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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 30 maggio 2006

 
est. Gentile
 

Procedimento n. 134412006 R.G.V. promosso da [...] - in proprio ed in qualità di esercente la potestà sul figlio minore [...] - con ricorso depositato in data 30.3.2006 avente ad oggetto: ricorso ex art. 30, co. 6 d.lgs. n. 286/96. [...].

Premesso in fatto che:

Il ricorrente [...], nato [...], in proprio ed in qualità di esercente la potestà sul figlio minore [...], nato [...], con ricorso depositato in data 30.3.2006 impugnava il provvedimento emesso dal direttore dello Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG - Bologna pervenutogli in data 20.3.2006 il quale, rilevato che la questura in data 7.12.2005 esprimeva parere sfavorevole in merito alla sua richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minore [...], non avendo il richiedente la disponibilità effettiva di un alloggio e risultando lo stesso abitare con tale [...], rilevato altresì che erano risultate ininfluenti le osservazioni fatte dal richiedente ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/90, nonché 1'ulteriore documentazione presentata dal legale del richiedente in data 22.12.2005, ovvero il certificato attestante la residenza della moglie [...] in altro alloggio, respingeva la richiesta di ricongiungimento familiare;

Il ricorrente chiedeva pertanto la disapplicazione e/o l'annullamento del suddetto provvedimento, del quale affermava l'illegittimità per: 1) violazione degli articoli 28 e 29 del T.U. n. 286/98; 2) violazione dell'art. 29 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con l. n. 176/91; 3) travisamento dei fatti; chiedeva inoltre che il giudice accogliesse il ricorso, nel contempo accertando e dichiarando la sussistenza del diritto all'unita familiare del ricorrente ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 286/98, con conseguente ordine allo Sportello unico per l'immigrazione - prefettura di Bologna - in persona del suo direttore legale rappresentante pro tempore di rilasciare a [...] il nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minore [...]; in subordine chiedeva che il giudice ordinasse al Consolato italiano in Cina, Shangai, il rilascio del visto di ingresso anche in assenza del nulla osta; in entrambi i casi indicando il termine entro il quale le indicate autorità debbano provvedere, anche al fine di non aggravare i danni del ricorrente e del figlio minore; con vittoria di spese in giudizio. Non si costituiva il Ministero dell'interno e all'udienza del 15.5.2006 fissata per la comparizione delle parti nessuno era presente per il Ministro. [...].

Osserva

Il ricorso appare fondato. Rileva infatti questo giudice come ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 286/98 sia necessario che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare dimostri la disponibilità "di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà".

Il legislatore ha pertanto previsto per il minore di anni 14 una disciplina specifica, disponendo che egli possa essere inserito nell'alloggio idoneo per il suo nucleo familiare senza considerare la sua presenza, qualora vi sia il consenso del proprietario dell'alloggio stesso.

Si osserva come nel caso di specie il certificato rilasciato in data 26.7.2005 dal Dipartimento di sanità pubblica Area territoriale di Bologna attesti che l'appartamento di residenza di [...] sito in Bologna in via [...] è idoneo per un nucleo familiare composto da 1 (una) e 2 (due) persone (doc. n. 7 fascicolo di parte ricorrente).

Si evidenzia inoltre come [...], titolare dell'alloggio di cui sopra, nonché locatore del medesimo alloggio all'odierno ricorrente (doc. n. 8 fascicolo di parte ricorrente), abbia espressamente dichiarato il suo consenso alla richiesta di ricongiungimento familiare di [...] con il figlio [...] che verrà ad abitare nel suddetto appartamento (doc. n. 12 fascicolo di parte ricorrente).

Si ritiene pertanto che nel caso di specie la corretta interpretazione della legge sopra citata avrebbe dovuto portare a ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 286/98 per il figlio minore di anni 14 [...], in virtù del consenso espresso dal titolare dell'alloggio.

Si ritiene inoltre del tutto priva di pregio l'osservazione svolta dal direttore dello Sportello unico per l'immigrazione in merito alla specifica prescrizione di cui all'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 286/98 laddove egli asserisce che tale disposizione vada riferita soltanto alla fattispecie in cui il figlio di cittadino straniero sia entrato in Italia contestualmente al genitore e non anche al caso in cui il figlio si trovi ancora in patria al momento dell'istanza di ricongiungimento familiare.

Come correttamente rilevato da parte ricorrente, tale tesi non trova infatti alcun fondamento normativo, non essendo stata introdotta dal legislatore alcuna specifica distinzione tra la condizione del figlio del cittadino straniero entrato in Italia contestualmente al proprio genitore e quella del figlio che venga invece a ricongiungersi al genitore straniero in un momento successivo all'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale. Tale interpretazione introdurrebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento tra minori che viceversa ricevono dallo stesso Testo unico di cui al d.lgs. n. 286/98 la medesima e piena parità di condizione e trattamento (art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 286/98).

L'accoglimento di questo motivo di ricorso è assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito ed il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo in quanto emesso in violazione di legge.

Per quanto riguarda infine il requisito di cui all'art. 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 286/98, ritiene questo giudice che esso sia già stato positivamente accertato dal competente Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG - Bologna, che nulla ha in merito opposto al richiedente nel proprio provvedimento di diniego.

La fondatezza del ricorso per le ragioni sopra indicate ne comporta pertanto l'accoglimento. La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

visti gli artt. 28, 29 e 30, comma 6, d.lgs. n. 286/98, accoglie il ricorso e per l'effetto, riconosciuto il diritto all'unità familiare di [...] con il figlio minore [...], ordina che il direttore dello Sportello unico per l'immigrazione - prefettura di Bologna - rilasci senza indugio a [...], nato [...] (Repubblica popolare cinese) il nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minore [...], nato [...] (Repubblica popolare cinese). Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite. [...].