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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza del 17 gennaio 2007, n. 385

 
Conversione del permesso di soggiorno per affidamento al compimento della maggiore età.
 
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con

l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita De Piero Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 2746/2006, proposto da --- , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Nieri e Veronica Beghetto, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Francesca Rech, in

Venezia, San Marco 3856;

Contro

l'Amministrazione dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del rifiuto di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 286/1998, come da nota del Questore di Treviso del 24 ottobre 2006;

Visto il ricorso, notificato l'1.12.2006 e depositato presso la Segreteria il 28.12.2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 17 gennaio 2007 (relatore il consigliere De Piero), l'avv. Beghetto per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. - il ricorrente rappresenta di essere giunto in Italia, ancora minorenne, nel novembre 2005; di essere stato accolto dalla sorella Touria Moussamih alla quale è stato successivamente affidato con atto reso esecutivo dal Giudice Tutelare di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna del 21.3.2006; di aver ottenuto dalla Questura di Treviso, in data 3.4.06, il permesso di soggiorno per "affidamento", ed infine di aver richiesto - essendo nel frattempo divenuto maggiorenne ed essendo stato regolarmente assunto dalla ditta Develop Costruzioni s.r.l. di Pordenone - la conversione di tale permesso di soggiorno in altro permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'Amministrazione, pur dando atto che il minore era soggetto a tutela, rispondeva negativamente, con la motivazione che il soggetto non aveva dimostrato di essere stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

L'atto viene impugnato per violazione degli artt. 31 e 32 del D.Lg. 286/98, nonché per illogicità e carenza di motivazione.

2. - L'Amministrazione si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità della determinazione qui opposta, stante anche l'esistenza di dubbi in merito "al rapporto di parentela con il preteso fratello Moussamih Adil" .

3. - Il ricorso è fondato.

3.1. - Il Collegio si è più volte espresso in ordine ai requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minori di età in permesso di soggiorno ad altro titolo - al raggiungimento della maggiore età - ed ha concluso (con determinazioni dalle quali non si ravvisa motivo di discostarsi) per

l'alternatività (e non per la cumulabilità, come sostiene la P.A.) dei requisiti indicati ne l comma 1 dell'art. 32, rispetto a quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter (cfr. Tar Veneto, sez III, n. 3905/06).

Pertanto, la situazione di "minore comunque affidato" a tenore della L. 4.5.93 n. 184 risulta, ex se, sufficiente a legittimare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo della minore età in permesso ad altro titolo.

Nel caso di specie, è documentato che il ricorrente è stato affidato, ai sensi della citata L. 184/83, alla sorella Touria Moussamih e che è in possesso di regolare contratto di lavoro a far data dal 27.4.2006, quindi è in possesso dei presupposti per ottenere la richiesta conversione.

3.2. - Né - ai fini che qui rilevano - possono valere (anche perché non richiamati nella motivazione del provvedimento) i dubbi in merito al rapporto di parentela con il "fratello" Moussamih Adil, cui lo stesso sarebbe stato provvisoriamente e in via d'urgenza "affidato" - essendo stato rintracciato privo di documenti identificativi in Cordenons (PN), come

risulta dal verbale dei Carabinieri della locale Stazione - posto che la richiesta di conversione del permesso di soggiorno trova giuridico fondamento nell'affidamento (certo e documentato) non a costui, bensì alla sorella Touria Moussamih.

3.3. - Ugualmente irrilevanti (ai fini del presente procedimento, ma non in assoluto) sono i dubbi in merito alla sussistenza o meno della minore età del soggetto al momento della sua entrata nello Stato italiano espressi dalla difesa  dell'Amministrazione, e con maggior dettaglio esposti nella relazione della Questura di Treviso, ove si precisa che "al momento della presentazione dell'istanza il ricorrente non possedeva alcun documento attestante la nazionalità, l'età e le esatte generalità", ragione per cui gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per soli tre mesi in attesa dell'acquisizione del passaporto da parte delle autorità marocchine. Tali elementi, ovviamente rilevanti ai fini della permanenza in Italia del soggetto, appaiono tuttavia eccentrici rispetto alla fattispecie trattata dal momento che il diniego opposto non è motivato con riferimento a tali circostanze, ma solo alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1-bis e 1-ter.

4. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego annullato.

5. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone le ragioni di legge.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 17 gennaio 2007.