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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Venezia. Sez. III Civile. Ordinanza del 4 febbraio 2009, dd. del 3 aprile 2009

 
L'art. 29 della Costituzione, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima - contribuendo essa, grazie alla stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed economiche che comporta, alla realizzazione della personalità dei coniugi -, non costituisce un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In questo senso, il Tribunale adito ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis cc., nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione.
 
Tribunale di Venezia. Sez. III Civile. Ordinanza 4 febbraio 2009

[depositata in cancelleria il 3 aprile 2009]

Tratto da http://www.olir.it/