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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Perugia, decreto del 22 ottobre 2005

 
rel. Cossu
 

Nel procedimento [...] promosso da [...], vista la richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello Stato richiesta da [...] nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni reso ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 e successive modificazioni;

rilevato che l'Ordine degli avvocati competente ha respinto l'istanza rivoltagli ai sensi dell'art. 124 T.U. n. 115/02 rilevando che l'istante, contrariamente alla previsione dell'art. 119, concernente lo straniero, non era regolarmente soggiornante nello Stato, con conseguente esclusione dall'equiparazione;

rilevato che la disciplina è applicabile a condizione che la regolarità del soggiorno, direttamente o indirettamente, non costituisca l'oggetto della controversia;

ritenuto che, nella fattispecie, si verifica esattamente tale situazione, poiché la materia concerne l'autorizzazione all'ingresso o permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 e nell'interesse del minore stesso e la reiezione del provvedimento comporta l'espulsione del richiedente;

ritenuto che nella situazione prospettata soccorre la previsione dell'art. 13, co. 8, d.lgs. citato, come modificato dalla l. n. 189/2002, che deve essere applicata analogicamente, secondo una visione costituzionalmente orientata, vertendo in situazione assimilabile a quella ivi contemplata (procedimento di espulsione), nella quale è assicurato il patrocinio a carico dello Stato, tanto più necessario in quanto si discute di diritti del minore;

ritenuto che sussistono le ulteriori condizioni di cui agli artt. 78 e 79 T.U. n. 115/02, dovendosi ritenere assolta quella dell'art. 122 T.U. (enunciazioni in fatto e diritto e prove a sostegno della domanda) dalla presentazione dell'atto di impugnazione;

rilevato che la pronuncia deve essere adottata de plano

P.Q.M.

ammette il sig. [...] al patrocinio a carico dello Stato e dispone che il presente provvedimento sia trasmesso all'interessato, al Procuratore generale ed all'ufficio finanziario competente.