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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 6 giugno 2005 n. 10

 

rel. Zanetti

 
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 4.12.2002 [...], cittadino iraniano, proponeva reclamo avverso il provvedimento del 24.10.2002 con il quale la competente Commissione centrale gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Il Ministero dell'interno, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la irritualità del ricorso perché proposto nelle forme del rito camerale; nel merito ribadiva che non esistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Con sentenza del 10.10.2003 (depositata il 6.11.2003) il tribunale, respinte le eccezioni sollevate dal Ministero, riconosceva al ricorrente lo status suddetto e dichiarava totalmente compensate tra le parti le spese processuali.

Relativamente alla questione della giurisdizione, osservava che essa apparteneva all'autorità giudiziaria ordinaria essendo configurabile un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento dello status di rifugiato politico; relativamente alla questione del rito, che era corretto, in via analogica, in considerazione della esigenza di assicurare una maggiore celerità alla definizione della controversia, applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 che dichiarano applicabili le forme dei procedimenti in camera di consiglio alle impugnazioni ovvero i provvedimenti della P.A. in materia di condizione degli stranieri.

Nel merito perveniva al riconoscimento dello status di rifugiato politico in considerazione del fatto che la condanna a 24 mesi di detenzione subita dal [...] in patria era chiaramente motivata dall'avere egli svolto propaganda politica, cosicché risultava di grave pregiudizio per lui il rientro in Iran, dovendosi, peraltro, escludere, in base ad una comunicazione della ambasciata italiana a Teheran, che egli fosse rientrato per un breve periodo nel suo Paese. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Ministero dell'interno formulando le conclusioni trascritte in epigrafe: in sintesi ha riproposto le eccezioni e le contestazioni già svolte in primo grado. A fondamento della impugnazione ha posto i motivi che saranno appresso esaminati. Il [...]si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata; ed anche il P.G. ha concluso in questo senso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione il Ministero dell'interno sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere che la presente controversia rientri nella giurisdizione ordinaria in quanto - a suo dire - il provvedimento con il quale la Commissione centrale si esprime circa la sussistenza o meno delle condizioni per conseguire lo status di rifugiato politico non è vincolato dall'accertamento della sussistenza di determinati presupposti di fatto ma implica l'esercizio di un ampio potere discrezionale di valutazione e di apprezzamento dei fatti stessi, sì da configurare la posizione del richiedente il riconoscimento dello status come interesse legittimo e non diritto soggettivo.

L'attribuzione espressa, operata dalla legge n. 189/2002, alla autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in materia di impugnativa avverso i provvedimenti delle Commissioni territoriali di nuova istituzione lo confermerebbe perché evidentemente - a dire del Ministero - se tale giurisdizione fosse già ad essa spettata il legislatore non avrebbe avvertito la necessità di attribuirla espressamente.

Il motivo non è fondato.

Una lettura costituzionalmente corretta delle disposizioni in materia induce a configurare l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento dello status di rifugiato politico, considerato che il diritto di asilo nel territorio della Repubblica è garantito allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche dalla stessa Costituzione (art. 10, comma 3), cosicché il potere di valutazione attribuito alla Commissione centrale non può essere configurato che come esercizio di discrezionalità tecnica, essendo ad essa preclusa ogni valutazione di opportunità circa il riconoscimento di tale status.

Ritiene, pertanto, questa Corte di condividere l'indirizzo giurisprudenziale che riconosce la sussistenza della giurisdizione ordinaria in materia di ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione centrale, in conformità a quanto deciso dalla stessa Suprema Corte (sezioni unite n. 907/1999).

Il fatto che il legislatore, con la legge n. 189/2002, abbia finito con l'attribuire espressamente la giurisdizione in materia all'autorità giudiziaria ordinaria rappresenta soltanto la conferma di un principio già ricavabile dal sistema, non indispensabile ma opportuna per superare definitivamente eventuali interpretazioni contrarie.

Con il secondo motivo il Ministero dell'interno sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere applicabile nel caso di specie il rito camerale anziché il rito ordinario, non potendosi operare - a suo dire - una interpretazione analogica delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e risolvendosi tale opzione in una lesione dei diritti della difesa, maggiormente garantita dallo svolgimento del processo nelle forme del rito ordinario.

Il motivo non è fondato. Questa Corte ritiene corretta la decisione del tribunale dal momento che le esigenze di celerità sottese alla risoluzione delle controversie in materia di status consentono, per identità di ratio, l'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 286/1998 e, d'altra parte, il Ministero, pur avendo argomentato in astratto che il rito camerale si risolve in una lesione dei diritti della difesa non ha neanche prospettato quale lesione in concreto esso abbia subito.

Va anche aggiunto che - nella prospettazione del Ministero reclamante - l'essere stato seguito il rito camerale anziché il rito ordinario dovrebbe comportare evidentemente la nullità del procedimento e della sentenza che lo ha definito, laddove non è, invece, espressamente prevista, tra le cause tassative di nullità degli atti, la diversità del rito seguita che, anzi, la legge, allorché si è occupata di tali situazioni (per esempio nel caso di controversie in materia di locazione trattate con il rito ordinario o viceversa) si è limitata a prevedere la conversione del rito ad opera dello stesso giudice che procede, senza che ciò comporti la nullità degli atti relativi al grado precedente soltanto per l'essere stato seguito un rito diverso.

Con il terzo motivo il Ministero dell'interno sostiene che, comunque, il tribunale ha errato anche nel merito per avere riconosciuto lo status di rifugiato politico in assenza di prove circa la sussistenza di un grave pericolo per la propria libertà ed incolumità derivante al [...] dal suo ritorno in patria.

L'avvocatura dello Stato osserva che la privazione della libertà deriverebbe da una condanna inflitta a seguito di regolare processo e che, peraltro, non è neanche certo, non conoscendosi il contenuto dei volantini diffusi dal [...] egli sia stato condannato soltanto per avere manifestato un dissenso politico.

Anche tale motivo non è fondato. Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla stessa sentenza pronunciata dal tribunale della rivoluzione islamica, risulta che il [...] è stato condannato a 24 mesi di "detenzione punitiva" per avere, in concorso con altri, detenuto e diffuso volantini e striscioni della formazione politica denominata partito Nehzat Azadi e Iran, nonché per avere partecipato all'attività propagandistica e di incitazione di tale partito contro il regime della repubblica islamica.

Come evidenziato giustamente dal P.G. colpisce subito la mancanza della data e del luogo del commesso reato come anche la genericità dell'accusa e la mancata descrizione del contenuto dei volantini e degli striscioni. L'omissione e la genericità dell'accusa rivelano la natura politica del processo e l'intento di impedire qualsiasi manifestazione contraria al regime, cosicché l'argomento addotto dall'avvocatura dello Stato per negare la sussistenza della prova circa le finalità meramente politiche e persecutorie del processo al quale è stato sottoposto il [...] - non è dato conoscere neanche il contenuto dei volantini e degli striscioni - risulta inconsistente dal momento che è proprio il fatto che il tribunale della rivoluzione islamica è pervenuto alla decisione di condannare l'imputato senza neanche avvertire la necessità di soffermarsi a valutare il contenuto reale dei manifestini e degli striscioni, e dunque la loro pericolosità reale per la sicurezza dello Stato, a rivelare che per il tribunale assumeva rilevanza non la obiettiva pericolosità della condotta ma il solo fatto del dissenso manifestato verso il regime.

Il che concorre, unitamente al fatto notorio e, comunque, comprovato dalle reiterate denunce ed appelli di varie organizzazioni a tutela dei diritti umani (dei quali è stata prodotta copia) a rendere attendibile la versione del [...] anche relativamente agli altri aspetti della vicenda (circostanze dell'arresto, trattamento subito, occasionalità della fuga ecc...), tanto più che sarebbe certamente irragionevole pretendere da chi è stato costretto a fuggire all'estero per sottrarsi alla persecuzione del regime prove più rigorose di quelle evincibili da tali elementi.

E' inoltre opportuno rilevare che il Ministero dell'interno avrebbe potuto eventualmente fornire elementi di valutazione contrastanti con la tesi dell'attuale resistente mediante informazioni acquisite tramite l'ambasciata italiana in Iran, cosa che invece non ha fatto.

Va poi osservato che la condanna a 24 mesi di "detenzione punitiva", non solo rappresenta già di per sé una ovvia lesione della libertà non giustificabile alla stregua dei principi della nostra Costituzione perché diretta a sanzionare un'attività di mero dissenso politico, ma assume un valore sintomatico, considerato tutto il contesto (basti vedere l'interrogatorio al quale è stato sottoposto il padre del [...] per "costringerlo" a rivelare il nascondiglio del figlio: è stato rilasciato su cauzione ma obbligato a non lasciare la città di Abadan soltanto perché ha risposto di non sapere niente), di ben più gravi pregiudizi inerenti la libertà e la incolumità personale ai quali si troverebbe certamente esposto il [...] al rientro in Iran.

Sussistendo, dunque, le condizioni per il riconoscimento a [...] dello status di rifugiato politico, la sentenza del tribunale deve essere confermata. Sussistono, però, giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

la Corte d'appello di Perugia definitivamente pronunciando nella causa tra [...] e [...] e con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: conferma la sentenza pronunciata tra le parti dal tribunale di Perugia in data 10.10.2003 (depositata il 6.11.2003); dichiara totalmente compensate tra le parti le spese processuali.