Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, ordinanza del 6 agosto 2009
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dd. 7 agosto 2009 (causa n. 948/09 R.L.), avente natura di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha ordinato all'INPS l'anticipazione al ricorrente dei ratei dell'assegno di invalidità sino dalla data di udienza di discussione della causa di merito, al termine della quale ha anticipato che potrà essere sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 con riferimento all'art. 13 della legge n. 118/1971 . Il giudice del lavoro di Vicenza, al contrario del collegio del Tribunale di Genova, non ritiene che possa esserci spazio per una lettura costituzionalmente orientata della norma legislativa, considerato che i due precedenti giurisprudenziali costituzionali (sentenze n. 306/2008 e 11/2009) hanno riguardato fattispecie simili, ma non identiche a quella in esame. Tuttavia, il giudice di Vicenza ha voluto accogliere la richiesta di un provvedimento di urgenza a favore del cittadino straniero ricorrente sostenendo l'esistenza del c.d. "fumus" boni iuris e del "periculum in mora", quest'ultimo in ragione dell'eventualità che il ricorrente non possa ottenere nel frattempo il rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza per mancanza di leciti mezzi di sostentamento.
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, ordinanza del 6 agosto 2009
[depositata in cancelleria il 7 agosto 2009]
si vedano anche:
Tribunale di Genova, sezione per le controversie in materia di lavoro, ordinanza del 3 giugno 2009, reclamo 11/09
Tribunale di Genova, Sez. lavoro, ordinanza del 17 aprile 2009Tribunale di Ravenna, sentenza del 1 ottobre 2008, proc. n. 140/2008Corte Costituzionale, sentenza del 30 luglio 2008, n. 306Corte Costituzionale, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11Per approfondimenti:
L'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale Scheda pratica a cura di Walter Citti e Paolo Bonetti (Aggiornata all'8 agosto 2009)