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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, ordinanza del 20 febbraio 2009

 
est. Mazza Galanti
 

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.12.2008, la cittadina albanese, sig.ra [...], ha proposto ricorso avverso il diniego al ricongiungimento famigliare emesso in data 12.11.2008 dall'Ambasciata d'Italia a Tirana, con il quale veniva respinta la domanda presentata dalla predetta, volta appunto al ricongiungimento famigliare con i propri genitori. Si duole di tale provvedimento la ricorrente, osservando che, in data 28.12.2007, ella aveva chiesto il ricongiungimento famigliare con i propri genitori (la madre, [...],allora di 56 anni, affetta da problemi cardiaci e di deambulazione, ed il padre, [...], di 62 anni, invalido al lavoro, afflitto dalla progressiva perdita della vista), residenti in Tirana e non assistiti da nessuno dei figli, ciò in quanto una figlia vive negli Stati Uniti, ed un'altra figlia, pur vivendo in Albania, é seriamente malata ed abita lontano da Tirana. In particolare veniva evidenziato come alla domanda di ricongiungimento fosse stata allegata tutta la documentazione necessaria ai fini del conseguimento del nulla-osta, che veniva infatti concesso, con provvedimento in data 14.7.2008, dallo "Sportello unico per l'immigrazione" della prefettura di Genova. Successivamente, nonostante i congiunti interessati avessero tempestivamente presentato all'Ambasciata d'Italia a Tirana la necessaria istanza unitamente al menzionato provvedimento, la domanda in questione veniva esaminata dal competente personale soltanto il 7.11.2008, con il risultato che, essendo nel frattempo entrato in vigore il d.lgs. 3.10.2008, n. 160, veniva emesso l'impugnato provvedimento di diniego del visto. [...].

Si costituiva nel presente giudizio l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno e per il Ministero degli esteri, chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla motivazione del rapporto dell'Ambasciata d'Italia a Tirana in data 15.1.2009, versato in atti (ove il diniego del visto veniva giustificato con la legittima applicazione del più volte citato d.lgs. n. 160/2008, entrato in vigore il 5.11.2008). Inoltre, in sede di discussione, l'Avvocatura sosteneva che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, il ricorso non sarebbe stato accoglibile, posto che la ricorrente non avrebbe dato dimostrazione del c.d. rapporto di carico. [...].

In occasione dell'udienza del 9.2.2009, all'esito della discussione finale, il giudicante si riservava la decisione.

Preliminarmente deve essere affrontata la questione riguardante la normativa applicabile al caso di specie, ed in proposito non può questo giudice non fare riferimento alla pronuncia di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 4.7.2006, n. 15247) la quale, in relazione ad analoga vicenda, ha affermato la legittimità del diniego di visto, affermando espressamente che lo ius superveniens deve essere applicato in questa materia "qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta, e sino alla concessione del visto di ingresso".

Osserva in proposito il giudicante che tale autorevole pronuncia si pone in contrasto con i precedenti di merito sin qui noti (cfr. ad es. per una pronuncia in senso contrario trib. Genova, decr. 18.9.2004), e, con specifico riferimento al caso in esame, essa non appare condivisibile. Si consideri infatti che, nella fattispecie in esame, a fronte del conseguimento del visto di ingresso da parte della ricorrente avvenuto il 14.7.2008, la pratica di ricongiungimento è rimasta ferma oltre tre mesi sino a che, in conformità delle istruzioni ministeriali, i funzionati dell'Ambasciata hanno respinto la richiesta di visto in forza della normativa nel frattempo entrata in vigore. In argomento non può essere sottaciuto il fatto che, ai sensi dell'art. 6, co. 5 del d.p.r. 394/1999, la P.A. deve provvedere all'adozione dei provvedimenti in materia di ricongiungimento famigliare nel termine di trenta giorni. Da ciò discende che il comportamento dell'Ambasciata di Tirana si é posto manifestamente in contrasto con il principio costituzionale in forza del quale gli "uffici pubblici" devono assicurare "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione". Del resto è principio pacifico quello secondo cui il ritardo della P.A. non può determinare un danno nei confronti dei soggetti che ad essa si rivolgono.

Sulla base di quanto si è fin qui esposto ritiene questo giudice di potere pervenire ad un'interpretazione difforme da quella adottata dalla Suprema Corte, ritenendo quindi applicabile alla fattispecie la normativa previgente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/2008, in ragione appunto della non giustificata inattività dei funzionari dell'Ambasciata di Tirana.

Inoltre, nella situazione in esame, appare dimostrato anche il c.d. rapporto di carico, dovendosi i genitori della ricorrente considerarsi a carico della stessa. In argomento va richiamato quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito (ed anche di questo tribunale), circa il fatto che non è dettata alcuna disposizione di legge per quanto concerne le modalità attraverso le quali debba essere dimostrata la circostanza dell'essere i familiari "a carico" di un congiunto. Nella specie ritiene questo giudice che, sulla scorta della documentazione in atti circa le rimesse di denaro effettuate da parte della sig.ra [...] a favore dei genitori (entrambi pensionati), si può affermare che la ricorrente è stata in grado di provare il fatto di avere "a carico" i predetti. Ed infatti, con riguardo all'anno 2008, la ricorrente ha documentato l'invio in Albania di oltre 2.500,00 euro destinati ai suoi genitori. Del resto é noto che la giurisprudenza ha ritenuto che possa considerarsi a carico anche il genitore che si trovi anche soltanto "parzialmente a carico del familiare in Italia". Ed ancora va ricordato che, secondo la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, la condizione per il ricongiungimento va valutata "tenendo conto dello spirito della legge". Ciò significa, in altre parole, che non può essere sottaciuto il fatto che la disposizione di cui all'art. 29 del testo legislativo citato si fonda sul diritto dello straniero al riacquisto dell'unità familiare, tenendo presenti i principi solidaristici volti a favorire l'integrazione dei familiari dello straniero in regola sul nostro territorio. Tali principi non costituiscono soltanto espressione della citata legge riguardante la condizione degli stranieri, ma derivano dagli stessi principi contenuti nella nostra Carta costituzionale, i quali trovano altresì riconoscimento nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

In definitiva, stante l'ampio tenore della domanda della ricorrente, la quale deve trovare integrale accoglimento, previo annullamento del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tirana in data 12.11.2008, quale provvedimento conseguente potrà essere disposto il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento famigliare in favore dei genitori della sig.ra [...].

La natura del giudizio, e la non semplice valutazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla presente decisione, suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

visti gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286/1998, in accoglimento del ricorso, previo annullamento del provvedimento n. 60, in data 12.11.2008, di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tirana, dispone il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare dei signori [...] e [...] alla propria figlia [...]. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. [...].