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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Vicenza, decreto dell'8 giugno 2008

 
est. Nupieri
 

Il giudice di pace [...], sciogliendo la riserva del 28.5.2005; visti gli atti del procedimento n. 1308/2008-E promosso con ricorso, ai sensi dell'art. 13 e ss. del d.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, ricevuto in data 3.5.2008, avverso il provvedimento di espulsione n. 70/08 [...] emesso dal prefetto di Vicenza il 20.3.2008 e notificato in pari data, a [...].

Osserva

Con ricorso in oggetto, il ricorrente impugnava il provvedimento del prefetto di Vicenza n. 70/2008 con il quale veniva disposto l'espulsione dal territorio nazionale dello stesso nonché il decreto con il quale il questore di Vicenza impartiva l'ordine allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni deducendo, in particolare, l'invalidità del provvedimento prefettizio per insufficienza di motivazione nella parte relativa al reingresso dello straniero e la illegittimità del decreto questorile per carenza di motivazione in merito alla impossibilità di trattenerlo presso un Centro di accoglienza.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione opposta, mediante funzionario munito di delega, depositava documentazione e memoria nell'ambito della quale si contestava quanto dedotto dal ricorrente. In particolare si argomentava sulla non necessità di apposita e specifica motivazione del decreto questorile e sulla discrezionalità del prefetto riguardo al periodo del reingresso dello straniero. Nella medesima udienza il procuratore del ricorrente concludeva "affinché il giudice dichiari illegittimo il provvedimento amministrativo" mentre il funzionario delegato si rimetteva alla decisione del giudicante.

Ciò premesso il giudicante precisa che:

la causa espulsiva risulta essere la indisponibilità del permesso di soggiorno da parte dello [...] (d.lgs. 286/88 art. 13 co. 2).

È noto che il sistema normativo nazionale vigente per regolare l'accesso e la immigrazione dei cittadini non appartenenti all'Unione europea si incentra sulla previsione di obblighi di richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso (art. 5 co. 2 d.lgs. 286/98) secondo modalità ben precise (art. 9 d.p.r. 394/99) e sotto comminatoria di espulsione per colui che a tali obblighi ed oneri si sottragga (art. 13 co. 2 lett. b) d.lgs. citato). Dalla documentazione prodotta si evince che, in seguito ad attività di controllo da parte della guardia di finanza di [...] in data 20.3.2008 il ricorrente risultava essere clandestino nel territorio italiano. Inoltre è lo stesso ricorrente ad indicare, attraverso la compilazione del modulo plurilingue, a seguito del fermo del 20.3.2008 la data d'ingresso nel territorio italiano, ossia il 20.10.2007 idonea a far ritenere superato lo spatium concesso per la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 co. 2 d.lgs. 286/98.

Ed ancora, l'essersi l'espellendo trattenuto nel territorio dello Stato in stato di clandestinità e privo dei requisiti per il soggiorno nel territorio nazionale non esentava il prefetto dall'emissione del relativo provvedimento impugnato quale atto obbligato a carattere vincolante atteso che la procedura prevista dal decreto flussi per motivi di lavoro presuppone che lo straniero abbia una residenza estera e debba ancora fare ingresso nel territorio dello Stato (d.p.r. 394/99).

La doglianza relativa alla insufficienza di motivazione del decreto prefettizio nella parte relativa al periodo di divieto di reingresso dello straniero non risulta fondata.

Infatti appare chiaro, per lo stesso tenore letterale dell'art. 13 co. 14 d.lgs. n. 286/98, che il divieto di reingresso per lo straniero espulso opera per un periodo di dieci anni. Il medesimo articolo concede al solo prefetto la facoltà di riduzione del periodo stesso comunque non inferiore a cinque anni; quindi e soltanto in tal caso, il provvedimento dell'autorità amministrativa dovrà essere sorretta da opportuna valutazione della condotta complessiva tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia e, della medesima il prefetto ne dovrà dare conto mediante sufficiente e congrua motivazione.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudicante ritiene di aderire, il provvedimento con il quale il questore dispone l'allontanamento di uno straniero ai sensi dell'art. 14 co. 5 d.lgs. n. 286/98 deve essere motivato, al pari del decreto di espulsione, emesso dal prefetto. "Trattasi infatti di due provvedimenti non sovrapponibili ma che, seppure tra loro coordinati sono diversi per presupposti e per funzioni: quello del prefetto i presupposti e quello del questore le modalità dell'espulsione; in relazione ad entrambi opera l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 l. 241/90 per tutti gli atti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica sostanziale del destinatario" (Cass, sez. I penale n. 29221/05; Cass. sez. I penale n. 19722/05; Cass. sez. I penale n. 24316/05; Cass. sez. I penale n. 9121/06).

Ciò posto, nel caso di specie il provvedimento del questore con cui è stato intimato allo [...] di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica è carente di motivazione in quanto si limita a prendere atto dell'impossibilità di dare esecuzione all'espulsione nelle modalità previste dal decreto prefettizio ("che non è possibile accompagnare lo straniero presso la frontiera") non evidenziando e non motivando tuttavia riguardo alla circostanza circa l'impossibilità di trattenere lo straniero presso un Centro di permanenza temporanea come previsto dall'art. 14 co. 5 bis d.lgs. n. 286/98, anche perché, sempre secondo la Suprema Corte, il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previste dall'art. 14 sopra detto costituisce ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (Cass. sez. I penale n. 15259/06) atteso che in assenza di questa è impossibile il controllo della correttezza e della legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuti sussistenti sia i requisiti formali di legittimità del decreto di espulsione impugnato, sia i presupposti sostanziali della rilevata violazione, convalida il decreto di espulsione n 70/08 [...] emesso dal prefetto di Vicenza il 20.3.2008; viceversa, sulla base dei motivi sopra delineati, annulla il provvedimento del questore n. 70/08 del 20.3.2008.

L'accoglimento parziale dei ricorso costituisce giusto motivo per compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto convalida il decreto di espulsione n. 70/2008 emesso dal prefetto di Vicenza in data 20.3.2008 e notificato in apri data nei confronti di [...]. Annulla il provvedimento del questore n. 70/2008 del 20.3.2008.