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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Brindisi, sezione prima penale, sentenza del 1 aprile 2009, n. 254

 
Ai fini della sussistenza del reato di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato di cui all'art. 14 c. 5 ter del T.U. sull'immigrazione, l'ordine del questore deve essere adeguatamente motivato. Spetta al giudice penale, che dell'atto deve fare  applicazione, il sindacato sui vizi dell'atto. Poiché l'ordine di allontanamento adottato dal questore  era carente sotto il profilo della motivazione, in quanto non si indicavano le ragioni per cui non si poteva dare esecuzione all'espulsione mediante accompagnamento coatto ovvero mediante trattenimento dello straniero, una volta accertata incidentalmente l'illegittimità dell'ordine del questore, viene meno pure l'elemento essenziale della fattispecie penale.
 
Tribunale di Brindisi, sezione prima penale, sentenza del 1 aprile 2009, n. 254

[depositata in segreteria il 1 luglio 2009]