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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza del 24 ottobre 2008 n. 12549

 
est. Gandolfi
 

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo [...] tra [...] contro il Ministero dell'interno e con l'intervento del P.M. (che concludeva per l'accoglimento delle domande) [...].

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22.5.2006 [...] chiedeva accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28.7.1951, il diritto all'asilo ex art. 10 Cost. o, in subordine alla protezione internazionale. Allegava l'attore, cittadino nigeriano, di essere di religione cristiano-pentecostale, minoritaria nella parte nord del suo paese, ove viveva, e membro del MASSOB, movimento pacifista per la liberazione del Biafra. Nel settembre 2004, nel corso di una manifestazione calcistica organizzata a Lagos dal MASSOB, la polizia aveva arrestato 53 persone, tra cui l'odierno attore, che era stato condotto in prigione e torturato per sette mesi, finché era riuscito a fuggire e raggiungere l'Italia. Si costituiva il Ministero dell'interno allegando l'infondatezza delle pretese. [...].

Motivi della decisione

Nel merito delle domande, va ricordato che, anche se la difesa attorea mostra di considerare del tutto coincidenti i due istituti, secondo la giurisprudenza della S.C. le figure di rifugiato e di avente diritto all'asilo non coincidono dal punto di vista soggettivo, poichè la categoria dei rifugiati politici è meno ampia dì quella degli aventi diritto all'asilo e, per converso, la Convenzione citata non prevede un vero e proprio diritto di asilo in favore dei rifugiati politici, che comunque godono di particolari garanzie di status. Invero, l'art. 1 della Convenzione 28.7.1951 definisce rifugiato tra gli altri (n. 2) le persona che "temendo con ragione di essere perseguitato in ragione della razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo paese". Risulta pertanto necessario, ai fini del riconoscimento dello status in questione, dimostrare "se non la persecuzione in concreto, quantomeno un fondato timore di essere perseguitato" (Cass. S.U. 4674/97).

L'art. 10, co. 3 della Costituzione, invece attribuisce il diritto d'asilo allo straniero, cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, senza richiederne la concreta persecuzione nello Stato di appartenenza. [...].

In tale prospettiva va considerato che il legislatore è finalmente intervenuto a definire la materia ed all'art. 7 del d.lgs. 251/07 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre, l'art. 5 ha chiarito che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente de1 suo territorio e soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Ritiene quindi il Collegio che l'attore abbia fornito sufficienti elementi a conferma del timore di persecuzione personale cui risulterebbe soggetto in caso di rientro nel proprio paese d'origine e che pertanto debba essere riconosciuto in suo favore lo status di rifugiato richiesto. [...].

L'attore, dopo avere premesso che due suoi fratelli sono stati uccisi da fanatici musulmani per ragioni politico-religiose, ha narrato che viveva a Lagos ed era un membro attivo del MASSOB, di cui il padre era un esponente assai noto. Nel settembre 2004 l'associazione biafrana aveva organizzato una partita di calcio, per celebrare l'indipendenza del Biafra. La polizia è intervenuta e ha effettuato arresti di massa, cui sono seguiti i processi per sole 53 persone, mentre le altre sono rimaste incarcerate senza processo. [...] afferma di essere stato in prigione per sette mesi senza processo e di essere stato aiutato a fuggire in quanto pastore della chiesa pentecostale. Il teste [...] pastore della chiesa All Christian Fellowship di Padova, presso cui attualmente l'attore svolge attività di insegnante di religione, ha dichiarato che [...] era membro del MASSOB, e che nel 2004 a Lagos vi erano stati arresti di massa durante una partita organizzata dal gruppo biafrano, tutte circostanze confermate da compatrioti sentiti telefonicamente.

Pare quindi al tribunale che tali dichiarazioni dimostrino l'impegno politico del ricorrente del movimento biafrano, che di conseguenza rende plausibile l'insieme di intimidazioni e veri e propri atti persecutori che [...] afferma di aver subito.

Come è noto (e facilmente rilevabile dall'esame di report di organizzazioni internazionali indipendenti) in Nigeria, la situazione nel sud est del paese, nella regione del Biafra è particolarmente grave. Terra natia di circa 40 milioni di cittadini di etnia Ibo (un terzo dell'intera popolazione nigeriana), nel 1967 il Biafra si dichiarò Stato autonomo della Nigeria e questo causò lo scoppio di una violenta guerra civile durata tre anni, risoltasi in favore delle forze del governo centrale, che provocò la morte di oltre un milione di persone. Nel 1999 Ralph Uwazurike fonda il "Movimento per l'attualizzazione della sovranità dello Stato del Biafra" (MASSOB), che si impegna in modo non violento a portare avanti il progetto di autodeterminazione del Biafra. Nel corso del 2005 le iniziative del MASSOB sono state proibite con maggiore forza e molti dei suoi sostenitori arrestati. Il 25.10.2005 viene incarcerato lo stesso Uwazurike, insieme ad altri sei suoi collaboratori, accusati davanti all'Alta Corte della Nigeria di "condurre una guerra che mira al rovesciamento del Presidente della Repubblica federale della Nigeria". Dal momento dell'arresto del leader Ibo la situazione nel sud est del paese, già instabile, va precipitando.

Numerose sono le proteste degli Ibo, sfociate in uno sciopero generale che paralizza l'intero Biafra. La polizia ha sempre represso con brutale violenza le proteste degli Ibo e diverse persone sono morte nel corso delle manifestazioni. Sono state pubblicamente denunciate migliaia di uccisioni di membri del MASSOB (circa oltre 2000, da maggio 2000 ad oggi) da parte di membri delle forze di sicurezza, mentre circa 1000 aderenti al gruppo languono in varie prigioni del paese.

Come si rileva dagli articoli di giornale prodotti anche gli arresti di massa durante la partita di calcio narrata dall'attore sono stati oggetto di attenzione e denunce della stampa. In questo contesto, le intimidazioni, reclusione temporanea senza processo e aggressioni raccontate dall'attore ai suoi danni, appaiono sicuramente attendibili e consentono di concludere che, ove rientrasse nel suo paese, [...], correrebbe il serio rischio di subire persecuzioni.

Come accennato, pure il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle domande dell'attore, riconoscendone la fondatezza. Pertanto il tribunale ritiene che [...] abbia diritto allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 722/54. In considerazione della particolarità della materia e della necessità di un'istruttoria (che non avrebbe potuto trovare adeguata sede davanti all'autorità amministrativa) per poter riconoscere il diritto vantato dall'attore, il tribunale stima equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che [...], nato a Lagos [...], di nazionalità nigeriana, ha lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 722/54; compensa te spese di lite.