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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Perugia, decreto del 19 febbraio 2005

 
est. Giardino
 

Il giudice designato sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, nella causa recante il n. 112/2005 V.G. tra [...] e Ministero dell'interno e questura di Perugia;

- visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, promosso nell'ambito di una controversia diretta all'accertamento dello status di rifugiato ovvero al riconoscimento del diritto di asilo in favore dell'istante, con il quale si chiede di ordinare al questore della provincia di Perugia il rilascio in favore di [...] di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in attesa del definitivo accertamento giurisdizionale dello status;

- vista la memoria di costituzione del Ministero dell'interno, nella quale si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. relativo alla causa di merito, l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'infondatezza nel merito della domanda;

- ritenuta l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione concernente la causa di merito, alla luce della ormai consolidatasi giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, specie a seguito della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 907/99 (che ha sostenuto la giurisdizione dell'a.g.o.), e degli stessi principi evincibili dal sistema impugnatorio regolamentato dalla l. 189/2002 (anche a prescindere dalla sua effettiva applicabilità al caso di specie);

- ritenuta parimenti l'irrilevanza nella presente fase, ex art. 669 quater c.p.c., dell'eccezione di incompetenza territoriale, posto che in caso di procedimento cautelare in corso di causa la competenza è attribuita inderogabilmente al giudice della causa di merito, non al giudice astrattamente competente (con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza sollevata non paralizza la pronuncia cautelare: v. Cass. n. 3473/99; Pret. Torino 4.7.1997; Pret. Torre Annunziata 25.5.1995; Pret. Prato 7.12.1994; cfr. altresì trib. Vibo Valentia, 20.10.1998, con riferimento all'eccezione costituita dall'art. 669 quater c.p.c.); nel caso di specie peraltro destinatario dell'invocato provvedimento è il questore di Perugia;

- ritenuto che l'emissione dell'invocato provvedimento non incontri ostacoli dai principi regolatori dei rapporti tra a.g.o. e autorità amministrativa sottesi alla legge ab. cont., posto che, da un lato, il richiesto ordine sarebbe strumentale all'attuazione di un diritto indubbiamente tutelabile innanzi all'a.g.o. - in riferimento al quale non può non trovare riconoscimento, per il generale principio di omnicomprensività della giurisdizione, anche la possibilità dell'emissione di provvedimenti di natura cautelare - ; e dall'altro, atterrebbe a materia rispetto alla quale non esiste vera e propria discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa, essendo anzi il questore tenuto ad emettere un permesso di soggiorno strumentale alla definizione dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, comma 5 D.L. n. 416/89, convertito nella l. n. 39/90;

- ritenuta la ravvisabilità di un rapporto di strumentalità tra l'istanza volta a conseguire la concessione di un permesso di soggiorno ed il giudizio volto all'accertamento delle condizioni legittimanti lo status di rifugiato, posto che solo in possesso di un titolo legittimante la sua presenza in Italia lo straniero verrebbe posto in condizione di esercitare liberamente ed effettivamente il diritto di promuovere e coltivare innanzi all'autorità giudiziaria il giudizio per il riconoscimento dello status: la pronuncia infatti rischierebbe di essere inutiliter data qualora l'istante fosse costretto a far ritorno nel Paese d'origine, sì che palese viene ad essere il periculum in mora, conseguente alla durata in sé del procedimento;

- ritenuto che anche quanto al fumus boni iuris sussistano, quanto meno nella presente fase, elementi atti a corroborare l'istanza attorea, alla luce della notoria situazione liberiana, quale documentata sia dal dossier della Caritas italiana, che da documenti ufficiali della Comunità europea, di cui alle produzioni attoree.

P.Q.M.

visti gli artt. 700 c.p.c.; 669 quater c.p.c.; in accoglimento del ricorso, ordina al questore della provincia di Perugia il rilascio in favore dell'istante [...] di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la durata del procedimento diretto all'accertamento dello status di rifugiato politico ovvero del diritto di asilo; [...].