Tribunale ordinario di Bari, sezione I penale, sentenza del 27 aprile 2009, n. 1394
Non può essere dichiarato nuovamente lo scioglimento del matrimonio tra le parti, quando sia già intervenuta una sentenza estera di divorzio . Ai sensi del Regolamento UE n. 2201/2003, il provvedimento di divorzio pronunciato da un'autorità di un altro Stato membro deve trovare automatico riconoscimento in Italia, con le uniche eccezioni previste dall'art. 22 lett. b (decisione di divorzio resa in contumacia, domanda giudiziale non notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile per esercitare il diritto alla difesa, salvo che il convenuto abbia inequivocabilmente accettato la decisione).
Tribunale ordinario di Bari, sezione I penale, sentenza del 27 aprile 2009, n. 1394
fonte:
www.giurisprudenzabarese.it