ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, ordinanza del 20 luglio 2009

 
E' discriminatorio escludere gli stranieri dall'impiego nelle imprese del trasporto pubblico. Deve ritenersi implicitamente abrogato il Regio Decreto n. 148 del 1931 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per l'impiego nelle imprese del trasporto pubblico. Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo proposto da un cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI e dall'Associazione Avvocati per Niente ONLUS, affinchè venisse dichiarato discriminatorio il comportamento dell'impresa del trasporto pubblico urbano di Milano (ATM spa), la quale aveva disposto una selezione di candidati a diverse posizioni di lavoro  (elettricisti, autisti, meccanici,...) prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in ossequio alle norme risalenti al R. D.  n. 148 del 1931 (norme sulle corporazioni). Il collegio giudicante del Tribunale di Milano ha ritenuto che le norme contenenti la clausola di cittadinanza di cui al R.D. n. 148/31 devono ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'art. 2 comma 3 del D.L.vo n. 286/98, che afferma il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti e lavoratori nazionali, in ossequio alle norme di cui alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, ratificata in Italia con legge n. 158/1981.
 
Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, ordinanza del 20 luglio 2009