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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II quater, sentenza del 18 marzo 2009, n. 4417, dd. del 29 aprile 2009

 
Ha diritto alla carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti)  e non al permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva anche il cittadino straniero residente in Italia che percepisca una pensione estera di ammontare non inferiore ai limiti previsti dalla legge per il sostentamento di sé e dei propri famigliari. In caso di dubbio sulla natura e fonte della rendita percepita dallo straniero ovvero sull'adeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione dell'effettiva titolarità della rendita straniera, la questura non può emanare un diniego,  ma ha l'obbligo di chiedere all'istante di fornire adeguati chiarimenti ed integrazioni, ai sensi di quanto previsto dalla norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo (l. 241/90).
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II quater, sentenza del 18 marzo 2009, n. 4417

[depositata in segreteria il 29 aprile 2009]