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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trieste, sentenza del 22 luglio 2008 n. 38

 
est. Merluzzi
 

Nella causa iscritta al n. 962/08 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato il 20.3.2008 da [...] contro il Ministero dell'interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato [...], avente ad oggetto: opposizione al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale di Gorizia del 9.1.2008, notificato il 20.2.2008. [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.3.2008, la sig.ra [...] proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato adottato dalla Commissione territoriale di Gorizia in data 9.1.2008 e notificato il 20.2.2008. Esponeva di essere nata ad [...], nel sud della Costa d'Avorio, il [...] da genitori provenienti dal Burkina Faso, di essere di origine burkinabè, di religione musulmana ed etnia djoula e di essersi trasferita nel nord della Costa d'Avorio a Bouakè dal 1995. Morta la madre per malattia ed ucciso il padre nella sua abitazione il [...] per mano di un gruppo di ribelli dell'MPCI (Mouvement patriotique de Còte d'Ivoire, movimento armato di opposizione al governo salito al potere nel nord del paese), subito dopo l'omicidio del padre veniva dagli stessi ribelli rapita e tenuta prigioniera per dieci giorni. Successivamente trasferita in una caserma nel quartiere di [...], a Bouakè, veniva ripetutamente picchiata, violentata, drogata e costretta al soddisfo di bisogni materiali e sessuali dei propri carcerieri oltre che obbligata, come prigioniera, a collaborare ai saccheggiamenti compiuti durante gli attacchi dei ribelli ad altri villaggi. Riaperte le frontiere tra Bouakè (città controllata dai ribelli) e Abidjan (città del sud, controllata dal governo), riusciva a raggiungere Abidjan l'8.8.2007, grazie all'aiuto di un amico belga. Il 10.8.2007 saliva su un camion per la Libia, dove, i1 15 agosto, si imbarcava per l'Italia, ove giungeva il 18 agosto, in luogo non meglio precisato. Raggiunta in treno la città di Vicenza, si rivolgeva all'Associazione "Il mondo nella città" di Schio ed il 21.8.2007 presentava istanza di asilo presso la questura di Vicenza.

Deduceva di avere giustificato in tali termini alla Commissione territoriale di Gorizia la sua fuga dalla Costa d'Avorio all'audizione tenutasi il 28.11.2007 e che, tuttavia, la Commissione, con provvedimento dd. 9.1.2008, decideva di non riconoscerle lo status di rifugiato né di ravvisare motivi per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98, ritenendo "dubbia la credibilità" di quanto narrato e la nazionalità della odierna ricorrente "bourkinabè e non ivoriana".

Avverso detto provvedimento proponeva opposizione, quindi, la [...]. Si costituiva il Ministero dell'interno, eccependo l'inammissibilità della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per difetto di prova in ordine al rispetto del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 1 ter, co. 6, D.L. n. 416 del 1989, convertito in l. n. 39 del 1989, come modificato dalla l. n. 189 del 2002, per la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla Convenzione di Ginevra dd. 28.7.1951, recepita in Italia con legge n. 722, dd. 24.7.1954, osservando, in particolare, la mancanza di elementi oggettivi da cui inferire un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1, Convenzione di Ginevra. [...].

Motivi della decisione

I) La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente, che risulta infondata. Al momento della notificazione alla odierna ricorrente del provvedimento negativo della Commissione territoriale di Gorizia - avvenuta il 20.2.2008 (doc. n. 1, ricorrente) - era, infatti, già entrato in vigore il d.lgs. n. 25, dd. 28.1.2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, con cui, all'art. 40, sono state espressamente abrogate varie disposizioni della citata l. n. 39/1990 di conversione del D.L. n. 416 dd. 30.12.1989, tra cui anche l'art. 1 ter, che, al co. 6, prevedeva, in caso di applicazione della procedura semplificata per il riconoscimento dello status di rifugiato, un termine di soli quindici giorni per proporre ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale.

Nella vigenza del d.lgs. n. 25, dd. 28.1.2008, invece, il ricorso deve essere proposto nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento negativo della Commissione territoriale, a norma dell'art. 35, co. 1, d.lgs. citato.

Il ricorso, depositato il 20.3.2008, deve ritenersi, pertanto, tempestivamente proposto, con conseguente rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'azione.

Per completezza, si osserva, in ogni caso, che "le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente", secondo quanto dispone l'art. 8, d.lgs. n. 25, dd. 28.1.2008.

II) Ciò premesso, la ricorrente lamenta, in via principale: violazione dell'art. 3, l. n. 241 dd. 7.8.1990, nonché eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria; la censura appare fondata.

Prevede, infatti, la norma di cui all'art. 3, co. 1, l. n. 241 dd. 7.8.1990, che ogni provvedimento amministrativo debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

In applicazione di tale principio, l'art. 9, co. 2, d.lgs. n. 25, dd. 28.1.2008 (citata per completezza, poiché entrata in vigore successivamente all'emanazione della decisione qui opposta) dispone che "la decisione con cui viene respinta la domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili".

Il provvedimento impugnato, tuttavia, lungi dal rispettare tali prescrizioni, dettate al fine di garantire efficacia, pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa, appare sfornito di idonea motivazione ovvero provvisto di motivazione meramente apparente, in particolare laddove attesta che "dai fatti prospettati dall'istante e dal colloquio effettuato con lo stesso non sono emersi elementi oggettivi tali da far ritenere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951" e che "le dichiarazioni della richiedente presentano molte lacune, tali da rendere, dubbia la credibilità della stessa". Difetta, infatti, ogni indicazione sia in merito agli elementi oggettivi presi a riferimento dalla Commissione per affermare la mancanza dei requisiti per il riconoscimento sia, con specifico riferimento agli elementi di valutazione offerti dall'istante, in relazione alle asserite carenze riscontrate nella versione dei fatti resa dalla odierna ricorrente. Né di alcun ausilio appaiono, in tal senso, le considerazioni effettuate dalla Commissione in merito all'ulteriore documentazione prodotta dall'istante a seguito della comunicazione del cd. preavviso di diniego dell'istanza ex art. 10 bis, l. 241/1990, laddove si afferma: «considerato che la stessa ("documentazione", aggiunto dallo scrivente) non apporta elementi nuovi o diversi rispetto a quanto è emerso nel corso della audizione, rimane sempre dubbia la credibilità e comunque la nazionalità è burkinabè e non ivoriana».

Ebbene: a prescindere dalla ripetuta - e non sufficientemente circostanziata - asserzione di non plausibilità delle dichiarazioni rese dall'istante, va osservato che, nella decisione in esame, vi è un unico elemento motivazionale significativo rispetto a quella che, per il numero dei casi sottoposti al vaglio della Commissione, appare essere una riproduzione di clausole di stile: trattasi, nella specie, della nazionalità burkinabè e non ivoriana della sig.ra [...]. Tale circostanza, valorizzata nella motivazione al fine di screditare la credibilità della ricorrente, fa leva, a ben vedere, su un fatto non corrispondente a verità. Mai, infatti, la ricorrente ha dichiarato di essere di nazionalità ivoriana, bensì, sin dal suo ingresso in Italia, di essere di nazionalità burkinabè, ovvero cittadina del Burkina Faso, - come emerge inequivocabilmente dal verbale delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione alla Commissione di Gorizia il 28.11.2007 (ADR: "Non sono tornata nel Burkina Faso, di cui ho la cittadinanza; perché non ho mai visto né conosciuto quel paese. Sono nata in Costa d'Avorio e mi sento cittadina ivoriana" cfr. doc. n. 2 ricorrente, pag. 3 ter).

III) I vizi della motivazione riscontrati nella decisione qui opposta consentono a questo tribunale di pervenire ad un esame, nel merito, dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.

Sul punto va innanzitutto osservato che occorre aver riguardo alla definizione di "rifugiato" contenuta nell'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 25, dd. 28.1.2008, nonché alla definizione di "atti" e "motivi di persecuzione" contenuta negli artt. 7 e 8, d.lgs. dd. 19.11.2007 n. 251. Ebbene, prendendo a riferimento la situazione persecutoria personale esposta dalla ricorrente, suffragata, quanto alle proprie origini, dalla produzione del certificato di nascita (doc. n. 1 bis, ricorrente) e, quanto alle lamentate violenze, da apposito certificato medico attestante gli abusi subiti (la sig.ra [...] "Presenta alle braccia cicatrice multiple da ferite dovute ad oggetti appuntiti, una cicatrice lineare alla coscia destra di circa 12 cm e una da ferita da punta (riferito coltello) al III medio della coscia destra aggravate (escluse quella lineare) e deturpate dalla concomitante applicazione di sale. La ragazza mi riferisce inoltre di essere stata ripetutamente violentata durante la detenzione in caserma e considerate le condizioni psichiche attuali ciò è verosimile" (certificato medico dott. [...], Vicenza dd. 13.3.2008, doc. n. 5, ricorrente), ritiene questo tribunale del tutto credibile che la ricorrente abbia subito persecuzioni sufficientemente gravi da costituire violazione dei diritti umani fondamentali, essendo stata sottoposta ad atti di violenza fisica, psichica e sessuale, che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, non sono qui ed ora ulteriormente documentabili (ADR: "per ovvie ragioni di queste violenze non ho documentazione se non i segni che porto sul mio corpo" cfr. verbale udienza dd. 16.4.2008).

Quanto al timore, espresso dalla ricorrente, di essere nuovamente sottoposta a vessazioni, la stessa ha dichiarato: "Non posso tornare a Bouakè perché essendo fuggita dal gruppo che mi aveva preso, mi riprenderebbero e mi ucciderebbero. Io non ho nessuno, non ho famiglia, anche ad Abidijan mi potrebbero trovare. Poiché mi mandavano a rubare anche per avere il cibo, anche i derubati potrebbero riconoscermi e uccidermi, ovunque".

Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni costituisce, del resto, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 4, d.lgs. dd. 19.11.2007, n. 251, "serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi", non rivenendosi elementi nuovi o motivi per ritenere che tali accadimenti non si ripeteranno, in ragione della dichiarata appartenenza etnica e religiosa della ricorrente, dalla propria condizione di donna e della attuale situazione della Costa d'Avorio. Secondo le informazioni fornite dal Ministero degli esteri, infatti, il Trattato di pace firmato nel marzo 2007 a Ouagadougou (Burkina Faso) tra il Governo della Costa d'Avorio e le Forces Nouvelles (cd. "Forze Nuove") ha portato ad una relativa normalizzazione della situazione interna del paese anche se, in generale, il clima politico rimane incerto, permane il rischio di improvvisi disordini, di un deterioramento della situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza, non apparendo sicura alcuna zona del paese (in questi termini, si veda: http://www.viaggiaresicuri.it/?costa_avorio#323).

Costituisce, del resto, circostanza nota e documentata (si vedano, in particolare, doc. nn. 6 ed 8, ricorrente, nonché http://www.amnestv.it/) la situazione socio - politica della Costa d'Avorio dell'ultimo decennio e, in particolare, il contesto di guerriglia urbana creatosi dal 1999 ed aggravatosi a partire dal 2002 in tutto il paese per effetto della rivolta di forze ribelli armate, provenienti dal nord, d'impronta musulmana (di cui il cd. MPCI, citato dalla ricorrente, costituiva una delle espressioni principali, poi, confluito, insieme ad altre forze di ribellione, nel movimento delle cd. Forces Nouvelles) in opposizione al governo, eletto nel 2000, di Laurent Gbagbo, cristiano e sostenuto dalla Francia.

La situazione di impunità venutasi a creare per effetto dei disordini interni ha comportato il verificarsi di innumerevoli casi di violenza nei confronti delle donne, con un esteso ed indiscriminato ricorso allo stupro per motivi etnici e politici, nonché quale strumento per diffondere il terrore tra la popolazione (cfr. Rapporto Amnesty International sulla situazione di donne e bambine in Costa d'Avorio, doc. n. 4, ricorrente). Centrale, inoltre, nel contesto politico in esame la cd. questione dell'"ivoritè" o "purezza etnica ivoriana", termine coniato originariamente da Konan Bediè (già Presidente della Costa d'Avorio dal 1993 al 1999) per significare l'identità culturale comune degli abitanti del paese, venuto ad assumere successivamente sfumature xenofobe e razziste ed in nome del quale concetto si sono registrate violenze e soprusi, al fine di allontanare dal paese gli africani non ivoriani, ed in particolare quelli di origine burkinabè che ne costituivano la maggioranza, immigrati in Costa dAvorio per la ricchezza di questo paese (cfr. doc. n. 8, ricorrente, pagg. 1 e ss.; nonché la voce Ivorian civil war in http://en.wikipedia.org/).

Nel quadro socio-politico ora descritto, e lungi dal voler ricavare la posizione della richiedente facendo semplicemente ricorso a farti notori relativi alla situazione del paese di provenienza (cfr., al riguardo, Cass. n. 26822 dd. 20.12.2007) va, pertanto, fatta applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 5, d.lgs. dd. 19.11.2007, n. 251. Secondo quanto prescritto dalla norma citata, deve ritenersi, infatti, che, anche qualora alcuni elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi vanno considerati veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso; d) il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Ritiene questo tribunale che, anche gli elementi che - tra i fatti narrati dalla ricorrente - appaiono sforniti di ogni riscontro probatorio debbano, tuttavia, ritenersi veritieri, dal momento che: per un verso, la richiedente ha compiuto ogni sforzo per documentare la sua domanda: procurandosi un certificato di nascita e sottoponendosi a visita medica per certificare le violenze subite; per altro verso, le dichiarazioni della ricorrente sono ritenute coerenti, plausibili e non contraddittorie tra loro né con le informazioni generali relative al paese di provenienza (si noti, in particolare, che la riferita circostanza dell'uccisione del padre e del proprio rapimento avvenuta il 26.12.1999 appare credibile in relazione al verificarsi del primo colpo di Stato nel paese il 24.12.1999, con la deposizione del Presidente Konan Bediè, cfr, doc. 8 ricorrente, pag. 3). Sotto altro profilo, si evidenzia che la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato alla questura di Vicenza il prima possibile, a quanto consta, rispetto al suo ingresso in Italia (come certificato dal verbale di dichiarazioni rese in sede di audizione alla Commissione territoriale di Gorizia, doc. n. 2, ricorrente).

In conclusione, alla luce di un esame effettuato su base individuale, si ritiene che la duplice circostanza di appartenere ad una minoranza religiosa (la Costa d'Avorio è un paese che, in maggioranza, pratica la religione animista) ed etnica (la dichiarata origine bukinabè), unitamente ai refertati segni dei soprusi subiti, non possono che condurre all'accoglimento della domanda della ricorrente.

Per la delicatezza e la complessità della materia trattata, nonché in ragione della novità delta disciplina, introdotta con i citati d.lgs. dd. 19.11.2007, n. 251 e d.lgs. dd. 28.1.2008, n. 25 sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale di Trieste, sezione civile, [...], definitivamente pronunciando nella causa promossa da [...] (Costa d'Avorio), [...], nei confronti del Ministero dell'interno, [...], definitivamente pronunziando, così provvede: 1) riconosce alla ricorrente [...] (Costa d'Avorio), [...] lo status di rifugiata, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e del d.lgs. 19.11.2007 n. 251; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.