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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza del 28 gennaio 2009, n. 179, dd. del 29 maggio 2009

 
Le diverse tradizioni etico e sociali dei coniugi e la diversa concezione dei rapporti familiari non possono essere prese in considerazione al fine dell'attenuazione del disvalore della condotta antigiuridica del reato di maltrattamenti in famiglia. Pertanto,  tali argomentazioni legate alla diversità del contesto culturale di provenienza dell'imputato non possono avere rilevanza  ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia, la tutela penale riguarda una materia di rilevanza costituzionale,  come la famiglia, che la legge fondamentale riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Pertanto, argomentazioni riferite alla "motivazione culturale" al fine di sostenere l'assenza di una condotta anti-giuridica o la presenza di attenuanti a livello della punibilità non possono trovare alcun accoglimento nel procedimento penale.
 
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza del 28 gennaio 2009, n. 179

[depositata in cancelleria il 29 maggio 2009]