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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sezione seconda, sentenza del 14 maggio 2009, n. 1186

 

E' legittimo il diniego al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio in presenza di una condanna penale ostativa cui non abbia seguito un formale ed esplicito  provvedimento di riabilitazione. Sulla base di una giurisprudenza condivisa (Cassazione pen., I. sez, 07.07.05, n. 32801, TAR Lazio, II quarter, sentenza n. 11554 dd. 21.11.2007) l'estinzione del reato, pur operando ope legis, richiede comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge. Per la riabilitazione dunque, non basta il decorso dei cinque anni dalla condanna, ma  occorre un esplicito provvedimento dell'Autorità giudiziaria.La giurisdizione sui ricorsi avverso i decreti di diniego all'attribuzione della cittadinanza italiana spetta al TAR Lazio, in quanto il provvedimento impugnato proviene da un organo centrale dello Stato ed ha un'efficacia non limitata territorialmente. Tuttavia, in presenza di un ricorso inoltrato ad un altro TAR, il Ministero dell'Interno, quale parte convenuta, può dedurre l'eccezione di incompetenza solo sollevando il regolamento di competenza di cui alla legge sulla giustizia amministrativa.

 
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sezione seconda, sentenza del 14 maggio 2009, n. 1186

[depositata in cancelleria il 4 giugno 2009]