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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 4064

 
Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22 comma 11 del T.U. immigrazione non può essere ottenuto  dallo straniero che, dopo avere fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato, abbia cessato l'attività lavorativa prima di avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno e non abbia effettivamente proceduto all'iscrizione alle liste di collocamento.
 
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Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 4064

[deposita in cancelleria il 19 giugno 2009]