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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 7 dicembre 2005

 
est. Pezzutti
 

[...]. Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2005 al numero 3733, tra [...] e Ministero dell'interno.

1. [...], con ricorso depositato il 7.10.2005, ha chiesto che fosse ordinato al questore della provincia di Firenze di rilasciarle il nulla osta al ricongiungimento familiare con il marito [...].

2. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che il questore, con provvedimento del 10.6.2005, le aveva negato il rilascio del nulla osta sul rilievo che [...] era stato oggetto di una segnalazione sulla base degli Accordi di Schengen a causa di un precedente provvedimento di espulsione emesso in Portogallo.

3. La ricorrente ha, quindi, precisato che la norma di cui al sesto comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998, invocata dall'autorità amministrativa, non trovava applicazione in presenza di un diritto all'unità familiare.

4. In subordine la ricorrente, in considerazione del suo stato di gravidanza, ha chiesto al tribunale di ordinare al questore "il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari" in favore di [...].

5. Il Ministero dell'interno, benché regolarmente avvisato della procedura, non si è costituito in giudizio.

6. Stabilisce il sesto comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. Pertanto, secondo la disciplina ordinaria, una segnalazione di indesiderabilità nel c.d. Spazio Schengen costituisce valido motivo per impedire allo straniero l'ingresso o la permanenza in Italia (l. 30.9.1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14.6.1985, dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19.6.1990 ed agli atti firmati a Parigi il 27.11.1990).

8. La norma in questione è dettata dal Titolo II del decreto legislativo in tema di "disposizioni sull'ingresso, soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato". La disposizione in esame non è applicabile, invece, alle fattispecie disciplinate dal Titolo IV dello stesso testo normativo in materia di "diritto all'unità familiare e tutela dei minori".

9. La norma dettata dall'art. 4, sesto comma, non è applicabile neppure in via analogica alla situazione in esame atteso che gli artt. 29 e 30 del testo normativo in esame disciplinano in modo completo e autonomo anche i requisiti per l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato.

10. In ogni caso qualora si ritenesse di potere applicare in via analogica la normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 286/98 anche al permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30 dello stesso decreto, occorrerebbe comunque che la stessa vada interpretata nel rispetto dei principi propri e caratteristici del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché dei principi costituzionali.

11. Tenendo conto dei principi sopra richiamati occorrerebbe comunque ritenere che la formula "per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali" sia da interpretare con estremo rigore e che, pertanto, il rifiuto alla concessione del nulla osta sia possibile solo in quei casi nei quali la amministrazione deduca e dimostri, attraverso un apposito giudizio di pericolosità sociale, la reale sussistenza di un "grave motivo" per non consentire l'ingresso dello straniero.

12. Ogni diversa interpretazione non terrebbe in nessun conto i principi caratteristici del permesso di soggiorno per motivi familiari espressi dall'art. 28 dello stesso testo di legge. Il terzo comma dell'articolo richiamato, infatti, impone che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardante i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo". Inoltre ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il diritto all'unità familiare richiamato dall'art. 29 e 30 della Costituzione.

13. Nel caso in esame l'amministrazione convenuta non ha dedotto né dimostrato di aver effettuato alcuna valutazione sull'effettiva pericolosità sociale di [...].

14. Tutto ciò premesso va accertato il diritto di [...] al ricongiungimento familiare con il marito [...] e va dichiarato illegittimo il provvedimento del 10.6.2005 con il quale il questore della provincia di Firenze ha negato alla ricorrente il rilascio del nulla osta.

15. L'assenza di una chiara disciplina legislativa e di un consolidato orientamento giurisprudenziale configurano dei giusti motivi per procedere. ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., alla compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente decidendo, accerta il diritto di [...] al ricongiungimento familiare con il marito [...] e dichiara illegittimo il provvedimento del 10.6.2005 con il quale il questore della provincia di Firenze ha negato alla ricorrente il rilascio del nulla osta. Dichiara interamente compensate la spese del giudizio tra le parti. [...].