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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Agrigento, decreto del 26 marzo 2009

 
est. Salvatori
 

Il giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare n. 578/2009 R.G., nella dichiarata contumacia dei convenuti; sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa del 25.3.2009; letti gli atti;

- rilevato che, qualora il clandestino venga fermato subito dopo aver varcato la frontiera - come nel caso in esame - viene emesso provvedimento del questore (art. 10 del d.lgs. 286/98), che viene denominato come decreto di "respingimento";

- rilevato che, anche in questo caso se il respingimento non viene attuato immediatamente il questore emette l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 5gg.;

- rilevato che per la prevalente e migliore giurisprudenza, il decreto di respingimento costituisce atto amministrativo autoritativo che si limita a comprimere, ma non ad eliminare, l'eventuale diritto all'ingresso, degradandolo a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie (cfr., in tal senso espressamente Tar Friuli Venezia Giulia 29.1.2007, n. 102, secondo il quale "il provvedimento di respingimento dello straniero alla frontiera, per mancanza dei requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ad opera della forza di polizia, addetta al controllo dei valichi, di cui, all'art. 10, co. 1, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, costituisce atto amministrativo autoritativo, in quanto comprime, a mezzo della sua esecutorietà, l'eventuale diritto del destinatario all'ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo unico, degradandolo a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie, essendo l'atto in questione distinto dall'espulsione amministrativa, riservata al giudice ordinario"; cfr. in egual senso, Trga, Bolzano, 23.3.2006, n. 119, cit.; Tar Piemonte 19.7.2005, n. 2561, cit.; Tar Lazio, Roma, 28.5.2003, n. 4830;

- rilevato che, quindi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie la giurisdizione del tribunale amministrativo, come peraltro indicato nello stesso decreto impugnato, che riporta espressamente la possibilità di adire il Tar;

- rilevato che nelle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo anche l'adozione dei provvedimenti cautelari ed urgenti spetta al predetto giudice (art 21, ultimo comma della legge 1034/1971, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 1985) e resta pertanto sottratta al giudice ordinario (Cass., 5.6.1986, n. 3699);

- rilevato che, pertanto, non sussistendo il fumus boni iuris, in relazione alla giurisdizione di questo giudice ordinario, il ricorso non può essere accolto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso, non sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario adito; dichiara le spese non ripetibili.