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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, decreto del 9 marzo 2009

 
est. Pagliari
 

Nel procedimento iscritto al n. 10837/08,

Premesso che

- in data 6.7.2008 il prefetto di Roma ha notificato al ricorrente, cittadino rumeno, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi degli artt. 20 e 20 bis del D.L. n. 32/2008, immediatamente esecutivo in ragione della ritenuta sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza;

- il ricorrente ha chiesto revoca del decreto deducendo l'insussistenza nella specie dei presupposti normativi richiesti per l'adozione della misura di allontanamento;

- la P.A. convenuta non si è costituita.

Ritenuto che

- la misura adottata dal prefetto è basata sui rilievi della questura riferenti in capo al ricorrente una sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per rapina commessa nel giugno 2000 con sospensione della pena; una sentenza di condanna alla pena di mesi 2 e 20 giorni per furto commesso nel febbraio 2002 successivamente coperta da indulto; un arresto nel luglio 2001 per furto aggravato.

- L'esame della sentenza 30.6.2000 emessa dal tribunale di Civitavecchia, relativa al primo fatto di reato sopra menzionato, consente di verificare la modestia in termini di pericolosità pubblica dei fatti commessi e, di conseguenza, della persona del reo (il ricorrente aveva sottratto all'interno di un supermercato alcune bottiglie di liquore ed una lattina di chinotto e nel tentativo di sottrarsi al personale del negozio aveva spintonato e dato una gomitata al direttore); la seconda sentenza di condanna, comunque posta nel nulla per indulto, deve presumersi relativa a fatti ancor più modesti sempre coinvolgenti beni patrimoniali; dell'esito dei fatti di cui all'arresto del luglio 2001 non è fornito alcun riscontro.

I superiori elementi da soli, non possono ritenersi sufficienti per supportare la misura di allontanamento disposta.

Non è invero sostenibile che i delitti contestati rientrino tra quelli contro la vita ed incolumità delle persone né che abbiano posto in pericolo interessi fondamentali della società né che sia ragionevolmente riconducibile alla persona del ricorrente una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave (l'ultimo fatto di reato contro il patrimonio risale all'anno 2002).

Successivamente a tale epoca il ricorrente risulta inserito in un contesto familiare composto dalla coniuge, cittadina rumena regolarmente presente sul territorio italiano da diversi anni prima dell'entrata della Romania nella Comunità europea, da un figlio minore nato in Italia nel 2006 e da un ulteriore figlio probabilmente nato nelle more del giudizio; il nucleo abita in Civitavecchia presso una casa condotta in locazione con contratto intestato alla coniuge del ricorrente; il suddetto contesto lascia intendere una stabile regolarizzazione di vita sul territorio.

Alla stregua di tutti gli elementi sopra considerati il ricorso deve essere accolto;

P.Q.M.

visto l'art. 22 co. 5 D.L. n. 32/2008 annulla il decreto del prefetto di Roma in data 11.6.2008 notificato il 6.7.2008 nei confronti dell'istante.