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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 883

 
La condanna definitiva per il reato di  commercio di prodotti falsi osta automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, escludendosi ogni margine di discrezionalità da parte della P.A., tranne nei casi degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Solo in questi casi, la presenza di una condanna penale definitiva per un reato  in materia di diritti d'autore dovrà essere  sottoposta ad una preliminare valutazione fondata su un bilanciamento con elementi soggettivi legati alla natura e effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché di quelli sociali con il paese di origine e la durata del suo  soggiorno in Italia.

Non può influire sul giudizio il fatto che, nelle more del procedimento giurisdizionale, l'interessato abbia usufruito di un permesso di soggiorno straordinario per effetto dell'ordine impartito dal Tribunale per i minorenni nell'interesse della propria figlia minore ex art. 31 c. 3 del d.lgs. n. 286/98.

 
Tribunale Amministrativo per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 883

[depositata in segreteria il 25 maggio 2009]