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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Agrigento, decreto del 26 settembre 2008

 
est. Alioto
 

Nel procedimento ex art. 13, co. 8, del d.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, iscritto al n. 1696/2008 del Ruolo generale, promosso da [...] contro la questura della provincia di Agrigento [...] per l'annullamento del provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 1554, emesso dal questore della provincia di Agrigento in data 10.7.2008 ed allo stesso notificato in pari data.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato in Cancelleria in data 4.9.2008, [...], proponeva ricorso avverso il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 1554, emesso dal questore della provincia di Agrigento in data 10.7.2008 ed allo stesso notificato in pari data.

Il ricorrente, in particolare, in fatto premetteva:

a) di essere stato rintracciato da personale appartenente alla polizia della frontiera di Lampedusa in data 6.7.2008;

b) di avere in pari data, tempestivamente, formalizzato presso la questura di Agrigento richiesta di riconoscimento del diritto di asilo;

c) di avere, tuttavia, ricevuto in data 10.7.2008 la notifica del provvedimento opposto unitamente all'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni dalla notifica.

Tanto premesso, dedotta la sussistenza della giurisdizione di questo giudice di pace, lamentava in diritto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, co. 4, del d.lgs. n. 286/98 per essere stato il provvedimento di respingimento emesso nonostante il ricorrente avesse, previamente. formalizzato richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951; così come si poteva evincere dal prodotto consenso scritto del ricorrente all'inserimento dei propri dati nel sistema EURODAC di cui all'art. 18 del Reg. del Consiglio dell'U.E. n. 2725/2000.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento del provvedimento in epigrafe indicato. Il decreto di fissazione di udienza veniva ritualmente notificato alle parti.

All'udienza del 19.9.2008 compariva il domiciliatario del difensore del ricorrente, il quale insisteva sulla giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, concludeva per l'accoglimento del ricorso. Compariva, altresì, l'isp. di p.s. [...], delegata dal questore di Agrigento giusta delega scritta che esibiva, la quale rilevava che lo straniero non aveva formalizzato alcuna richiesta di asilo politico né risultava avere manifestato tale volontà. Precisava, invero, che il modulo sottoscritto da quest'ultimo era una comunicazione di eventuale inserimento dei dati personali nel sistema EURODAC qualora avesse - in seguito - formulato richiesta di asilo. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Quindi, il giudice si riservava per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente in rito, il sottoscritto giudice di pace ritiene sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed invero, in assenza di indicazioni del legislatore (che nulla dice in ordine alla tutelabilità giudiziale avverso il provvedimento di respingimento alla frontiera ex art. 10 del d.lgs. n. 286/98), la giurisprudenza si è espressa in maniera difforme circa l'autorità giudiziaria competente.

Tuttavia, poiché l'esecuzione del respingimento implica inevitabilmente una coercizione della libertà personale dello straniero, il sottoscritto ritiene di fornire una interpretazione del citato art. 10 del d.lgs. n. 286/98 conforme alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 della Costituzione e di ritenere ammissibile l'intervento del giudice ordinario analogamente a quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/98 nel caso di provvedimento di espulsione disposto dal prefetto.

Peraltro, il provvedimento di respingimento alla frontiera rappresenta - per omogeneità contenutistica e funzionale - una species appartenente al genus provvedimento di espulsione (cfr. Tar Napoli n. 6441/2007; Tar Catanzaro n. 432/2007 i quali hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), differenziandosi dal secondo per il fatto che viene adottato nei confronti dello straniero che - entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera - sia fermato all'ingresso o subito dopo ovvero temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Nel merito, il ricorso si è rivelato infondato.

Ed invero, non risulta sufficientemente provato che il ricorrente abbia formulato istanza per il riconoscimento del diritto di asilo, come dallo stesso asserito in ricorso.

In particolare, il modulo da egli prodotto non pare attestare con sicurezza la previa presentazione della relativa istanza, stante che in esso risulta contrassegnata la lett. b) (fermato all'atto dell'ingresso clandestinamente via mare) e non già la lett. a) (richiedente asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951) della sua parte relativa alla identificazione del compilante.

Appare, pertanto, fondata l'eccezione formulata in udienza dalla delegata del questore e relativa alla circostanza secondo cui il citato modulo sia stato fatto compilare in via preventiva al solo scopo di raccogliere i dati personali di chi potenzialmente potesse presentare domanda di asilo politico, a prescindere dalla circostanza che tale domanda fosse stata o meno effettivamente presentata.

Il ricorso dovrà, pertanto, essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese legali.

P.Q.M.

il giudice di pace di Agrigento, [...], letti gli atti ed i documenti prodotti, visti gli artt. 737 c.p.c. e 13, co. 8, del d.lgs. n. 286/98, rigetta il proposto ricorso. Compensa fra le parti le spese di lite.