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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale ordinario di Bari, sezione I penale, sentenza del 27 aprile 2009, n. 1394

 
Non può essere dichiarato nuovamente lo scioglimento del matrimonio tra le parti, quando sia già intervenuta una sentenza estera di divorzio . Ai sensi del Regolamento UE n. 2201/2003,  il provvedimento di divorzio pronunciato da un'autorità di un altro Stato membro deve trovare automatico riconoscimento in Italia, con le uniche eccezioni previste dall'art. 22 lett. b (decisione di divorzio resa in contumacia, domanda giudiziale non notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile per esercitare il diritto alla difesa, salvo che il convenuto abbia inequivocabilmente accettato la decisione).
 
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trib. bari 1394/2009 (46.3 KB)
 
Tribunale ordinario di Bari, sezione I penale, sentenza del 27 aprile 2009, n. 1394

fonte: www.giurisprudenzabarese.it