, il Governo può validamente disciplinare anche materie precedentemente regolate da atti con forza di legge; non per questo, però, può dirsi che i regolamenti in questione siano dotati di forza di legge, in quanto l'effetto abrogativo della norma di rango legislativo eventualmente sostituita da quella dettata dal regolamento è da imputarsi alla legge autorizzativa, e non al regolamento, il quale, nel meccanismo, funge solo da fatto il cui avveramento costituisce la condizione di operatività dell'abrogazione stessa;

III) consegue, da quanto detto sub II:

a) che, "nell'ambito dei regolamenti governativi, non esiste alcun rapporto di gerarchia fra regolamenti di attuazione delle leggi, previsti in via generale dall'art. 17 comma 1, l. 23.8.1988, n. 400, e regolamenti delegificanti previsti dal successivo comma 2, essendo, anzi, conseguenza fisiologica del procedimento di delegificazione, consentire per l'avvenire, una disciplina di determinate materie in precedenza regolate da fonti primarie (salvo ovviamente i casi di riserva assoluta di legge), attraverso fonti regolamentari per provvedere alle ulteriori modifiche della disciplina, qualora se ne ravvisi l'opportunità ... " (Corte dei conti, sez. riun., 27.12.1999, n. 45/E, in Foro amm., 2000, 1983; v. anche Cassazione civile, sez. I, 15.10.1984, n. 5169: "Il regolamento delegato, o meglio autorizzato, non va confuso con il decreto legislativo delegato (che non è un regolamento ma un atto equiparato alla legge) in quanto costituisce un atto di normativa secondaria al quale la legge consente di fare più di quello che potrebbe un comune regolamento e quindi di disporre su materia coperta da riserva di legge o di derogare ad una legge formale"; Corte costituzionale, 20.7.1995, n. 333, in Dir. e giur. agr., 1996, 157, con nota di La Medica; in Regioni, 1996, 113, con nota di Marzona: "Nella disciplina del procedimento per il riconoscimento doc di vini, di cui al d.p.r. 20.4.1994, n. 348, non si ravvisa la violazione del principio della riserva di legge, in quanto tale principio opera solo con riferimento a materie di diretta spettanza regionale mentre per quelle di competenza statale, una fonte normativa, quale il regolamento delegato, autorizzata a disciplinare la materia con previsione di abrogazione delle norme vigenti, può avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente");

b) che, "nell'attuale configurazione monastica di forma di governo con potere legislativo riservato al Parlamento, il controllo della Corte costituzionale deve essere limitato alle sole fonti primarie. È pertanto ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma regolamentare, nella specie di un regolamento c.d. "autorizzato" ex art. 17 comma 2 l. 23.8.1988 n. 400, che va, invece, sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, sotto l'aspetto della sua legittimità (Tar di Latina, 17.4.2000, n. 189) (omissis).

c) che, anche in ordine ai regolamenti delegati, spetta al giudice ordinario la potestà disapplicativa prevista dall'art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E (sul punto v., ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 1.4.1982, n. 2006, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 29: "Il potere-dovere del giudice di riscontrare la conformità alla Costituzione ed alla legge di un atto amministrativo normativo, quale il regolamento cosiddetto delegato, al fine della sua eventuale disapplicazione, ove illegittimo, nella parte in cui sia lesivo delle posizioni soggettive dedotte in causa, può essere esercitato anche in sede di cassazione, non rendendosi necessari nuovi accertamenti di fatto ed in osservanza del principio jura novit curia"; (omissis).

IV) l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 483 è, a parere della Corte, nella parte in cui prevede, quale requisito di ammissione ai concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea, inapplicabile, nella presente fattispecie, per più ordini di ragioni:

a) anzitutto va chiarito che il fatto che, precedentemente, lo stesso precetto fosse recato da una fonte di rango legislativo non muta i termini relativi alla individuazione della tecnica di riconduzione della disciplina giuridica alla legalità dell'ordinamento, che deve essere quella relativa ai regolamenti: se anche si volesse ritenere che la precedente norma legislativa, recante lo stesso precetto sostanziale, avesse costituito, per il normatore delegato, ai sensi dell'art. 17 cpv della legge 23.8.1988, n. 400, una delle "norme generali regolatrici della materia" alle quali il normatore delegato era, in via di principio, vincolato, certamente andrebbe, al contempo, considerato che, a maggior ragione, lo stesso normatore delegato avrebbe dovuto rispettare, nell'esercizio della delega, le norme, ugualmente vigenti, aventi, in ipotesi, valore preponderante rispetto a quelle illegittime; l'eventuale illegittimità del precetto de quo per contrasto con una di tali norme non potrebbe, quindi, ormai, essere utilmente riferita alla norma legislativa abrogata ma solo al regolamento, attualmente vigente, che l'ha reiterata;

b) si è già ricordato (§ 9, I) che la Convenzione numero 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24.6.1975, ratificata dall'Italia sulla base della legge 10.4.1981, n. 158 e resa esecutiva colla stessa legge, impegna, tra l'altro, gli Stati contraenti ad "attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione ... " (art. 10) e prevede che la preclusione, nei confronti dello straniero, all'accesso "a limitate categorie di occupazione e di funzioni" possa attuarsi "qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato" (art. 14);

c) secondo un primo, possibile iter logico-giuridico la norma che impegna l'Italia alla parità, con l'eccezione ora rammentata, coi lavoratori italiani e alla parità dei lavoratori stranieri fra loro rimarrebbe insensibile, per il suo, originario carattere internazionale, ad ogni, eventuale, successiva norma giuridica interna, fossanco di rango legislativo, che, in qualunque fattispecie concreta, si ponesse in conflitto con essa: in altre parole, ragionando sulla base di una distinzione delle norme giuridiche secondo la competenza loro assegnata dall'ordinamento e non secondo il loro valore gerarchico, il conflitto, in tali casi, dovrebbe sempre essere, de plano, risolto con la applicazione della norma di fonte internazionale, senza nemmeno l'intermediazione logica dell'accertamento d'invalidità della fonte nazionale: in un tale ordine di concetti sembra porsi la Corte costituzionale quando, nella sentenza 19.1.1993, n. 10, ha, fra l'altro, affermato: " ... La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4.8.1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto [...] a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Una disposizione del tutto identica é, altresì, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che é stato firmato il 19.12.1966 a New York ed é stato reso esecutivo in Italia con la legge 25.10.1977, n. 881. Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16.2.1987, n. 81 ("il codice di procedura penale deve [...] adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (per un'altra applicazione della distinzione fra le norme giuridiche sulla base della competenza v. Corte costituzionale, 7.11.1995, n. 482, in Riv. trim. appalti, 75, con nota di Anelli, Nicodemo, Senzani; in Regioni, 1996, 373, con nota di Morbidelli; in Rass. giur. Enel, 1996, 903: "La delegificazione in materia di lavori pubblici prevista dall'art. 3 l. n. 109 del 1994 non è applicabile nei confronti della legislazione regionale o provinciale, in quanto i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale, né lo strumento della delegificazione ex art. 17 l. n. 400 del 1988 può operare per fonti di natura diversa da quella statale, in quanto fra quest'ultima e le fonti di natura regionale o provinciale vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia");

d) anche prescindendo dall'iter logico-giuridico del quale si è detto sub c rimane la constatazione del particolare rilievo, nel sistema delle fonti del diritto interno, della norma, di origine internazionale, che impegna l'Italia alle sopradette parità; ed infatti:

d.1) è pur vero che, per giurisprudenza, non solo costituzionale, consolidata, il principio dell'adattamento automatico, di cui all'art. 10, co. 1 ("L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute") non riguarda le norme internazionali pattizie, ma solo quelle consuetudinarie (sebbene, per il vero, anche la regola pacta sunt servanda sia consuetudinaria; riguardo alla giurisprudenza v. Consiglio di Stato, sez. IV, 10.8.2004, n. 5499, in Foro amm. Cds, 2152: "È inconfigurabile un rapporto di supremazia analogo a quello definito con riferimento alle fonti di carattere generale del diritto internazionale (di natura consuetudinaria e che trovano ingresso nell'ordinamento interno per mezzo del suo adeguamento automatico sancito dall'art. 10 Cost., acquistando in tal modo valore costituzionale) tra le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (di natura pattizia e recepita con legge ordinaria) e le leggi nazionali e ciò determina l'insussistenza del presupposto giuridico e concettuale che autorizza la disapplicazione delle disposizioni legislative interne confliggenti con il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Convenzione"; Corte costituzionale, 29.1.1996, n. 15: "A differenza di quel che avviene, per effetto dell'art. 10, comma 1, Cost., rispetto al diritto internazionale generalmente riconosciuto, l'eventuale contraddizione di trattati da parte di norme legislative interne non determinerebbe un vizio di incostituzionalità di tali norme indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione, dato che la vigenza in Italia di un trattato deriva pur sempre da un atto di volontà sovrana dello Stato espresso in forma legislativa"; ivi leggesi: " ... Tuttavia, il richiamo che l'ordinanza di rimessione, attraverso l'art. 10, comma 1, della Costituzione, fa a questa norma non è conferente, ai fini della presente questione di legittimità costituzionale. In primo luogo, per motivi formali, non si può dire, che in questo, come in altri casi del medesimo genere, si abbia a che fare fin da ora con il diritto internazionale generalmente riconosciuto, al quale l'art. 10, comma 1, della Costituzione rinvia per incorporarlo nell'ordinamento italiano, attribuendo a esso un valore di norme costituzionali, pur escludendo la possibilità di derogare ai principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. n. 48 del 1979). Per quanto all'origine vi sia una deliberazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, consegnata a un testo che esprime un accordo internazionale che ha da tempo ricevuto numerose adesioni e che è perciò efficace come trattato multilaterale, e sebbene i principi ivi proclamati abbiano portata universale per la loro stessa intrinseca natura, l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello Stato espresso in forma legislativa. E ciò - se non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione - impedisce però di assumerle in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi (ex pluribus, sentenze nn. 323 del 1989, 153 del 1987 e, specificamente, sentenza n. 188 del 1980, nonché ordinanza di questa Corte in composizione integrata per i procedimenti d'accusa, 6.2.1979). Cosicché, una loro eventuale contraddizione da parte di norme legislative interne non determinerebbe di per sé - cioè indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione - un vizio d'incostituzionalità. Un rilievo, questo, che vale ancor più chiaramente per le norme contenute nel Trattato di Osimo del 10.11.1975, anch'esso sinteticamente evocato dal giudice a quo, unitamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con riguardo all'art. 10 della Costituzione ... " ; Corte costituzionale, 26.2.1993, n. 75, in Giur. cost. 1993, 500; in Riv. dir. internaz. 1993, 447: "E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 10 Cost. in relazione all'art. 6 par. 3 lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, ratificata con l. 4.8.1955 n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 comma 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede che, oltre al nome ed al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè all'elemento essenziale per individuarli e reperirli. La giurisprudenza costante della Corte esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo o dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie"; Corte costituzionale, 27.12.1991, n. 496, in Giur. cost., fasc. 6. "E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 10 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 comma 4 r.d. 16.7.1905 n. 646 (approvazione del T.U. delle leggi sul credito fondiario). Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6 prg. 3 lett. a della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost., che può avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario"; Corte costituzionale, 27.6.1989, n. 364, in Giur. cost., fasc. 3: "E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 10 Cost., la questione di legittimità costituzionale, esaminata per la prima volta, dell'art. 633 comma ultimo c.p.c., nella parte in cui non consente la tutela monitoria se la notificazione dell'ingiunzione all'intimato debba effettuarsi all'estero, in asserito contrasto con i patti comunitari i quali comportano, tra l'altro, l'obbligo della Repubblica di garantire la liberalizzazione degli scambi commerciali all'interno della comunità. Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dall'art. 10 Cost., non si identificano nelle norme pattizie derivanti da trattati e convenzioni internazionali ratificati dallo Stato, come il trattato di Roma. Comunque nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati membri. Il divieto di notificazione del decreto ingiuntivo all'estero determina solo una causa di inammissibilità della tutela monitoria, che è un procedimento speciale, e non un difetto della giurisdizione, potendosi agire in sede ordinaria"; Corte costituzionale, 13.5.1987, n. 153: " ... 14. - Tenendo presenti le conclusioni cui si era pervenuti nell'esporre il quadro delle norme di diritto internazionale vigenti nella materia, appare infine infondata la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della l. n. 103 del 1975 nella parte in cui riservano allo Stato le trasmissioni via etere verso l'estero, sollevata con riferimento all'art. 10, comma 1 della Costituzione e 10 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al riguardo va infatti rilevato che questa Corte ha costantemente affermato (sent. nn. 32 del 1960, 135 del 1963, 48 del 1967, 104 del 1969, 69 del 1976, 48 del 1979, 188 del 1980, 96 del 1982) il principio secondo cui l'adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute può avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario, mentre l'ordinanza di rimessione fa riferimento all'art. 10 della predetta Convenzione che è norma di carattere pattizio");

d.2) è anche vero, però, che la norma pattizia che impone la parità riguarda il tema della condizione giuridica dello straniero ed è vero, ancora, che l'art. 10, co. 2, della Costituzione afferma: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";

d.3) la formula dell'art. 10, co. 2, della Costituzione non implica che le norme pattizie in tema di condizione giuridica dello straniero assumano, una volta introdotte nel diritto interno, un rango costituzionale, dovendo, in realtà, esse stesse, sottoporsi previamente al vaglio di legittimità costituzionale (sul punto v. Corte costituzionale, 21.6.1979, n. 54, in Riv. dir. internaz., 802: "Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici". La circostanza che l'art. 10, comma 2, Cost. preveda che la condizione giuridica dello straniero "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" non comporta che la legge ordinaria di esecuzione di uno di tali trattati si sottragga al controllo di costituzionalità. Norme di raffronto per siffatto controllo non sono i soli disposti costituzionali che si riferiscono esplicitamente agli stranieri in genere ed all'estradizione in specie, bensì le norme e i principi costituzionali); tuttavia non è dubbio, a parere della Corte, che, una volta superato questo vaglio, esse si collochino, nei confronti delle norme legislative ordinarie (e, naturalmente, nei confronti delle norme di regolamento, delegato o non che esso sia), in una posizione gerarchicamente sovra-ordinata (secondo un meccanismo simile a quello previsto, in riferimento al Concordato, secondo la giurisprudenza costituzionale, dall'art. 7 Cost.; sembra affermare questo principio, in giurisprudenza, Cassazione civile, sez. III, 10.2.1993, n. 1681, in Dir. economia assicur., 297; in Foro it., I, 3067, con nota di Calò; in Nuova giur. civ. commentata, I, 643, con nota di Campeis, De Pauli: "L'art. 16 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, che ammette lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano solo a condizione di reciprocità, non è derogato dagli art. 2, 3, 10, 24 Cost. perché: 1) l'art. 2 si riferisce solo ai diritti inviolabili specificamente individuati e riconosciuti dai successivi art. 13 (diritto di libertà personale), 14 (inviolabilità del domicilio), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza), 19 (libertà religiosa), 27 (personalità della responsabilità penale), 24 (tutela giurisdizionale), i quali sono, quindi, i soli diritti riconosciuti anche allo straniero senza il limite della condizione di reciprocità; 2) l'art. 3 non esclude i trattamenti differenziati che rispondono ad un criterio di ragionevolezza (quale è quello riservato agli stranieri dal citato art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale; 3) l'art. 10 impone solo l'adeguamento delle norme sulla condizione giuridica dello straniero alle norme ed ai trattati internazionali, implicitamente legittimando quelle limitazioni che non contrastano con altre norme costituzionali o con i principi e gli atti di diritto internazionale; 4) l'art. 24 si riferisce solo alla tutela giurisdizionale dei diritti già posseduti e riconosciuti"; nella sentenza 27.7.2000, n. 376 (in Giur. cost., 2675; in Dir. pen. e processo, 1347; in Riv. dir. internaz., 1149: "E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., l'art. 17 comma 2 lett. d) l. 6.3.1998 n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), ora sost. dall'art. 19 comma 2 lett. d) d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio"), la Corte costituzionale, pur senza manifestare expressis verbis il senso giuridico del raffronto da essa operato, definì, comunque, la questione che le era, in concreto, sottoposta assumendo, in sostanza, a parametro della legittimità della norma legislativa che era oggetto del giudizio, riguardante la condizione giuridica dello straniero, anche alcune norme di fonte internazionale pattizia: si legge, in particolare, tra l'altro, nella predetta sentenza: " ... 6. - I principi di protezione dell'unità familiare, con specifico riguardo alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, non trovano riconoscimento solo nella nostra Costituzione ma sono affermati anche da alcune disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia, tra le quali: quelle di cui agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4.8.1955, n. 848; l'art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25.10.1977, n. 881; gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27.5.1991, n. 176; dal complesso di queste norme, pur nella varietà delle loro formulazioni, emerge un principio, pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica ... ");

e) deve escludersi che, nel vigente ordinamento, un primario ospedaliero sia titolare di potestà pubbliche o che, comunque, possa, per la posizione lavorativa in questione, aversi il caso, previsto dall'art. 14 della Convenzione dell'Oil del 1975, della ricorrenza di un "interesse dello Stato" a precludere l'accesso di uno straniero a tale posto; del resto è la stessa amministrazione ora reclamante a riconoscere, per facta concludentia, quanto si è detto: essa ha, infatti, deliberato di ammettere al concorso in questione anche i cittadini di altri paesi dell'Unione europea e ciò, a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 (v. § 9, x, a), è stato possibile solo perché il posto di lavoro de quo è stato, evidentemente, individuato, appunto, tra quelli "che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale";

f) discende, da quanto si è detto, che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 483, è - nella parte in cui prevede, in riferimento ai cittadini stranieri, una limitazione dell'accesso ai concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale maggiore di quella consentita, agli Stati contraenti, dalla Convenzione numero 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24.6.1975, ratificata dall'Italia sulla base della legge 10.4.1981, n. 158 e resa esecutiva colla stessa legge - illegittimo e che esso, dunque, nella presente controversia, avente ad oggetto l'allegato diritto dell'attuale convenuto in sede di reclamo di partecipare al concorso in questione, deve essere disapplicato, in parte qua, ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E; il regolamento in questione risulta, tra l'altro, illegittimo, e deve, pertanto, essere disapplicato, anche nella parte in cui, in violazione del principio di parità tra i cittadini stranieri, stabilito dalla citata Convenzione numero 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, prevede, per taluni cittadini stranieri, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per altri cittadini stranieri: si osservi, sul punto, che un trattamento differenziato in mejus non è previsto solo in favore dei cittadini di altri paesi dell'Unione (ciò che potrebbe essere giustificato in relazione alla cd cittadinanza dell'Unione) ma anche, in forza di specifici accordi bilaterali (come quello, firmato a Bruxelles il 16.12.1991, con la Polonia, ratificato dall'Italia in forza della legge 30.9.1993, n. 386, e reso esecutivo dalla stessa legge), in favore di cittadini di determinati Paesi terzi (su quest'ultimo punto v., per es., Tar di Roma, sez. III, 21.1.2002, n. 540: "Ai sensi dell'art. 37 dell'accordo fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, ratificato dall'Italia con legge 30.9.1993, n. 386, il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro; pertanto, poiché ai concorsi per posti di pubblico impiego trova applicazione il d.p.r. 9.5.1994 n. 487, è illegittima l'esclusione di un cittadino polacco per il solo fatto che il medesimo non abbia la cittadinanza italiana").

12) Il reclamo va, dunque, respinto perché infondato, con la conseguente, integrale conferma del provvedimento impugnato.

13) Ricorrono giusti motivi (giurisprudenza non univoca) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'appello di Firenze, prima sezione civile, rigetta, perché infondato, il reclamo proposto dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi contro il decreto del tribunale di Pistoia depositato il 7.5.2005, confermando integralmente il provvedimento impugnato; compensa integralmente, fra le parti, le spese [...].