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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 12 maggio 2006

 
est. Zamagni
 

[...]. Nel procedimento a tutela della minore [...] figlia di [...] e di [...]. Con istanza depositata in data 23.9.2005, i genitori della minore hanno chiesto di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale ex art 31 co. 3 d.lgs. 286/1998 In data 13.10.2005 sono stati sentiti ed hanno confermato le circostanze di cui al ricorso. Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.

In data 25.10.2005 sono state demandate indagini al Comune di Carugate, il cui esito è pervenuto in data 11.4.2006. II pubblico ministero ha confermato il parere favorevole. Dall'indagine è emersa un'ottima integrazione della minore e dei genitori che accudiscono la figlia con cura ed affetto.

Ritiene il tribunale che il ricorso debba essere accolto al fine di non interrompere il percorso educativo intrapreso e che ha consentito alla minore di inserirsi in modo positivo conseguendo ottime valutazioni e un giudizio di buona partecipazione ed inserimento nel contesto scolastico. Tale positivo percorso di crescita sicuramente verrebbe interrotto con gravi ripercussioni sulla salute psicofisica della minore qualora i genitori venissero espulsi costringendo la minore o a rimanere sul territorio nazionale con i parenti ma senza le figure genitoriali di riferimento, ovvero a rientrare nel proprio Paese di origine.

Deve infatti ritenersi che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs. n 286/98, il rimpatrio dei genitori, costituirebbe di per sé un grave danno per la crescita psicofisica della minore, in quanto non solo la priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo.

Nell'interpretare la disposizione di cui al co. 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo unico sull'immigrazione.

L'interesse superiore del fanciullo deve ritenersi principalmente garantito dall'unità famigliare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso Titolo IV del d.lgs. 286/98 che per l'appunto recita "Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori", apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati.

La prosecuzione di un percorso di crescita armonico e la tutela del benessere psicofisico del minore richiedono la sua permanenza sul territorio nazionale unitamente ai genitori con la possibilità di reperire un lavoro stabile che offra anche la possibilità di progressiva autonomizzazione del nucleo nonché l'iscrizione al S.S.N..

Pertanto l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U., avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, è di ampia portata e attribuisce quindi agli esercenti la potestà la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia poiché diversamente verrebbero vanificate le finalità della norma.

L'autorizzazione deve essere concessa sino al 30.6.2008 al fine di consentire alla minore di ultimare il ciclo scolastico in corso.

P.Q.M.

visti gli artt. 330 e ss. c.c. e 737 c.p.c., provvedendo in via definitiva autorizza [...] nato in Romania il [...] e [...] nata in Romania il [...], genitori della minore in oggetto, a permanere sul territorio italiano sino al 30.6.2008 ex art 31 co. 3 d.lgs 286/1998. Visto l'art. 741 c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.