ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Torino, decreto del 26 febbraio 2009

 
est. Contini
 

Procedimento iscritto al n. 6047/2008 R.N.C.

In fatto

[...], con ricorso depositato il 20.10.2008 ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe. Ha esposto di avere ottenuto il 19.3.2008 il nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria madre, [...] e con la minore [...] che le era stata affidata in custodia con atto di kafalah omologato dal tribunale di prima istanza di Casablanca, sezione notarile il [...]. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. [...]. All'esito il G.I. riservava la decisione.

In diritto

Il ricorso proposto da [...] è fondato, per le ragioni di seguito evidenziate.

Il provvedimento impugnato ha negato il visto di ingresso in Italia alla minore [...], affidata alla ricorrente con atto di kafalah con la seguente motivazione "secondo la legge italiana non ha diritto al ricongiungimento familiare. In effetti la sua situazione non corrisponde ai termini previsti dalla legge in materia di adozione e/o affidamento" (cfr. doc. 1 di p. ricorrente).

La sig.ra [...] ha ottenuto dallo Sportello unico per l'immigrazione di Torino il nullaosta al ricongiungimento familiare con la minore qualificata a tali effetti come "figlia", cfr. doc. 2 di p. ricorrente.

L'Amministrazione, come risulta dal rapporto inviato il 28.11.2008 dal Consolato d'Italia a Casablanca ha evidenziato come nel caso in esame dall'atto di affido (kafalah) della minore [...] non emergesse il suo stato di "abbandono" risultando dagli atti del procedimento che la madre naturale della piccola era nota, vivente e non risultava impossibilitata a provvedere economicamente alla figlia. Non poteva quindi ritenersi regolarmente assunta in custodia una minore che non era in una reale situazione di "abbandono".

Tali motivazioni non sono, ad avviso del tribunale, idonee a fondare il diniego di visto di ingresso espresso dall'Amministrazione. La ricorrente ha documentato di avere assunto la custodia della minore secondo il diritto marocchino con atto di kafalah "consensuale" redatto avanti alla sezione notarile del tribunale di prima istanza di Casablanca il 4.11.2006. Dall'atto in questione emerge che la piccola è nata il [...]e che erano comparsi personalmente la madre naturale, il sig. [...] (marito dell'odierna ricorrente) e la signora [...] quale procuratrice di [...]. È stato quindi redatto il suo atto di nascita che reca il cognome del makful (ossia la parte affidataria), come da doc. 4.

In precedenza, ossia il 21.7.2006 allorché la piccola aveva 9 mesi di vita, la madre naturale aveva espresso la volontà di affidarla alla ricorrente e a suo marito (cfr. doc. 12 di p. ricorrente). Successivamente il tribunale di prima istanza di Casablanca ha autorizzato la redazione dell'atto di kafala (le cui dichiarazioni erano state raccolte, come detto, il 4.11.2006 dalla sezione notarile) di minore abbandonato, atto quindi emesso dalla stessa sezione notarile del tribunale (cfr. doc. 14 di parte ricorrente). Inoltre il 19.5.2008 la madre naturale di [...] ne ha autorizzato l'espatrio. Il provvedimento di affidamento in custodia della minore secondo le regole del diritto del Marocco è riconoscibile ed automaticamente efficace in Italia, secondo le vigenti disposizioni in materia di diritto internazionale privato (in particolare l'art. 66 legge n. 218/1995). Infatti si tratta di provvedimento che proviene dall'autorità competente alla protezione del minore, essendo l'autorità del luogo in cui la stessa risiede (cfr. doc. 7 ) secondo la previsione dell'art 1 Convenzione dell'Aja 5.10.1961 (resa esecutiva in Italia con legge n. 742/80) richiamata dall'art. 42 l. n. 218/95. Questa autorità risulta, nel caso specifico, avere fatto applicazione del proprio diritto interno. Infatti il Regno del Marocco ha regolamentato con Dahir n. 1 - 02 - 172 (13.6.2002) portant la promulgation de la loi n. 15 - 01 relative à la prise en charge (la kafalah) des enfants abandonnés mentre l'istituto della presa in carico di minori che non possano ritenersi "abbandonati" secondo la definizione data dal Dahir appena citato trova applicazione "consuetudinaria" ed essa presuppone la volontà dei genitori naturali del minore da affidare e la volontà degli affidatari di assumerne la custodia ed i conseguenti obblighi che si sostanziano nell'esercizio di tutte le incombenze proprie della funzione genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età ovvero fino al matrimonio.

Tutti gli elementi costitutivi della kafalah "consuetudinaria" risultano presenti nell'atto di omologa emesso dal tribunale di prima istanza di Casablanca.

L'affidamento del minore con la kafalah "consuetudinaria" deve ritenersi assimilabile ad una delle ipotesi previste dall'art. 29 T.U. immigrazione per il ricongiungimento familiare e, quindi, per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia. Infatti detto istituto è stato riconosciuto conforme all'ordine pubblico internazionale essendo previsto espressamente dall'art. 20 Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo tra gli istituti aventi funzione di protezione del minore in sostituzione dell'ambiente familiare di cui il minore sia definitivamente o temporaneamente privo.

L'art. 28 co. 3 T.U. immigrazione richiama per i procedimenti finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare che riguardino minori detta Convenzione imponendo di dare principale rilevanza al superiore interesse del fanciullo. L'istituto in questione, quindi, sia di tipo "consuetudinario" sia "tipizzato" dalla legge del Marocco deve ritenersi conforme all'ordine pubblico interno ed internazionale ed assimilabile agli istituti previsti dall'art. 29 T.U. immigrazione per il ricongiungimento familiare. Nel caso specifico l'affidamento in custodia della minore [...] per quanto emerge dagli atti ha in concreto svolto funzione di protezione della minore stessa che, pur non risultando "formalmente" abbandonata secondo il Dahir citato è di fatto priva dell'ambiente familiare costituito dalla famiglia dei genitori naturali.

Infatti la madre non ha dichiarato le generalità del padre naturale, ha dichiarato di non potersene occupare per le ragioni che risultano nel doc. 12 di p. ricorrente e la ha in concreto affidata subito dopo la nascita alla famiglia della ricorrente che se ne occupa materialmente attraverso le cure dalla madre, signora [...] (per la quale parimenti è stato chiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare in Italia) oltre che economicamente con l'invio di denaro (come da doc. 7 di p. ricorrente).

Costituisce quindi dato non ostativo al rilascio del visto a fini di ricongiungimento familiare il fatto che la minore non sia "abbandonata" secondo la disciplina positiva dalla kafalah secondo la legge del Marocco essendo la forma "consuetudinaria" adottata dalla madre naturale strumento di "protezione" della stessa in quanto finalizzata a darle un ambiente familiare in cui crescere.

Tali considerazioni che tengono presente, in questa materia, il superiore interesse della minore rendono irrilevanti in questa fase i dubbi di non conformità dell'istituto al nostro ordinamento interno in relazione ad altri aspetti del medesimo (quali ad esempio il fatto che è prevista una differente durata della custodia a seconda che il kefil sia di sesso maschile, dato che in tal caso il rapporto con il makful cessa al raggiungimento della maggiore età, ovvero di sesso femminile, dato che in tal caso il rapporto cessa solo con il matrimonio che, quindi, in teoria potrebbe non avvenire) la cui attuazione pratica non è richiesta in questa sede.

Per tali ragioni il ricorso proposto da [...] deve essere accolto. Tenuto altresì conto delle ragioni di urgenza manifestate dalla parte ricorrente (la minore in vista del ricongiungimento è stata già iscritta alla scuola italiana) ricorrono giusti motivi per disporre, ex art. 30 ultimo comma T.U. immigrazione l'immediato rilascio del visto di ingresso in suo favore. La natura delle questioni trattate e l'esistenza di giurisprudenza non ancora consolidata consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il tribunale, visto l'art. 30 ultimo comma testo unico immigrazione annulla il provvedimento di diniego del visto di ingresso emesso dal Consolato generale d'Italia a Casablanca in data 10.9.2008 nei confronti della minore [...], nata il [...] in Marocco; dispone il rilascio del visto di ingresso in favore della minore; dichiara compensate le spese del presente procedimento.