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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 30 settembre 2008

 
est. Gentile
 

Procedimento n. 386/2008 R.G.V. promosso da [...] con ricorso depositato in data 28.1.2008 avente ad oggetto ricorso ex art. 13, co. 8 d.lgs. n. 286/98. [...].

Premesso in fatto che

con decreto emesso in data 12.12.2007 e notificato in pari data il viceprefetto aggiunto per il prefetto della provincia di Bologna, provvedendo ai sensi degli artt. 4 e 13 co. 4, 8, 13 e 14 del T.U. n. 286/98 disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero [...], (Senegal), in quanto lo stesso, rintracciato privo di passaporto e di titolo di soggiorno risultava essere stato già espulso in data 30.6.2007 e non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dall'espulsione, trattenendosi nel territorio dello Stato senza giustificato motivo.

Il ricorrente in data 28.1.2008 proponeva ricorso al tribunale di Bologna chiedendo l'annullamento del provvedimento di espulsione, del quale assumeva "illegittimità 1) per assenza di sottoscrizione del prefetto e 2) per assenza della attestazione di conformità della copia rilasciata allo straniero; chiedeva pertanto che il giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, accertasse e dichiarasse la nullità del medesimo e di ogni altro atto connesso e conseguente; in via subordinata, chiedeva che lo stesso giudice adito riducesse il termine ex artt. 13, co. 14 del d.lgs. n. 286/98 a giorni 30 ovvero a diversa durata inferiore alla previsione dell'atto impugnato".

Il prefetto della provincia di Bologna non si costituiva e all'udienza del 27.3.2008, fissata per la comparizione delle parti, nessuno era presente per il prefetto;

Osserva

Il primo motivo di opposizione appare fondato.

Dispone l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 139/2000 che "la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto" e che "a queste qualifiche corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella allegata Tabella B". Tra le funzioni demandate al viceprefetto, in osservanza al principio costituzionale del "buon andamento dell'attività amministrativa" di cui all'art. 97 Cost., la legge citata indica espressamente quella di "vicario del titolare dell'Ufficio territoriale del governo" (Tabella B allegata al d.lgs. n. 139/2000), confermando dunque la figura del viceprefetto quale soggetto titolare del potere di esercizio in via sostitutiva generale delle funzioni attribuite al prefetto, in caso di impedimento di quest'ultimo e senza la necessità né di menzione delle ragioni che hanno determinato l'impedimento, né di una espressa delega alla sostituzione.

Tale generale potestà di sostituzione, espressamente prevista per il viceprefetto vicario, non è contemplata rispetto alla figura del vice prefetto aggiunto il quale, non investito direttamente dalla legge, deve premunirsi pertanto di idonea delega espressa da parte del prefetto in occasione dei singoli atti da compiere.

In tal senso pare peraltro orientato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "il viceprefetto vicario può esercitare in via sostitutiva generale il potere attribuito al prefetto ed egli ciò può fare anche senza l'espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l'impedimento del prefetto e senza che occorra una espressa delega, in quanto la relativa investitura deriva direttamente dalla legge" (ex plurimis Cass. sez. I civ. 6.8.2003. n. 9094).

Ebbene nel caso di specie, nel quale il provvedimento di espulsione in data 12.12.2007 è stato emesso nei confronti di [...] dal viceprefetto aggiunto dott. [...], non è stata fornita alcuna prova da parte della prefettura di Bologna, peraltro non costituitasi in giudizio, della espressa delega da parte del prefetto al vice prefetto aggiunto relativamente all'adozione del suddetto decreto di espulsione.

Alla luce di ciò ed in ragione delle osservazioni giuridiche sopra esposte il decreto di espulsione impugnato risulta pertanto illegittimo in quanto emesso da autorità incompetente a provvedere e deve pertanto essere annullato.

La fondatezza del suddetto motivo di opposizione assorbe ogni altro motivo e comporta, per le ragioni di cui sopra, l'accoglimento del ricorso. La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di cui alle premesse e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal viceprefetto aggiunto per il prefetto della provincia di Bologna in data 12.12.2007 nei confronti di [...] Senegal, con caducazione degli atti conseguenti. [...].