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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto dell'11 luglio 2008

 
est. Contini
 

Procedimento iscritto al n. 2406/2008 R.N.C. promosso da [...] avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento in data 19.3.2008 con cui il Consolato d'Italia a Casablanca ha respinto la domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia di [...], nato in Marocco, il [...]. Il giudice, letti gli atti e sciolta la riserva;

Premesso che

La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 18.4.2008, ha impugnato il provvedimento del Consolato d'Italia a Casablanca indicato in epigrafe. La Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio. All'udienza del 25.6.2008 il G.U. si è riservato di decidere;

Osserva

[...] (Marocco) è cittadina italiana, come da certificazione anagrafica agli atti quale doc. 2. Con atto di affidamento di diritto marocchino (Kafala) formato avanti alla Corte d'appello di Kouribga, ed omologato il 28.3.2008, i genitori di [...] (rispettivamente fratello e cognata della odierna ricorrente) le hanno affidato il figlio, con accettazione senza riserve da parte dell'interessata, al fine di consentirle di portarlo presso di sé in Italia. Con atto del Comune di Kouribga veniva attestato il passaggio del ragazzo allo "stato di famiglia" della ricorrente. Il Consolato, con il provvedimento impugnato, ha respinto la richiesta di visto di ingresso in Italia ad [...] in quanto "il richiedente non rientra tra le categorie di familiari di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del D.L. 6.2.2007, n. 30 ai quali è riconosciuto il diritto di ricongiungimento con cittadini U.E.".

Ad avviso della ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo per avere operato una lettura riduttiva della nozione di "familiare" di cui al citato decreto, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2004/38. Precisava che la Direttiva in questione attribuiva agli Stati membri la possibilità di agevolare l'ingresso ed il soggiorno nella U.E. anche di ogni altro familiare, qualunque ne fosse la cittadinanza, non definito all'art. 2 punto 2, se tale soggetto è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione. Tale passaggio della Direttiva non era stato recepito dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 30/2007. In ogni caso si doveva prendere in dovuta considerazione la rilevanza del legame tra la [...] e [...] quest'ultimo le era stato affidato con un atto di kafala, espressamente riconosciuto dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, approvata a New York il 10.11.1989, e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 27.5.1991, e quindi idonea a produrre effetti in Italia anche senza ricorrere alle norme di cui agli artt. 65 e 66 della l. 218 del 1995, c.d. "diritto internazionale privato".

Era, inoltre, espressamente riconosciuto al cittadino extracomunitario il diritto al ricongiungimento con un minore a lui affidato, come risultava dall'art. 29, co. 2 testo unico immigrazione, in generale invocabile dal cittadino europeo qualora contenente norme più favorevoli.

Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito evidenziate.

Sono stati prodotti dalla parte ricorrente: l'atto di affidamento avanti alla Corte d'appello di Kouribga 28.3.2008 di [...] da parte dei suoi genitori, [...], alla odierna ricorrente; l'atto con cui la città di Kouribga attestava che [...] era a carico della zia [...], residente in Italia; l'atto di autorizzazione dei genitori alla ricorrente ad essere responsabile di [...] e a fargli rilasciare tutti i documenti necessari per vivere con lei in Italia.

La ricorrente è dunque affidataria di [...] in forza di un istituto di diritto marocchino di natura consuetudinaria, in forza del quale è possibile che un minore, pur inserito in un proprio nucleo familiare sia affidato ad altra persona (nel caso di specie a lui legata anche da un vincolo di parentela) che da quel momento assume l'incarico di educarlo e provvedere a lui.

La ricorrente, in quanto cittadina italiana invoca le disposizioni di cui al d.lgs. n. 30 del 6.2.2007 (attuativo della Direttiva 24/38/CE) che regolano le condizioni alle quali il cittadino U.E. può chiedere l'ingresso nella Comunità europea di un proprio "familiare". Detto decreto, come risulta dall'art. 2, non contempla nella nozione di familiare il minore extracomunitario affidato al cittadino U.E., anche se la Direttiva n. 38/2004 dalla quale il citato decreto trae origine autorizzava i singoli Stati membri a prevedere norme che agevolassero l'ingresso ed il soggiorno di ogni tipo di familiare, purché a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione. In ogni caso, [...] invoca la disposizione, in quanto più favorevole, contenuta nell'art. 29 testo unico immigrazione in forza del quale lo straniero può richiedere il ricongiungimento anche con i minori loro affidati o sottoposti alla loro tutela, ovvero da loro adottati, equiparati, sotto questo profilo ai figli minori.

Si deve osservare che l'idoneità a parificare gli effetti della kafala cosiddetta "negoziale" come quella in forza della quale [...] è stato affidato alla odierna ricorrente, all'istituto dell'affidamento (o all'adozione, ovvero al1a assunzione della tutela) di diritto interno è discussa in giurisprudenza, in quanto difetta in tale istituto, che non risulta normato nel Regno del Marocco, ogni forma di controllo sulla idoneità dell'affidatario a svolgere questo compito e sulle effettive esigenze del minore sottese all'atto con cui il medesimo viene, appunto, affidato a soggetti estranei al suo nucleo familiare di origine.

Diversa, è invece, la kafala relativa ai minori in stato di abbandono che è regolata da una legge del Marocco ma che nel caso di specie non può, evidentemente, essere presa in considerazione. Ciò premesso, e anche volendo superare i forti dubbi circa la possibile equiparazione di detto a istituti simili conosciuti dal nostro ordinamento (adozione, tutela o affidamento di minori) è certo che la ricorrente può invocare il disposto del citato art. 29 testo unico immigrazione che consente espressamente allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale di ricongiungersi con certe categorie di familiari, tra i quali i minori loro affidati (ipotesi non contemplata dall'art. 2 d.lgs. n. 30/2007).

Tuttavia nel caso di specie, osta al rilascio del visto in ingresso in Italia del minore il fondamentale presupposto del "ricongiungimento" stesso, dato dalla esistenza tra il cittadino straniero o comunitario e il cittadino con il quale si chiede di essere ricongiunti, di una situazione in forza della quale si possa affermare che questi soggetti sono parte di un nucleo familiare che merita di essere tutelato nel suo aspetto più significativo, ossia la comunanza di vita presso il luogo in cui abita e vive il cittadino affidatario (per restare al caso che ci occupa).

Appare infatti evidente come tale situazione sia del tutto assente nella presente vicenda in quanto, anche dando per scontata l'idoneità della kafala consuetudinaria a costituire un legame giuridicamente rilevante (ex art. 29 T.U. immigrazione) con il cittadino italiano, resta il fatto che allorché il minore affidato abbia un proprio nucleo familiare non si pone alcun problema di "ricongiungimento familiare" con un soggetto che, benché ne sia divenuto affidatario, secondo le leggi del paese di provenienza, non ha mai costituito con quello un nucleo familiare, né necessita di protezione essendo privo di una propria famiglia.

L'istituto del ricongiungimento, infatti, è posto a garanzia dell'unità di una famiglia già costituita, non certo finalizzato ad una sua artificiosa estensione finalizzata all'ingresso nel territorio dello Stato di un minore: che troverebbe, così ragionando, il suo presupposto in una autonoma scelta dei suoi genitori biologici di affidarlo ad un soggetto terzo per consentirgli di vivere con lui in un altro paese.

Il ricongiungimento, dunque, ben può essere invocato, anche con riferimento alla citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, in funzione di protezione del minore abbandonato o privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, tutte ipotesi che nel caso di specie, risultano documentalmente smentite.

[...], infatti, non può considerarsi "abbandonato" o privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita. Altrimenti si giungerebbe al risultato illogico e contrario alle stesse disposizioni invocate dalla ricorrente per il quale il ricongiungimento da strumento avente finalità di "ricostituzione" di un nucleo familiare presso il paese nel quale uno dei suoi membri ha stabilito la propria residenza, diverrebbe un mero mezzo per costituire "ex novo" un nucleo familiare inesistente prima dell'atto di affidamento volontario del minore.

Per tutte queste ragioni non ricorrono i presupposti per annullare il provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore [...] (che nel frattempo ha compiuto il 18° anno d'età) non essendo provati i requisiti per un suo valido ricongiungimento con l'odierna ricorrente del cui nucleo "familiare" non risulta far parte, nel senso richiesto dall'art. 29 testo unico immigrazione. La mancata costituzione del Ministero resistente consente di non pronunciare sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

il tribunale, rigetta il ricorso proposto da [...] nella sua qualità in atti avverso il provvedimento in data 19.3.2008 con cui il Consolato d'Italia a Casablanca, ha respinto la domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia di [...].