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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, sentenza del 21 maggio 2009

 
E' illegittimo  il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) per insufficienza dei requisiti reddituali  qualora l'Amministrazione non abbia fatto precedere al diniego la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e qualora  abbia ritenuta quale elemento ostativo al rilascio la condotta dello straniero risalente al 1995 consistente nel dare false generalità in sede di regolarizzazione. Tale elemento non ha un rilievo attuale per definire un eventuale profilo di pericolosità sociale, e comunque su di esso non può fondarsi automaticamente un diniego senza tenere in adeguata considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, come previsto obbligatoriamente dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/109/CE. Sul primo punto, il provvedimento è illegittimo perché la questura, non acquisendo la partecipazione dell'interessato al procedimento, non ha potuto appurare che nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la sua valutazione, l'interessato è divenuto titolare di un'impresa individuale e ha prodotto redditi rilevanti ai fini del superamento dei limiti richiesti ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Pertanto, la questura non ha soddisfatto gli obblighi scaturenti dalla possibilità per lo straniero di far valere fatti sopravvenuti in sede di valutazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno.
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, sentenza del 21 maggio 2009.

[depositata in segreteria il 16 giugno 2009]