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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 877

 
Una condanna penale per uno dei reati citati dall'art. 9 c. 4 del d.lgs. n. 286/98, non può essere di per sé causa di diniego al rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. La normativa esclude ogni rigido automatismo, ma impone alle questure una valutazione della pericolosità sociale del richiedente fondata su un bilanciamento tra il riscontro della presenza di eventuali specifici reati da un lato con l'esame del periodo di durata del soggiorno e della qualità dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero dall'altro. E' illegittimo, pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno CE fondato sulla mera presenza di una condanna penale per uno dei reati citati dall'art. 381 c.p.p.
 
Tribunale Amministrativo per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 877

[depositata in cancelleria il 25 maggio 2009]