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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Venezia, decreto del 27 giugno 2006

 
rel. Bellano
 

Rg. 540/2006. Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente il riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano dei suddetti provvedimenti stranieri, con cui il tribunale di Casablanca con sentenza del 17.3.2003 ha prima dichiarato lo stato di abbandono del minore [...], nato il 6.2.2002 da genitori sconosciuti, e quindi, con ordinanza in data 8.12.2004, ne ha disposto l'affidamento ai coniugi [...] (cittadino italiano) e [...] (cittadina marocchina);

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento della legge 15.1.1994 n. 64 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di Lussemburgo del 20.5.1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, e della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - spetta al tribunale per i minorenni pronunciarsi sul riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori (art. 4) e delle decisioni delle autorità estere relative all'affidamento dei minori (art. 6);

ritenuto che la competenza del giudice specializzato sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione e di protezione dei minori, in luogo della Corte d'appello, trova riscontro nel disposto di cui all'art. 41 l. 31.5.1995 n. 218, che nel richiamare l'applicazione in proposito degli artt. 64, 65 e 66 fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, e nell'art. 42 della legge stessa, secondo cui la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja 5.10.1961, le cui norme di attuazione sono contenute anche nella citata legge 15.1.1994, n. 64;

ritenuto che pertanto va dichiarata l'incompetenza di questa Corte a provvedere sull'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte, visti gli artt. 4 e 6 della legge 15.1.1994, n. 64, dichiara la propria incompetenza a provvedere sull'istanza, presentata da [...] e [...], di riconoscimento nel nostro ordinamento dei provvedimenti emessi dal tribunale di prima istanza di Casablanca in ordine allo stato di abbandono ed all'affidamento del minore [...] e rimette i ricorrenti a tal fine avanti al tribunale per i minorenni territorialmente competente.